Il Bingo

La normativa sul bingo in Italia


MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO DIRETTORIALE 16 novembre 2000 Art. 8. Norme generali sullo svolgimento del gioco 1. Il concessionario deve assicurare la continuitą del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno. 2. All'inizio di ogni giornata il concessionario, dopo aver verificato il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, procede all'introduzione delle palline e alla loro completa estrazione di prova. 3. Le operazioni di cui al comma 2 avvengono in pubblico. 4. Il concessionario stabilisce l'ora esatta in cui inizia e termina la sessione giornaliera di gioco. L'ultima partita viene espressamente annunciata ai giocatori. L'intervallo tra il termine di una partita e l'inizio della successiva e' di almeno 3 minuti. 5. Prima di dare inizio alla vendita delle cartelle, sono annunciati la serie o le serie messe in vendita, il numero delle cartelle e il valore facciale delle stesse. 6. Ultimata la vendita delle cartelle il concessionario, per consentire ai giocatori di verificare che le cartelle acquistate appartengano ai numeri della o delle serie annunciate e valide per quella partita, rende noto: a) il totale delle cartelle vendute della serie o delle serie, utilizzando la seguente formula: "Cartelle vendute numero............, della serie............ dal numero............ al numero............."; b) l'ammontare distinto dei premi. 7. Tali informazioni sono contestualmente evidenziate sugli schermi e sui pannelli luminosi presenti nella sala. 8. Effettuate tali operazioni, deve essere annunciato l'inizio della partita e immediatamente dopo si da' avvio all'estrazione delle palline. 9. Durante l'estrazione non e' permessa l'entrata di nuovi giocatori o visitatori nella sala da gioco, ne' la vendita di ulteriori cartelle. 10. Ciascun numero estratto viene annunciato per mezzo degli altoparlanti e mostrato sui monitor, sugli schermi e pannelli della sala. 11. Il gioco e' interrotto appena uno o piu' giocatori presenti in sala annunciano a voce alta la realizzazione della cinquina o del "Bingo". 12. Colui che reclama la vincita comunica al concessionario, che procede alla verifica, il numero della cartella vincente. Tale operazione e' ripetuta per tutte le cartelle che si assumono vincenti. 13. Se dalla verifica effettuata non risulta confermata la vincita a seguito di inesattezze dei numeri segnati rispetto a quelli estratti o per altri motivi, il gioco viene ripreso fino all'individuazione del vincitore o dei vincitori della cinquina o del "Bingo". 14. Una volta verificata, con esito positivo, la sussistenza della vincita, il concessionario e' tenuto a chiedere se ci sono altre cartelle vincenti, prima di dare l'annuncio ufficiale delle vincite e l'ordine di riprendere la partita (cinquina) o di dichiararla ultimata (Bingo) mediante l'annuncio: "La partita e' finita". Quando il concessionario ha dato l'ordine di riprendere la partita non e' piu' possibile reclamare la cinquina; quando lo stesso ha dichiarato ultimata la partita non e' piu' possibile reclamare il "Bingo". 15. Il concessionario non puo' rendere nota l'esistenza di cartelle vincenti prima che il giocatore abbia dichiarato la vincita.