Il Gargano disse che

diritto all’erogazione di un indennizzo come previsto dall’art. 3 del citato D.M. e i diritti d’uso definitivi a suo tempo rilas


diritto all’erogazione di un indennizzo come previsto dall’art. 3 del citato D.M. e i diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati saranno revocati.2.L’operatore di rete TELENORBA Spa per la rete TN7 Telenorba, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 27 UHFha presentato domanda di manifestazione d’interesse. La frequenza CH 27 UHF non è compresa nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015pertanto il predetto operatore non era tenuto a presentare tale istanza. Considerato che l’operatore di reteTELENORBA Spa per la rete TN7 Telenorba è classificato al primo postodella graduatoriaper l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia, rimarrà assegnatario del diritto d’uso definitivo del CH 27 UHFper l’intera regione.ART. 4La Divisione V“Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, dellaDirezione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronicadi Radiodiffusione e Postali,procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensie alle condizionidi cui agliartt. 1,3,5 e6 delDecreto ministeriale 17 aprile 2015.La presente determina vienepubblicatain data odierna,ai sensi dell’art. 2 comma 11e dell’art. 3 comma 3del Decreto ministeriale 17 aprile 2015,sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale alTribunale amministrativo regionale del Lazioo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.Roma, 26 aprile 2016Il Direttore GeneraleAntonio Lirosi