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« mediazione tributarista ...

controversie di lavoro, lo stato dell'arte

Post n°14 pubblicato il 03 Luglio 2012 da avv.chireca
 

ll Disegno di Legge del Governo “recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” prevede, con la modifica dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, la reintroduzione dell’istituto della conciliazione obbligatoria nelle controversie di lavoro, ma senza prendere in considerazione il fatto che il Legislatore, il 4 marzo 2010, con D.Lgs. nr. 28, ha disciplinato tale materia, creando Organismi e professionisti, in grado di dirimere qualsiasi tipo di controversia, e che potrebbero in alternativa alle Commissioni Provinciali di Conciliazione, svolgere un importante ruolo deflattivo e risolutivo dei conflitti, a vantaggio delle imprese e dei lavoratori. sarebbe stato più opportuno, lasciare al lavoratore la possibilità di scegliere se adire o la Commissione provinciale di conciliazione oppure un Organismo di mediazione. Infatti, l'attuale dettato prevede: "La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.". La formulazione più rispondente all’evoluzione normativa, a mio modesto avviso, sarebbe stata la seguente: "La Direzione territoriale dalla ricezione della richiesta ne da comunicazione immediata al lavoratore. Dal ricevimento della comunicazione, il lavoratore ha sette giorni di tempo per convocare il datore di lavoro o dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o presso un Organismo di Mediazione, accreditato presso il Ministero della giustizia e inserito nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 28/2010, dandone comunicazione alla Direzione territoriale. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione o di un Conciliatore nominato dall'Organismo di Mediazione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui il lavoratore ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. In tal caso la durata della mediazione non può aver durata superiore a quattro mesi, così come disposto ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n 28. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore". Per quanto si attiene ai costi che l'azienda ed il lavoratore dovrebbero sostenere dinanzi all'Organismo di Mediazione si applicherà il dettato già fissato dal DM 180/2010, lasciando liberi, in definitiva, gli Organismi di Mediazione di deliberare delle tariffe ad hoc per i procedimenti legati al diritto del lavoro, a meno che il Ministro della Giustizia non ritenga di dover intervenire con un DM ad integrazione.

 
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