Il Gargano disse che

Peschici/ Il Consiglio di stato dice no al chiosco sulla Baia di Zaiana


Peschici/ Il Consiglio di stato dice no al chiosco sulla Baia di Zaiana StampaEmail 
Come ormai ogni estate anche quest’anno è puntualmente riesplosa la nota querelle in ordine alla contesa della Baia di Zaiana che vede contrapposti da una parte la famiglia austriaca dei Pelikan, proprietaria di una villa posta sul costone roccioso a nord della baia e in passato già titolare della concessione di un ampio tratto di spiaggia, poi revocato, e dall’altra i titolari dello stabilimento balneare “Il Grottone”, con l’annesso bar-ristorante, posto sull’altra estremità della stessa baia.In mezzo ai due contendenti vi è il Comune di Peschici che nel 2011 aveva rilasciato a favore della signora Veronica Pelikan un permesso per la costruzione di un chiosco-bar in legno nell’area immediatamente retrostante la spiaggia di Zaiana, di proprietà del demanio civico comunale; sulla base di tale permesso la Pelikan nel 2015 aveva iniziato i relativi lavori di costruzione, ma a seguito dell’esposto di un vicino, che aveva evidenziato la mancata acquisizione di diversi pareri e nulla osta, oltre che la mancanza del titolo di proprietà dell’area, il locale Ufficio Tecnico aveva disposto l’annullamento in autotutela del detto permesso di costruire rilasciato nel 2011, ordinando anche la demolizione del manufatto nel frattempo realizzato.Contro tali determinazioni dell’Ufficio Tecnico del Comune di Peschici la famiglia Pelikan ha proposto nel 2015 apposito ricorso dinanzi al TAR Puglia (con il patrocinio degli avv.ti Angelo Masucci e Vincenzo Antonucci). Il Comune di Peschici ha resistito nel relativo giudizio (con il patrocinio dell’avv. Guerino De Santis); nello stesso procedimento dinanzi al TAR è intervenuta ad opponendum anche la Cooperativa “Cento”, titolare del vicino ristorante “Il Grottone” (difeso dall’avv. Domenico Fasanella), evidenziando la doverosità del provvedimento di annullamento del permesso di costruire adottato dal Comune di Peschici e degli ulteriori atti conseguenti.Con sentenza n. 683/2016 il TAR Puglia ha respinto il ricorso della sig.ra Veronica Pelikan, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Peschici; avverso tale decisione, tuttavia, la Pelikan ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che lo ha da ultimo respinto con sentenza n. 3931/2017 del 7.8.2017, ribadendo la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio Tecnico del Comune di Peschici, ritenuto ineccepibile, nel contempo rilevando, tra l’altro, come “dal quadro normativo che precede, emerge chiaramente che, per potersi affermare che la realizzazione del chiosco – bar della ricorrente in area SIC non comporta un impatto significativo sull’ambiente protetto sarebbe stato necessario sottoporre il progetto alla fase preliminare di screening prima di rilasciare il permesso per costruire. Correttamente dunque, il Comune ha ritenuto di dover annullare il premesso per costruire sul presupposto che risultava essere stata omessa la verifica di assoggettabilità dell’intervento edilizio a valutazione di incidenza ambientale....”.Soddisfazione per la decisione del massimo organo della Giustizia Amministrativa è stata espressa dall’avvocato amministrativista Domenico Fasanella, legale della società Cooperativa Cento a r.l., che è intervenuto in entrambi i gradi di giudizio al fine di contrastare l’iniziativa edilizia dei Pelikan: “Del tutto doverosamente il Comune di Peschici ha evitato che nella splendida ed incontaminata Baia di Zaiana venissero realizzate opere senza il rispetto delle leggi vigenti; preme ricordare, in particolare, come il sito interessato dalla costruzione del chiosco-bar ricade in area SIC (Sito di Interesse Comunitario), per cui occorreva la sottoposizione del progetto alla preventiva valutazione di incidenza ambientale (c.d. screening), ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato dal DPR n. 120/2003; la stessa area, inoltre – continua il legale – è sottoposta tra gli altri anche a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, e rientra nella zona 2 del Parco Nazionale del Gargano, per cui occorreva il preventivo rilascio sia del nulla osta idrogeologico da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (IRIF), e sia l’autorizzazione dell’ente Parco ai sensi del DPR 5.6.1995”.“Debbo con un pizzico di amarezza rimarcare – conclude il legale – come la famiglia Pelikan in più occasioni abbia pubblicamente dichiarato di sentirsi vittima di una serie di persecuzioni da parte dei peschiciani e delle stesse autorità locali, adombrando favoritismi a vantaggio del vicino stabilimento balneare e presunti pregiudizi ai suoi danni; mi pare che queste due ultime sentenze rese dai massimi organi della Giustizia amministrativa abbiano definitivamente fugato qualsiasi dubbio al riguardo, sancendo la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale di Peschici a tutela della regolarità dell’attività edilizia in una zona altamente vincolata”.Nelle more del giudizio il chiosco bar in contestazione è stato spontaneamente rimosso da parte della Pelikan, per cui non resta che auspicare che l’ultima sentenza del Consiglio di Stato abbia posto la parola fine a questa annosa controversia nell’ottica della salvaguardia e della migliore conservazione della meravigliosa Baia di Zaiana.