FECONDAZIONE / LEGGE 40
Salta il divieto di diagnosi preimpianto
Roma, 30 aprile 2008 - Il ministro della Salute Livia Turco ha emanato le nuove linee linee guida
della legge 40 sulle indicazioni delle procedure e delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita: saranno pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale di oggi.Il decreto, che aggiorna le precedenti linee guida del 21 luglio 2004,
è stato firmato da Turco lo scorso 11 aprile, all'indomani del
pronunciamento da parte del Comitato di presidenza del Consiglio
superiore di sanità, avvenuto il 9 aprile.Le nuove linee guida eliminano il divieto alla diagnosi preimpianto
degli embrioni, mantenendo pero' il divieto a qualsiasi diagnosi a fini
eugenetici cosi' come previsto dalla stessa legge. ''Abbiamo dato una
risposta - spiega Livia Turco - a quanti, operatori e cittadini,
richiedevano chiarezza sulla possibilita' di effettuare diagnosi
preimpianto, chiarendo che le linee guida, in quanto tali, non possono
prevedere divieti che non siano gia' contemplati nella legge stessa.
Per questo, il nuovo testo delle linee guida non contempla piu' la
limitazione alla sola diagnosi osservazionale, mantenendo comunque il
divieto di qualsiasi diagnosi a fini eugenetici cosi' come previsto
dall'articolo 13 della legge 40. E cio' in coerenza con l'evoluzione
dell'ordinamento, testimoniata da diversi pronunciamenti della
Magistratura, sia ordinaria che amministrativa, ed in particolare
quello del Tar del Lazio che ha annullato la parte delle precedenti
linee guida in cui si limitano le indagini sullo stato di salute
dell'embrione a quelle di tipo osservazionale''. Più in dettaglio, c'è la possibilità di ricorrere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) viene estesa
anche alla coppia in cui l'uomo sia portatore di malattie virali
sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli
delle Epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano
assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso
alla PMA.Ogni centro per la PMA deve assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico
alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di
uno psicologo adeguatamente formato nel settore; l'eliminazione dei
commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di
indagine a quella di tipo osservazionale e ciò a seguito delle recenti
sentenze di diversi tribunali e in particolare di quella del TAR Lazio
dell'ottobre 2007, la sentenza che ha infatti annullato le linee guida
precedenti proprio in questa parte, ritenendo tale limite non coerente
con quanto disposto dalla legge 40. Per il minstro della Salute Turco si tratta di "un decreto nel segno della rigorosa applicazione della legge, della responsabilità verso gli operatori e per una piena tutela della salute della donna e del nascituro".Le linee guida - continua il ministro uscente - "sono il frutto di
un lavoro rigoroso finalizzato a due precisi obiettivi: la piena e
corretta applicazione della legge 40 e la necessità di fornire idonee e
puntuali indicazioni agli operatori sanitari alla luce delle nuove
risultanze cliniche e del mutato quadro di riferimento giuridico
scaturito da ripetuti interventi della magistratura sulle precedenti
linee guida. Sono convinta che il decreto oggi pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale abbia centrato questi due obiettivi"."Abbiamo infatti recepito, come previsto dalla legge,
avvalendoci dell'Istituto Superiore di Sanità, il parere del Consiglio
Superiore di Sanità con tutte le indicazioni ivi contenute. In
particolare - prosegue il ministro - abbiamo recepito le indicazioni
mirate ad ampliare la possibilità di ricorrere alla fecondazione
assistita anche per quei soggetti sieropositivi a virus di malattie
sessualmente trasmissibili, per i quali è stato riconosciuto uno stato
di infertilità 'di fatto' e che da oggi potranno, se lo vorranno, avere
dei figli senza correre il rischio di infettare la partner e il
nascituro stesso"."E abbiamo anche recepito le indicazioni a implementare il sostegno psicologico
alle donne e alle coppie che accedono alle tecniche di procreazione
assistita, durante tutto il percorso assistenziale, prima, durante e
dopo l'effettuazione delle tecniche o anche a seguito del fallimento
delle stesse"."Abbiamo dato una risposta a quanti, operatori e
cittadini, richiedevano chiarezza sulla possibilità di effettuare
diagnosi preimpianto, chiarendo che le linee guida, in quanto tali, non
possono prevedere divieti che non siano già contemplati nella legge
stessa. Per questo, il nuovo testo delle linee guida non contempla più
la limitazione alla sola diagnosi osservazionale, mantenendo comunque
il divieto di qualsiasi diagnosi a fini eugenetici così come previsto
dall'articolo 13 della legge 40".
(continua)