Creato da ilfalcocieco il 28/05/2007
violazione contro lo Statuto FIP

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L’INNOMINABILE DALLA FIP

Post n°2 pubblicato il 29 Maggio 2007 da ilfalcocieco

L’INNOMINABILE DALLA FIP

 

L’ Innominabile dalla FIP (non perché non si possa nominare, ma perché non doveva essere nominato) non è da confondere con l’Innominato di manzoniana memoria: trattasi infatti di un giudice sportivo nominato il 23 marzo u.s. dalla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO e precisamente dal Consiglio Federale in contrasto con lo Statuto FIP 2004!!!

E lo Statuto per la Federazione è come il Vangelo per il Vaticano, come la Costituzione per il Parlamento, è…sacro!!!

In pratica è assurdo che il Consiglio Federale, il cui compito istituzionale è di deliberare i regolamenti (Art. 32,2 f  Statuto) e vigilarne l’osservanza (Art. 32,2 m Statuto), non conosca le leggi da esso stesso emanate!!!

Assurdo, ma possibile: tra modifiche e aggiornamenti delle norme federali, tra Disposizioni Organizzative Annuali e Statuto in continua evoluzione, può succedere che venga designato (Art. 75,3 R.O.) da parte del Presidente del Comitato Regionale d’intesa con il Presidente del Comitato Provinciale un candidato all’Ufficio Giustizia Provinciale di Sassari, privo dei requisiti richiesti dallo Statuto FIP stesso (Art. 41,3).

Ma lo scandalo non consiste in questa “distrazione”, bensì nel fatto che alcuni componenti del Consiglio Federale e il Presidente Federale stesso fossero stati informati di questa incompatibilità con raccomandata A.R. almeno un mese prima della nomina (14 febbraio 2007).

E che almeno il Presidente del S.O.T. ( Settore Organizzazione Territoriale), Organismo preposto dal Consiglio Federale al controllo ed al coordinamento di tutti gli Organi Federali Territoriali, ne fosse a conoscenza, può essere dedotto dalle spiegazioni da lui chieste a riguardo al Presidente del Comitato Provinciale di Sassari, il quale in risposta ha affermato che non esisteva alcuna incompatibilità alla nomina del candidato proposto.

Quindi l’iter ha seguito il suo corso…sbagliato: il Comitato Provinciale sassarese a metà gennaio 2007, in un delirio di onnipotenza,  ha attribuito di propria iniziativa all’Innominabile la responsabilità dell’Ufficio Giustizia Provinciale di Sassari (con l’autorizzazione ad omologare le gare, a disporre sanzioni, squalifiche, multe e quanto un giudice sportivo può compiere), in attesa della riunione del Consiglio Federale (23 marzo 2007), che ufficialmente avrebbe sostituito il giudice sportivo precedente dimissionario con l’Innominabile. Si trattava solo di… anticipare di due mesi il momento della nomina, conferendo un titolo abusivo (che sarebbe stato poi “sanato” dalla decisione protocollare del Consiglio Federale) ad una persona stimabilissima, con tutte le carte in regola, tranne una…

Ma quattro giorni dopo la nomina, quando finalmente l’Innominabile da abusivo diviene illegalmente legale (o legalmente illegale ?), quando può finalmente estrinsecare tutte le sue funzioni con pieno titolo…la Procura Federale riconosce valida l’incompatibilità dell’Innominabile, affermando che “si ritiene che la posizione del Giudice appena nominato sia incompatibile con l’incarico assunto stante l’affinità con il presidente della Robur et Fides di Sassari” (Proc. Fed. prot. N. 215 del 27 marzo 2007)!!!

Tragedia.

L’opinione della Procura non è vincolante e pertanto non può e non deve essere considerata una revoca, ma il panico provocato da questa notizia costringe il Comitato Provinciale di Sassari a chiedere aiuto al Comitato Regionale e quindi, senza alcuna autorizzazione da parte degli Organi Federali, in un delirio misto di onnipotenza e di scaricabarile, a trasferire la competenza dell’Innominabile a Cagliari, dove un giudice sportivo “non competente territorialmente” viene coinvolto ad omologare le gare e dare sanzioni, proprio quando, dopo due mesi di abusivismo,  il suddetto Innominabile ottiene la autorizzazione illegale a svolgere legalmente il suo compito nel suo territorio!!!

Una farsa.

Infatti, a meno che una sua lettera di dimissioni non sia stata protocollata a Roma in Federazione, con perdita della carica, la sua nomina, anche se decisa contro lo Statuto dal Consiglio Federale, è tuttora valida e nessuno può  revocarla, tranne il Consiglio Federale stesso o il Presidente Federale con una delibera urgente, con convalida del Consiglio nella riunione successiva.

Neppure il presidente del S.O.T. può revocarla!

Questo Organismo Federale infatti non ha nessuna delega per sostituirsi al Presidente Federale, né al Consiglio Federale nella nomina (o nella revoca) dei responsabili dell’Ufficio Giustizia Provinciale (Art. 3,d  Reg. S.O.T.in C.U. n. 183 C.F. pag.58).

