Il Gargano disse che

Vieste/ Proseguono senza sosta le attività di controllo della Beach Patrol - l'unità operativa istituita dal Sindaco .


Vieste/ Proseguono senza sosta le attività di controllo della Beach Patrol - l'unità operativa istituita dal Sindaco Avv. Giuseppe NOBILETTI.   Stampa Email  
  Elevate sanzioni durissime a chi effettua la vendita in spiaggia, con sequestro della merce, delle attrezzature ed anche del veicolo utilizzato. Applicati altresì diversi ordini di allontanamento (DASPO URBANO) - contolli in strutture ricettive e stabilimenti balneari - sequestrati campi da beach volley non autorizzati. L'Unità Operativa Spiagge "Beach Patrol” della Polizia Locale di Vieste, fortemente voluta dal Sindaco Avv. Giuseppe Nobiletti continua senza sosta l'attività di controllo sulle spiagge viestane. Come è ben noto, la costa viestana è molto estesa e conta circa 25 km di litorali sabbiosi che durante la stagione estiva sono meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Quest'anno il personale della Beach Patrol sta effettuando anche controlli finalizzati a salvaguardare la salute di tutti, garantendo ai signori ospiti una serena vacanza. Controllate strutture ricettive e stabilimenti balneari. Nel corso dei controlli una struttura ricettiva è stata sanzionata ed è stata emessa nei confronti del titolare Ordinanza di Chiusura. Tra i sanzionati vi è anche il titolare di uno stabilimento balneare. Diverse le attività controllate e diversi i sequestri messi in atto, riguardanti occhiali da sole, borse, bracciali, collane, bigiotteria etnica ed anche noci di cocco. La Beach Patrol sta applicando l'ordine di allontanamento c.d. "DASPO URBANO". Sono stati sequestrati due campi da beach volley abusivamente installati sulla spiaggia libera. L'ordine di allontanamento c.d. "DASPO URBANO" una misura amministrativa introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legge 14/2017, convertito in legge n. 48/2017, e poi modificata con il Decreto Legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione. Il DASPO urbano è qualificato dalla legge come “misura a tutela del decoro di particolari luoghi" e consente di allontanare chi commette violazioni ben precise, che nel caso del Comune di Vieste sono previste ed individuate dal Nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste, adottato con Delibera di Consiglio Comunale N° 48 del 10.10.2019. Una copia dell'ordine di allontanamento viene trasmessa al Signor Questore competente per territorio. In caso di reiterazione della condotta da parte del trasgressore, il Signor Questore estende l'ordine di allontanamento per un periodo massimo di 12 mesi, o addirittura due anni se il soggetto risulta già condannato per reati contro la persona o il patrimonio. L'inosservanza del divieto imposto dal questore comporta l'arrresto fino a 12 mesi, o addirittura due anni se il soggeto risulta già condannato per reati contro la persona o il patrimonio. Preziosissima è la collaborazione del personale addetto all'assistenza bagnanti in spiaggia come prima cosa che compie una continua attività di formazione tra i bagnanti. E' altresì importante non abbassare la guardia. Il pattugliamento costante deve esserci anche adesso che il fenomeno degli abusivi in spiaggia è quasi completamente debellato. La normativa di riferimento, spiega l'Isp. RICCARDI Pietro coordinatore dell'Unità Operativa Beach Patrol:  La Regione Puglia ha sempre prestato molta attenzione alle Spiagge, emanando ogni anno puntuali ordinanze che disciplinano l'uso del Demanio Marittimo. Per esempio, l’articolo 4 dell’Ordinanza Balneare 2020 della Regione Puglia approvata con determinazione n. 249 del 21 maggio 2020 della sezione Demanio e Patrimonio prevede che: Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è vietato:a)      Campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;b)      Abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;c)       Creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;d)      Transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio alle forze dell’ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomina nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e