Il Gargano disse che

NOTIZIE UTILI/ Identità digitali e concorsi, le novità nell’era Covid.


NOTIZIE UTILI/ Identità digitali e concorsi, le novità nell’era Covid. Cambiano le prove scritte e anche l'orale concorsi anche essere in videoconferenza. Si configura il reato di rapina se si sottrae il cellulare alla moglie.   Stampa Email  
  Ok alle nuove modalità di rilascio delle identità digitali (Spid) mediante il riconoscimento da remoto. La procedu­ra introdotta da Agid (Agenzia per l'I­talia digitale) non prevede più la pre­senza contestuale dell'operatore del ge­store Spid e del richiedente, che dovrà però effettuare un bonifico dal suo conto corrente. Per ottenere lo Spid con la nuo­va modalità, il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria. Cambiano le prove scrit­te e anche l'orale dei concorsi pubblici che potranno anche essere in videocon­ferenza. Le domande di partecipazione dovranno pervenire obbligatoriamente in via telematica tramite il Sistema pub­blico d’identità digitale (Spid). Per par­tecipare al concorso il candidato deve anche essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) a lui intestato. La registrazione, la compila­zione e rinvio Online della domanda de­vono essere completati entro il trente­simo giorno, decorrente dal giorno suc­cessivo a quello di pubblicazione in Gaz­zetta Ufficiale del bando per il concorso pubblico. La data di presentazione Onli­ne della domanda di partecipazione sarà certificata e comprovata da ricevuta elettronica. Le prove preselettive e scrit­te si svolgeranno esclusivamente in via informatica e presso le sedi decentrate, ovvero i 150 poli sparsi nelle varie re­gioni e che verranno anche utilizzati per altre attività, quando non si svolgeranno le prove dei concorsi pubblici ,ad esem­pio come luoghi di supporto allo smart working. Le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni potranno svolgere i propri lavori in modalità telematica, ga­rantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. La va­lutazione considererà le esperienze la­vorative svolte dal candidato, le attitu­dini utili allo svolgimento delle man­sioni e delle competenze trasversali e tecniche. Con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia è stato finalmente pub­blicato il decreto del Ministero dello Svi­luppo Economico che stanzia 204 milioni di euro per aiutare le famiglie con Isee fino a 20.000 euro con la digitalizzazione. Per queste famiglie è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi. Il bonus dovrebbe servire a coprire eventuali costi di attivazione e la for­nitura di relativi dispositivi elettronici (come ad esempio il modem), ma anche per il noleggio in comodato d'uso di un tablet o di un pc. Non è possibile richiedere il bonus esclusivamente per ot­tenere il tablet o il pc, è necessaria, in­fatti, la sottoscrizione di un contratto di connettività a banda larga non inferiore ai trenta Mbits/s. Il tablet o il pc si possono avere in comodato d'uso solo se si sottoscrive una connessione internet. Il bonus è erogato da Infratel Italia (In­frastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.).Il vou­cher non sarà dato direttamente all'utente, come accade con altri tipi di bonus, ma po­trà essere richiesto direttamente all'ope­ratore di telefonia in fase di sottoscrizione del contratto internet. Il prossimo mese saranno pubblicate le istruzioni operative per ottenere i con­tributi. Si configura il reato di rapina se si sottrae il cellulare alla mo­glie. Lo ha stabilito la Cassazione ri­badendo che “integra il reato di rapina, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sottrarre il cellulare al­la moglie. Non è individuabile alcuna pretesa tutelabile da parte del marito nel commettere tale gesto”. La Corte ricor­da, infatti, che per integrare il reato di esercizio delle proprie ragioni è neces­sario che” l'autore agisca ritenendo le­gittima la sua pretesa o per tutelare un suo diritto contestabile giudizialmente, anche se questo non esiste”. Per ottenere il risarcimento a seguito del "colpo di frusta" non è indispensabile la radio­grafia, in quanto una corretta criteriologia accertativa medico-legale non si limita a considerare solo la storia clinica documentata dalla vittima ma ricorre altresì all’analisi della “vis lesiva” e della sintomatologia all’esame obiettivo, alla statistica clinica”. Lo ha stabilito la Cassazione sottolineando che per dimostrare il danno alla salute micro permanente subito a seguito di un sinistro stradale è possibile utilizzare tutti i criteri medico-legali, ovvero: l'esame obiettivo (cri­terio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali. Se si è coinvolti in un in­cidente stradale che abbia determinato il ferimento di altre persone, è obbliga­torio fermarsi e chiunque non ottem­pera all'obbligo potrebbe essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla sanzione amministrativa ac­cessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Chi, invece, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occor­rente alle persone fe­rite è punito con la reclusione da un an­no a tre anni. Anche in tal caso si applica la sanzione ammini­strativa accessoria della sospensione della patente di gui­da, per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Lo ha stabilito la Cassazione ri­badendo che l’obbligo prescinde dalla responsabilità del sinistro che si con­cretizza anche nel 'fermarsi' quando si resti coinvolti in un sinistro stradale, per fornire le informazioni utili alla sua ricostruzione, tanto che l'omissione del­la condotta deve essere rimproverata an­che al soggetto che non ne sia causa, perché fermarsi per constatare il sini­stro e fornire le generalità non equivale affatto ad assumerne la responsabilità"