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Rinnovo CCNL Commercio-terziario Confcommercio


In data 6 aprile 2011 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo del settore terziario CONFCOMMERCIO, valevole per il prossimo triennio (periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2011). Tale contratto, firmato solamente da due sigle sindacali (UIL E CISL), apporta sostanziali modifiche alla disciplina della malattia, inoltre recepisce le recenti indicazioni ministeriali in tema di Enti Bilaterali e Fondi Interprofessionali come da nostre circolari di Studio n°8/20101 e 1/2011.Si riassumono nel dettaglio le novità più rilevanti contenute nell’accordo.Nuovi minimi retributiviL’accordo precisa che gli aumenti salariali potranno essere assorbiti solamente da elementi caratterizzanti anticipazioni su futuri elementi contrattuali (ex superminimo assorbibile verso futuri aumenti contrattuali).BilateralitàGli obblighi legati alla bilateralità vengono espressamente inseriti nella parte economica del CCNL, pertanto dal mese di marzo 2011 le aziende del comparto terziario dovranno alternativamente:·      Aderire all’Ebicom (per la provincia di Treviso) qualora non l’abbiano già fatto;·      Oppure corrispondere un importo non assorbibile pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità con incidenza verso tutti gli istituti.Fondo EstAnche in questo caso viene recepita l’indicazione ministeriale sulla bilateralità, pertanto dal mese di marzo 2011 le aziende del comparto terziario dovranno alternativamente:·      Aderire all’Est e nel caso di prima adesione versare una quota una tantum pari ad € 30,00 per lavoratore;·      Oppure versare € 15,00 lordi a dipendente per 14 mensilità a titolo di retribuzione non assorbibile con incidenza verso tutti gli istituti. Inoltre nel caso l’azienda optasse per questa scelta, dovrebbe garantire ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie offerte dal Fondo Est. La contribuzione al fondo Est viene immediatamente aumentata ad € 10,00 mensili per i part-time, parificandoli  quindi ai full-time, successivamente subirà un incremento ulteriore a totale carico di tutti i lavoratori pari a: ·      € 1,00 dal mese di giugno 2011;·      € 1,00 dal mese di gennaio 2012.Carenza MalattiaI primi tre giorni di malattia a totale carico azienda verranno retribuiti nel corso dell’anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), secondo il seguente schema:·      Al 100% per i primi due eventi;·      Al 66% per il terzo evento;·      Al 50% per il quarto evento;·      Dal quinto evento in poi non sarà più retribuita alcuna carenza.Da tale disposizione restano esclusi gli eventi riconducibili a:·      Ricoveri, day hospital, emodialisi;·      Malattia con prognosi iniziale superiore a 12gg.;·      Sclerosi multipla e patologie gravi comportanti terapie salvavita;·      Eventi morbosi in gravidanza.Permessi retribuitiFerme restando le 32 ore di permesso da godere in sostituzione delle festività abolite, gli assunti dal 26 febbraio 2011 (data dell’Ipotesi di accordo) matureranno i permessi aggiuntivi contrattualmente previsti al 50% dopo due anni dall’assunzione e al 100% dopo quattro anni dall’assunzione.Gli apprendisti invece matureranno il 50% dei permessi aggiuntivi alle ex festività alla metà del periodo di apprendistato ed il 100% degli stessi al termine del periodo formativo (comunque non prima di 48 mesi dall’assunzione).Periodi di provaA partire dal mese di marzo 2011, i periodi di prova da applicare ai neo assunti devono rispettare i seguenti limiti:·      6 mesi per quadri e I°livello;·      60 gg. per II° e III° livello;·      60 gg. per IV° e V° livello ;·      45 gg. per VI° e VII° livello.IL RINNOVO DEL CCNL  COMMERCIO SARA' OGGETTO DI APPROFONDIMENTO IL GIORNO 19 MAGGIO A BOLOGNA RELATORE  RICCARDO GIROTTO