viabilità appositamente autorizzate;e)      Effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;f)       Accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate;g)      Mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi estistenti;h)      Utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;i)        Lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;j)        Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; Per quanto riguarda il dispositivo sanzionatorio, occorre far presente che: Come previsto dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione, Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 (1) a euro 619,00 (2); in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.In altri casi si può sanzionare in base all’articolo 1164del Codice della Navigazione, Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000euro. In Puglia la legge molto in materia è la Legge Regionale N. 11 del 11.02.1999 ovvero la cosiddetta "Legge sul Turismo".  L'articolo 71 prevede che "è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 1.549,37 a Euro 4.648,11 con sequestro della tenda o roulotte chi dovesse campeggiare nelle aree consentite (Art. 22)." Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da Euro 3.098,74a Euro 6.197,48. L’articolo 37 della Legge Regionale 16 Aprile 2015 N° 24, in sintonia con quanto già previsto dall’articolo 28 comma 9 del Decreto Legislativo 114/98 prevede che, l’esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell’autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste. Per quanto concerne il dispositivo sanzionatorio, l’articolo61 comma 3 della Legge Regionale 16 Aprile 2015 N° 24 prevede in tali circostanze, una sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila e la chiusura immediata dell’esercizio. Il comma successivo, prevede altresì nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale). Vendere merce contraffatta è reato e chi lo fa rischia il carcere, chiaramente oltre al sequestro della merce e delle attrezzature. L’imputazione che ne deriva è quella prevista dal combinato disposto degli articoli 648 e 474 Codice Penale. L’articolo 648 Codice Penale titolato “ricettazione” prevede che “fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. L’articolo 474 Codice Penale titolato “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” prevede che “chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”. Acquistare dagli abusivi – continua Riccardi aiuta a finanziare un mercato illegale da paura”. "Come si fa a per esempio ad acquistare in spiaggia giocattoli di cui non è garantita la sicurezza.  Questi giocattoli, molto spesso sono realizzati con prodotti non sicuri per i nostri bambini e talvolta possono disperdere piccoli frammenti che potrebbero generare potenziali situazioni di pericolo, soprattutto nei confronti dei bambini più piccoli, soprattutto in queste giornate di caldo e relax in cui l’attenzione dei genitori si allenta". Lo stesso vale per i prodotti tessili, uno dei più colpiti dal commercio abusivo. I capi d’abbigliamento recanti marchi contraffatti, molto spesso sono trattati con sostanze chimiche non idonee al contatto con la cute umana, e possono dare origine a fenomeni allergici o di intossicazione o peggio ancora assorbite a livello cutaneo hanno un effetto cancerogeno". Dietro la contraffazione e l'abusivismo si nascondono spesso realtà abominevoli come lo sfruttamento di bambini dei paesi poveri, costretti a lavorare per produrre prodotti contraffatti, piuttosto che giocare o studiare. Acquistare un prodotto contraffatto produce un danno alla collettività ed anche all'acquirente stesso! Acquistare merce contraffatta comporta cali di produzione per aziende "regolari" e quindi perdita di posti di lavoro. Acquistare prodotti contraffatti arreca ingenti danni alle aziende, ma anche allo Stato che attraverso le imposte come tasse e Iva, incamera liquidità che possono essere utilizzate per garantire servizi necessari come sanità, pensioni, scuola……). Inoltre va ricordato che la merce posta in vendita deve avere necessariamente una etichetta in lingua italiana. Acquistare merce contraffatta invece comporta sanzioni da 100 euro fino