Il Gargano disse che

Documento e patente di guida prorogati i termini di scadenza – L’ordinanza -


Documento e patente di guida prorogati i termini di scadenza – L’ordinanza - Stampa Email
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessariper il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo2020, n. 18.Con circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghedi validità delle abilitazioni alla guida.A seguito:a) dell’emanazione della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge 19maggio 2020, n. 34, che all'art. 157, comma 7 ter, modificando l’art. 104 del d.l. n.18/20, ha previsto la proroga di validità dei documenti d'identità con scadenza dal 31gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020;b) dell’emanazione del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 che, pur prorogando lo stato di emergenzafino al 15 ottobre 2020 solo per talune disposizioni normative individuate nell’allegato 1al medesimo decreto, ha confermato la data della cessazione dello stato di emergenzanella materia in parola al 31 luglio 2020;c) della adozione da parte della Commissione europea della decisione del 20 agosto 2020 C(2020) 5591 final, “che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodidi cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e delConsiglio”;si rende necessario aggiornare l’elenco delle proroghe previste nell’ambito delle abilitazioni allaguida.Per facilità di lettura, si riscrive, di seguito, il testo della circolare prot. 16356 del 12 giugno2020, evidenziando, in neretto, le modifiche apportate in forza dell’entrata in vigore delledisposizioni normative sopra indicate.* * *Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmentein vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:3PATENTI DI GUIDAa) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinarein materia due disposizioni vigenti:- la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validitàdelle patenti di guida in scadenza dal 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per unperiodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;- la norma di cui all’art. 104, del d.l. 18/2020 e succ. mod., per effetto della quale lepatenti di guida italiane in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 sonoprorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale.Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida,rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periododal 1o febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dallascadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di nonapplicare tale disposizione); per quanto riguarda, invece, le patenti rilasciate in Italia si ritiene necessariodistinguere tra:- patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1o febbraio2020 al 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorioitaliano, sino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli deldecreto legge 18/2020 e succ. mod., mentre sul territorio degli altri Paesidell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dallascadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE2020/698;- patenti con scadenza compresa tra il 1o giugno 2020 e il 31 agosto 2020: iltermine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenzaannotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;- patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresanel periodo dal 1o settembre 2020 al 30 dicembre 2020: mantengono la lorovalidità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL n.18/2020 e succ. mod.);b) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 18/2020, in combinato disposto conart. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guidanel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;c) il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data dipresentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora inscadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, inscadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021(art. 1, co. 2, d.d. 268 del 12 agosto 2020);e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria suuna nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso4tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo,il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorreredal 29 ottobre 2020 due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria;CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALEa) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:- la previsione di cui all’art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delleCQC in scadenza dal 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesidecorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;- la norma di cui all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della qualele CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validitàper i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato diemergenza (al momento, dunque, fino al 29 ottobre 2020);- le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, perle quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art.2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodocompreso tra il 1o febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenzadal 1o settembre 2020 al 31 dicembre 2020.Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell’Interno, si chiarisce che:su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da undiverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenzadi ciascuna abilitazione;per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessariodistinguere tra:- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020:mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020,secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sulterritorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesidalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020: iltermine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenzadi ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della CommissioneC(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della normanazionale;- CQC con scadenza il 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il soloterritorio italiano, ai sensi dell’art. 103 del d.l. 18/20 per i novanta giornisuccessivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi,al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, nonè ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dicessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020, e quindi, almomento, fino al 29 ottobre 2020);5c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la lorovalidità fino al 29 ottobre 2020 (DD 158 dell’8 giugno 2020);d) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art.37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQCnel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione delconducente - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene contodel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 158 dell’8 giugno2020). A partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodocompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQCstessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazioneprofessionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dicessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, almomento, fino al 29 ottobre 2020).g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di mercipericolose (ADR) occorre distinguere:- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la lorovalidità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dellostato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento,fino al 29 ottobre 2020);- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la lorovalidità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADRM324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraentidell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati percinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostranodi aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hannosuperato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito diapplicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giornisuccessivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103,comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR),occorre distinguere:- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la lorovalidità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dellostato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento,fino al 29 ottobre 2020);- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la lorovalidità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADRM324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraentidell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati percinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hannosuperato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;6- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito diapplicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giornisuccessivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103,comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).ATTESTAZIONI SANITARIEa) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada aiconducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolatila cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alladichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti dipatente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di etàsuccessivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massacomplessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenutol’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada aiconducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreniautoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alladichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti dipatente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di etàsuccessivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati,autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenutol’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada peressere allegati ad un’ istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine discadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso dauna commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dicessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, almomento, fino al 29 ottobre 2020);d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n.120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso lecommissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazionedello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020 e quindi, al momento, finoal 29 ottobre 2020).La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020. Il Direttore GeneraleDott. Ing. Alessandro Calchetti