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E' stato posto dal Comando dei Carabinieri il problema della legittimazione passiva dei ricorsi ex art. 204 bis cds.
Su parere dell'Avvocatura della Stato di Roma è stata affermata la compentenza dell'Organo gerarchicamente superiore all'autorità accertatrice della violazione.
Quindi la notifica andrebbe fatta al Ministero e per esso ex art. 25 all'Avvocatura dello Stato regionale.
In forza del predetto parere i CC si dichiarano carenti di legittimazione passiva.
Anche la Prefettura, nonostante l'art. 11 Cds ed altre leggi speciali le deleghino la competenza sulle autorità di P.G. per la circolazione stradale, nega la propria legittimazione passiva.
Altrettanto fa l'Avvocatura dello Stato regionale, nonostante il difforme parere dell'avvocatura Centrale.
A questo punto nessuno sarebbe passivamente legittimato.
In concreto alcuni di noi procedono
1) continuano a notificare gli atti alla Prefettura
2) altri notificano a Prefettura e Carabinieri
3) altri hanno ipotizzato (non so se poi effettuato) la notifica al Ministero, ignorando peraltro l'art. 25 cpc
4) altri ancora notificano alla (od anche) all'Avvocatura di Bologna che, come fa a volte la Prefettura, contesta la propria legittimazione passiva
5) in concreto di recente taluno notifica solo ai Carabinieri i quali, nonostante il difforme parere dell'Avvocatura dello Stato, quanto meno si sono messi ad inviare gli atti e scrivere due righe sul verbale
Il problema resta teoricamente irrisolto e in concreto gestito nei più disparati modi.
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