a 7.000 euro. Chi invece effettua vendita in spiaggia (merce non contraffatta) senza autorizzazione è passibile di una sanzione con pagamento in misura ridotta pari a 5.000 euro, con il sequestro della merce e delle attrezzature. In spiaggia bisogna fare particolare attenzione Per quanto concerne il delicatissimo argomento “rifiuti”, occorre ricordare alcune sanzioni previste: La norma principale è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006n. 152. Abbandonare rifiuti, comporta una sanzione da € 300,00 ad €3.000,00 se la violazione è commessa da un cittadino qualsiasi. Se tali rifiuti sono “pericolosi” la sanzione è raddoppiata. Se la stessa violazione è commessa da una Ditta ci saranno conseguenze di natura Penale e pertanto più gravi. Il conferimento irregolare di ingombranti ai sensi dell'Ordinanza del Signor Sindaco di Vieste n. 106 del 1° giugno 2017 con riferimento alla Delibera di Giunta del Comune di Vieste n. 100 del 31 maggio 2017 comporta una sanzione di € 400,00.Nel mirino non c’è solo chi abbandona gli ingombranti, bensì anche coloro che non fanno la raccolta differenziata o che la fanno male. E’ inaccettabile il fatto di ritrovarsi un armadio, una lavatrice o un materasso in un cassonetto dei rifiuti e non si fanno sconti a nessuno. Per questo motivo l’Unità Operativa Beach Patrol della Polizia Locale di Vieste, sta utilizzando con l’aiuto dei volontari Guardie Ecologiche Volontarie di Capitanata, un sistema di videosorveglianza mobile composto da fototrappole, acquistate grazie al Sindaco Avv. Giuseppe Nobiletti, all’Assessore Vincenzo Ascoli e al Dirigente Dott. Luigi Vaira. E’ inammissibile oggi accertare l’abbandono di R.A.E.E. sul nostro territorio, quando è sufficiente consegnare l’elettrodomestico vecchio al commerciante che ci sta vendendo quello nuovo, che lo ritirerà gratuitamente con il sistema “1 contro 1” previsto dal Decreto Legislativo 49/2014 e dal Decreto Ministeriale 65/2010. Addirittura per quanto concerne piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (lato lungo massimo 25centimetri) gli stessi possono essere conferiti gratuitamente e senza obbligo di acquisto presso supermercati, centri commerciali, grande distribuzione, con il sistema “1 contro 0” previsto dal Decreto Legislativo 49/2014 e dal Decreto Ministeriale 121/2016.Gettare piccoli oggetti come scontrini, gomme da masticare, su una pubblica via comporta una sanzione da € 30,00 ad € 150,00. Se si tratta di mozziconi di sigarette la sanzione è raddoppiata. Illustrissimi Dirigenti della Polizia Locale Italiana hanno sottolineato ed apprezzato l’impegno posto in essere dalla Beach Patrol di Vieste per il rispetto della legalità nell’accezione del termine ed hanno ritenuto di dare atto, sulle testate di categoria, e non solo, con apprezzabili e doverose considerazioni su tale ulteriore impegno istituzionale. Sulla rivista Crocevia, punto di riferimento per la Polizia Locale Italiana, il Comandante Domenico Giannetta della Polizia Locale di Atripalda, docente della Scuola di Polizia Locale Regione Campania ed autore di diversi testi, ha  scritto una lunga nota per rappresentare e condividere l’operato della nostra unità operativa, sottolineando ed evidenziando le condivisibili strategie d’azione messe in atto nell’espletamento del servizio. In questi giorni sul portale online “Unione della Polizia Locale Italiana”, una delle prime associazioni di polizia locale italiana, si può leggere un articolo di vero apprezzamento redatto, in condivisione, da due tra i Dirigenti di polizia locale più considerati in campo nazionale e precisamente il dr. Domenico Carola, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore della Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore, docente di Diritto e della Circolazione del Traffico, fondatore e docente della Scuola di Polizia Locale della Regione Campania, Abruzzo e Calabria e il dr. Massimiliano Mancini, noto criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria e già Dirigente della Polizia Provinciale e Locale di Frosinone. Per segnalazioni: Comando Polizia Locale di Vieste tel. 0884708014 Email Beach Patrol: plvieste@gmail.com   Dal Comando Polizia Locale di Vieste