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Diffusi gli Indirizzi applicativi della detassazione per l’anno 2011


La circolare congiunta Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate 3/E del 14 febbraio 2011 ha fornito importanti indicazioni applicative, per la fruizione nell’anno 2011 della detassazione sulle somme legate agli incrementi della produttività.Ricordiamo che la detassazione permette di assoggettare ad imposizione fiscale agevolata, 10% a titolo d’imposta in alternativa alla tassazione progressiva, specifici elementi della retribuzione direttamente legati alla produttività dell’impresa. Si tratta quindi di un’agevolazione per i lavoratori, che non riduce il costo aziendale, in quanto agisce sulla tassazione del reddito che viene sottratta dalla retribuzione lorda.Il limite di reddito di riferimento per individuare i soggetti agevolabili è quello del 2010 e non deve superare € 40.000,00 di imponibile fiscale, compreso l’importo agevolato pari ad € 6.000,00 (limite massimo confermato anche per il 2011).La circolare in commento, oltre a ribadire la facoltà per i lavoratori di optare per la tassazione ordinaria, elenca dettagliatamente le somme che possono essere detassate: ·         Compensi per lavoro straordinario (detassabile l’intero importo maggiorazione compresa);·         Compensi per lavoro supplementare (detassabile l’intero importo maggiorazione compresa);·         Compensi per lavoro notturno (intero importo);·         Lavoro festivo (solo la maggiorazione);·         Lavoro a turni (solo la maggiorazione o eventuale indennità corrisposta).L’ulteriore requisito per poter detassare queste somme, ed è questa la vera novità introdotta dalla circolare, è la stipula di un accordo sindacale di secondo livello (aziendale o territoriale) all’interno del quale deve essere precisata la natura delle somme da agevolare relazionandole ad incrementi della produttività. N.B. Si precisa che anche laddove i Contratti collettivi nazionali del lavoro prevedano maggiorazioni o indennità precise, per dar luogo alla tassazione ridotta queste dovranno comunque essere recepite da un accordo decentrato.Alla luce di quanto esposto, Le aziende interessate dovranno contattare le rappresentanze interne, ove presenti, oppure il sindacato territoriale di categoria per la stesura degli accordi secondo i criteri descritti nella presente circolare.