Creato da bimbone1977 il 10/06/2006

Potere agli Operai

Anche gli Operai devono iniziare a governare, sono quelli che sanno veramente cosa vuol dire tirare la cinghia!

 

 

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Ci stiamo avvicinando al Referendum Costituzionale

Post n°6 pubblicato il 21 Giugno 2006 da bimbone1977

Salve a tutti!
Come sapete benissimo ci stiamo avvicinando al Referendum Costituzionale del 25 e 26 di Giugno.
Io personalmente voterò no a questo assurdo Referendum indetto dalla CdL, un Referendum che va a toccare 50 articoli della Costituzione Italiana.
Mi vien da ridere solo a pensarci, tanti italiani andranno a votare si perchè il signor Berlusconi ha detto ai suoi adepti di votare contro la sinistra e cioè si..... ma dico io, questo è un Referendum contro la Sinistra o sulla riforma della seconda parte della Costituzione Italiana e che riguarda tutti i cittadini italiani sia di destra che di sinistra? Per non parlare dell'assurda pubblicità nelle reti Mediaset che vanno ad evidenziare la riduzione dei parlamentari senza dire quando..... lo sapete tutti che la riduzione, ovviamente se dovesse vincere il si, verrà fatta nel 2016??? Avete capito benissimo!
Perchè la destra non lo dice?
E poi la Devolution..... io che abito in una Regione abbastanza ricca non penso che potrei trovare dei problemi sulla sanità, sulla scuola o sulle forze dell'ordine.... però bisogna pensare a tutti perchè l'Italia è unita e non come vorrebbe il signo Bossi e compagnia bella!
Quindi ribadisco che il 25 e 26 di Giugno dobbiamo votare NO al Referendum Costituzionale o al massimo se siete indecisi non andate a votare, meglio un voto in meno che un voto dato male.

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Commenti al Post:
FEDERALISTACONVINTO
FEDERALISTACONVINTO il 22/06/06 alle 23:40 via WEB
TI INVITO A RIFLETTERE [b]REFERENDUM 25/26 GIUGNO VOTA SI La riforma costituzionale modifica buona parte delle norme contenute nella parte II della Costituzione dedicata all’ordinamento della Repubblica, mentre restano immodificati sia i principi fondamentali contenuti nei primi dodici articoli che tutta la prima parte (artt. da 13 a 54) dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Deve perciò essere innanzitutto sottolineato che vengono sottoposte a revisione le parti della Costituzione che disciplinano l’organizzazione dello Stato e dei suoi fondamentali organi: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale.[/b] [b]Il Parlamento:[/b] [u]Riduzione del 20% dei parlamentari:Camera 518 deputati invece di 630, Senato Federale 252 senatori invece di 315 (non sono più previsti i senatori a vita, né senatori eletti nella circoscrizione estero)i parlamentari ricevono tutti un identica indennità e viene introdotta la non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.[/u] [u]Per l’eleggibilità a deputati si scende dagli attuali 25 anni ai 21 anni. L’età per essere eletti al Senato viene abbassata a 25 anni dagli attuali 40,[/u] [b]La Camera si dedicherà alle materie attribuite allo Stato , viene istituito il Senato Federale è l’assemblea che rappresenta le regioni e si occuperà di gestire le materie di interesse regionale .[/b] [b]Governo:[/b] [b]Il premierato:[/b] Si introduce una sostanziale investitura diretta del Primo Ministro, il quale dovrà godere della fiducia della sola Camera dei deputati, che si esprime con un voto iniziale sul programma, al momento della presentazione del Governo alla Camera stessa, questo risultato si realizza mediante il collegamento del candidato premier alle liste dei candidati alla Camera dei deputati. [u]Lo scioglimento della camera dei deputati il testo prevede che il Presidente della Repubblica non emani il decreto di scioglimento richiesto dal Primo Ministro (e altresì nelle ipotesi di morte, impedimento permanente o dimissioni)[/u] nel caso in cui, nei successivi venti giorni, venga presentata e approvata dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera una mozione, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. In tal caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato. [u]Nel caso invece di approvazione di una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice le elezioni.[/u] La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il Primo Ministro è costretto a dimettersi qualora la Camera dei deputati non approvi la proposta sulla quale, previa posizione della questione di fiducia, il Premier abbia chiesto con priorità su ogni altra proposta un voto conforme alle proposte del Governo. [u]Il Premier determina la politica generale del Governo e ne è responsabile, assume l’effettivo potere di nomina e revoca dei ministri.[/u] [b]Il Presidente della repubblica[/b] la sua figura viene configurata come organo di garanzia e di Capo dello Stato, garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. [u]Il Presidente della repubblica decreta lo scioglimento della camera dei deputati: su richiesta del primo ministro, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, in caso di morte o dimissioni del primo ministro. L’età minima per essere eletti Presidente della Repubblica scende da 50 a 40 anni.[/u] [b]La Corte Costituzionale[/b] [u]La volontà di introdurre una rappresentanza espressa dalle Regioni nella Corte Costituzionale si è tradotta nella previsione secondo cui dei quindici giudici della Corte quattro siano nominati dal Presidente della Repubblica, quattro dalle supreme magistrature, tre dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.[/u] Si è poi stabilita l’impossibilità di rivestire determinate cariche politiche e governative dopo il mandato di giudice costituzionale per tre anni. [b]La Devolution[/b] [b]Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:[/b] [b]A: Assistenza e organizzazione sanitaria; si consideri come la tutela della salute richieda un’aderenza dei modelli organizzativi prescelti alle diverse realtà locali che si differenziano innanzitutto sul piano demografico, ciò tuttavia nel pieno rispetto di standards minimi di assistenza che continuano ad essere di competenza statale (la lettera m del secondo comma dell’articolo 117 prevede infatti che spetti allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti e su tutto il territorio nazionale e la lettera m-bis riserva allo Stato le norme generali sulla tutela della salute). B:Organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; Nell’ambito dell’istruzione e dell’organizzazione scolastica una piena autonomia a livello regionale potrà garantire una maggiore aderenza della formazione alle reali esigenze ed al contesto economico e produttivo in cui le istituzioni scolastiche operano. Anche in questo caso la concorrenza ed il confronto tra modelli differenti potrà accrescere la qualità della complessiva offerta formativa. C: Polizia amministrativa regionale e locale;Il settore dell’ordine pubblico è di importanza cruciale: la devoluzione in questo ambito costituisce la risposta più razionale alla domanda di sicurezza che proviene dai cittadini. Non c’è dubbio che la devolution nasce dalla consapevolezza che le diverse realtà territoriali pongano emergenze diverse. Partendo da questa premessa il testo approvato compie alcuni importanti passi perché si possa pervenire all’attribuzione di compiti di polizia a livello regionale. Si deve infatti considerare che l’art 117 al comma 2 lettera h) prevede che spetti allo Stato la competenza legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale. Questa ultima formula sta a significare che la polizia amministrativa regionale e locale costituisce una parte della più generale materia della sicurezza che la Costituzione assegna principalmente allo Stato.[/b]
 
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