Il Gargano disse che

Agenzia delle Entrate/ Superbonus case: i requisiti per la detrazione del 110 per cento, chiarimenti


Agenzia delle Entrate/ Superbonus case: i requisiti per la detrazione del 110 per cento, chiarimenti   Stampa Email  
  Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate in merito alle nuove agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio varato dal governo Conte. Una circolare illustra le disposizioni relative alle detrazioni per le spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, riguardanti «specifici interventi in ambito di efficienza energetica - si legge nel documento-, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici». Quali sono, nello specifico, i requisiti per avere diritto alla detrazione del 110 per cento? Gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti devono determinare il passaggio dell’immobile dalla classe energetica “A3″ alla”A4”. In caso di lavori, «realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari» l’agevolazione «spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche nonché dai soggetti che producono reddito d’impresa o esercenti arti e professioni in relazione agli interventi su immobili diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni-si legge nella circolare- per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio». I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in base alla tipologia degli interventi eseguiti «nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili. L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare o all’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato».