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contratti dal trattamento minimo alla rappresentanza


Il testo parte dalla conferma dei due livelli di contrattazione, il primo nazionale ed il secondo aziendale o territoriale, indica i criteri di calcolo degli aumenti salariali e, tra le principali novita', introduce il Trattamento economico complessivo (Tec) ed anche il Trattamento economico minimo (Tem), che dovranno essere individuati nel contratto collettivo nazionale di categoria. Il contratto nazionale evidenziera' anche "la durata e la causa di tali trattamenti economici e il livello di contrattazione a cui vengono affidati dovendosi, comunque, disciplinare, per i medesimi trattamenti, gli eventuali effetti economici in sommatoria fra il primo e il secondo livello di contrattazione". Infatti, si afferma, "dovra' incentivare lo sviluppo virtuoso - quantitativo e qualitativo - della contrattazione di secondo livello, orientando le intese aziendali, ovvero quelle territoriali (laddove esistenti), verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati a reali e concordati obiettivi di crescita della produttivita' aziendale, di qualita', di efficienza, di redditivita', di innovazione, valorizzando i processi di digitalizzazione e favorendo forme e modalita' di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori". "Conoscere l'effettivo livello di rappresentanza di entrambe le parti stipulanti un Ccnl, infatti, e' indispensabile se si vuole davvero contrastare la proliferazione di contratti collettivi, stipulati da soggetti senza nessuna rappresentanza certificata, finalizzati esclusivamente a dare 'copertura formale' a situazioni di vero e proprio 'dumping contrattuale' che alterano la concorrenza fra imprese e danneggiano lavoratrici e lavoratori".