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la Cass. con la sent n. 27995-2009 ha stabilito in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvto affidatario e figli.

Post n°12 pubblicato il 29 Maggio 2012 da avv.chireca

La Sesta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 27995-2009 ha stabilito che, in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi, il genitore affidatario ha il dovere di favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, tenuto conto che entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. Ne discende che ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame con gli stessi, oltre ad avere effetti deleteri sull'equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo, configura elusione dell'esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice civile. Nella specie i giudici hanno condannato una madre (art 388 c.p.) per non essersi prodigata nella sua attività genitoriale-affidataria, scevra da ogni impulso egoistico, che agevolava a tutela della posizione del figlio minore, opponendo rifiuto, senza alcun motivo valido, che il figlio trascorresse col padre il periodo di permanenza stabilito dal giudice della separazione nella relativa sentenza. Con l'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è stato sancito il principio della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a continuare a mantenere rapporti di frequentazione con ciascun genitore. Il profilo più innovativo della nuova normativa risiede nella centralità riconosciuta al minore ed al riconoscimento della sua esigenza di continuare a mantenere invariati i contatti con i genitori. In tale ottica ha previsto la presenza contemporanea ed alternata di entrambi nella vita del figlio anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, abbandonando la tradizionale distinzione di ruoli tra genitore che si occupa del figlio e genitore del "tempo libero". La nuova legge, come per la legge di riforma di diritto di famiglia, prima, e per quella sul divorzio, poi, ha sconvolto gli equilibri precedentemente costituiti in materia di crisi della famiglia, materializzando oltre al principio informatore di tutta la disciplina minorile (massima tutela del minore), un altro caposaldo, quello del diritto alla bigenitorialità del minore, in totale applicazione dei principi della Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991 e nella Convenzione europea dei diritti del fanciullo assorbita dalla nostra legislazione nel 2003. In effetti, la sentenza in questione, si configura nel reato previsto dal Cod. pen., art. 388; cod. civ., art. 155 la mancata esecuzione dolosa del provvedimento di affidamento dei figli - Ostacoli frapposti dall'altro genitore per limitare o eliminare la frequentazione tra genitore non affidatario e figli.

 
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