Il Gargano disse che

Puglia/ La Consulta svuota il Piano Casa. La sentenza fa discutere. Bocciati due articoli della legge regionale


Puglia/ La Consulta svuota il Piano Casa. La sentenza fa discutere. Bocciati due articoli della legge regionale: limitate le premialità e le ricostruzioni   Stampa Email  
  L’attuale «Piano casa» del­la Regione Puglia è limitato e sostanzialmente «depotenzia­to» dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 marzo 2020, n. 70 con imprevedibili effetti occupazionali nel set­tore delle costruzioni e incerti sul piano del diritto ammi­nistrativo per i progetti com­pletati nelle procedure dopo il 19 aprile 2019. La corte pre­sieduta da Marta Cartabia - con la pubblicazione della sen­tenza venerdì scorso - ha di­chiarato «l’illegittimità costi­tuzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicem­bre 2018, n. 59, recante “Mo­difiche e integrazioni alla leg­ge regionale 30 luglio 2009, n. 14”»; e sancito anche «l’ille­gittimità costituzionale, a par­tire dalla data del 19 aprile 2019, dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti ammini­strativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edi­lizia sismica della Puglia, non­ché modifiche alle leggi re­gionali 30 luglio 2009, n. 14 e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge re­gionale 30 luglio 2009, n. 14)”». Le specificità pugliesi della Legge sul «Piano casa» pu­gliese, frutto di più interventi legislativi, vengono dunque meno, limitate dalle direttive che il governo Conte 1, con la maggioranza giallo-verde, ave­va inserito nello Sblocca can­tieri del 2019. L’effetto principale riguarda l’abrogazione dell'art. 4, com­ma 5-ter, della legge regionale n. 14 del 2009, che con un passaggio legislativo consen­tiva interventi demolizione ricostruzione anche in una si­stemazione piano-volumetrica differente o con una diversa dislocazione della ricostruzio­ne nell’area di pertinenza. D’ora in poi si dovrà rico­struire sempre nel sedime pre­cedente. Anche la premialità con la maggiore edificabilità del 35% diventa molto più com­plessa (secondo alcune inter­pretazioni) rispetto al passa­to. Gli effetti della sentenza del­la Consulta si faranno sentire anche sul piano occupazionale in un settore già in crisi pre-Covid, che però trovava ossigeno dalla snellezza buro­cratica e dalla rapidità di in­tervento dello strumento «Pia­no casa» per l’edilizia privata. È possibile ipotizzare che i progetti in attesa di un via o i progetti non ancora presentati subiscano un congelamento in attesa di un possibile nuovo intervento legislativo (con che maggioranza nelle Camere, visto che il prcedimento nasce dalla sensibilità urbanistica di M5S Lega?). Sul tema è intervenuto il consigliere regionale Enzo Colonna di Noi a sinistra per Puglia, che evidenzia «il combinato disposto tra la norma statale, assolutamente contradditoria e superficiale, in­trodotta un anno fa nel Testo Unico dell’Edilizia e l’inter­pretazione che ne ha fornito ora la Corte Costituzionale evi­denziandone la sua vincola­tività», al fine di rilevare la necessità di un intervento in primis del parlamento per chiarire gli aspetti incerti del contesto normativo. Colonna chiede anche agli uffici re­gionale dell’Urbanistica di chiarire se il vincolo di ri­costruire nel sedime preceden­te può essere superato a con­dizione di mantenere le «di­stanze legittimamente pre-esistenti». Di sicuro le aziende di costruzioni pugliesi, già im­pegnate con progetti nel piano casa, stanno in queste ore con­sultando i propri legali per avere - oltre alla chiara in­terpretazione restrittiva del «Piano casa» - un quadro degli effetti concreti di questa sen­tenza della Corte costituzionale per tutti i progetti in itinere. Michele De Feudi gazzettamezzogiorno