Qualora invece le dimissioni fossero arrivate per tempo in Federazione a Roma, il compito di omologare le partite del Comitato provinciale di Sassari spetterebbe al Giudice Sportivo Nazionale, l’unico con competenza estesa a tutto il territorio nazionale (Art. 63,2 R.G.), anziché al Giudice Sportivo Regionale, competente solo per i campionati di sua pertinenza ( Art. 62,1 – Art. 64,1 a R.G.), cioè i campionati a carattere regionale, e neppure ad un G.S. provinciale di Cagliari, competente soltanto per il suo territorio (Art. 55 Statuto) (Art. 111 R.O.) ( pagine 34-35  DOA 2006-2007).

Queste sono le regole federali, se poi l’interpretazione delle alte sfere della Federazione è una interpretazione di comodo per salvare la faccia di chi le infrange…allora “ubi major minor cessat”.

Mi piace sottolineare, comunque, che l’interpretazione dello Statuto e dei regolamenti vigenti nell’ambito della Federazione  è di competenza della Corte Federale, Organo collegiale, le cui deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti (Art. 46, 3-10 Statuto FIP 2004).

Quindi qualsiasi altro Organo Federale non è competente ad esprimere giudizi sull’interpretazione dei regolamenti e, se lo fa, commette un abuso di potere.

Così la fiera degli errori e degli orrori da Sassari si è allargata a macchia d’olio, riuscendo a superare il Tirreno ed investire, novello tsunami, la Federazione Romana, puntando a sud ha colpito anche Cagliari e la Presidenza Regionale, senza che nessuno abbia capito la gravità della vicenda, documentandosi sulle norme federali, ed abbia provveduto a dimostrare un minimo di dignità.

Infatti tutte le decisioni prese dal giudice abusivo sono da annullare, con danno alle società affiliate alla FIP, che hanno visto i vari campionati falsati dalla attività di un giudice “taroccato”.

Dopo una prova di incapacità manageriale di questo livello il Presidente S.O.T., il Comitato Provinciale di Sassari ed il Comitato Regionale Sardegna dovrebbero come minimo presentare le loro dimissioni per aver designato un Innominabile, per averlo fatto lavorare da abusivo ed infine per averne trasferito arbitrariamente le competenze territoriali ad organi di giustizia incompetenti, soprattutto quando finalmente, legale illegalmente, aveva tutti i diritti di svolgere le mansioni del suo incarico!!!

Analogo comportamento ci si aspetterebbe anche dagli Organi Federali di vertice, Presidente Federale e Consiglio Federale, i quali pur a conoscenza della incompatibilità, hanno infranto lo Statuto FIP, nominando Giudice Sportivo un candidato Innominabile, privo cioè dei requisiti richiesti.

Unica giustificazione per questi ultimi sarebbe la fiducia mal riposta negli organi periferici, ma allora in questo caso, come minimo, il Consiglio Federale dovrebbe provvedere, per gravi violazioni all’ordinamento sportivo, allo scioglimento del Comitato territoriale di Sassari, nominando un Commissario straordinario (Art. 32,s Statuto).

 

Giuseppe Pilo

ex Giudice Sportivo C.P.  n. 26652

via P. Maria 56

07100 SASSARI

Tel. 079-2117032

cell. 338-6606343

 

 
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L'innominabile dalla FIP

Post n°1 pubblicato il 28 Maggio 2007 da ilfalcocieco

L’INNOMINABILE DALLA FIP

L’ Innominabile dalla FIP (non perché non si possa nominare, ma perché non doveva essere nominato) non è da confondere con l’Innominato di manzoniana memoria: trattasi infatti di un giudice sportivo nominato il 23 marzo u.s. dalla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO e precisamente dal Consiglio Federale in contrasto con lo Statuto FIP 2004!!!

E lo Statuto per la Federazione è come il Vangelo per il Vaticano, come la Costituzione per il Parlamento, è…sacro!!!

In pratica è assurdo che il Consiglio Federale, il cui compito istituzionale è di deliberare i regolamenti (Art. 32,2 f  Statuto) e vigilarne l’osservanza (Art. 32,2 m Statuto), non conosca le leggi da esso stesso emanate!!!

Assurdo, ma possibile: tra modifiche e aggiornamenti delle norme federali, tra Disposizioni Organizzative Annuali e Statuto in continua evoluzione, può succedere che venga designato (Art. 75,3 R.O.) da parte del Presidente del Comitato Regionale d’intesa con il Presidente del Comitato Provinciale un candidato all’Ufficio Giustizia Provinciale di Sassari, privo dei requisiti richiesti dallo Statuto FIP stesso (Art. 41,3).

Ma lo scandalo non consiste in questa “distrazione”, bensì nel fatto che alcuni componenti del Consiglio Federale e il Presidente Federale stesso fossero stati informati di questa incompatibilità con raccomandata A.R. almeno un mese prima della nomina (14 febbraio 2007).

E che almeno il Presidente del S.O.T. ( Settore Organizzazione Territoriale), Organismo preposto dal Consiglio Federale al controllo ed al coordinamento di tutti gli Organi Federali Territoriali, ne fosse a conoscenza, può essere dedotto dalle spiegazioni da lui chieste a riguardo al Presidente del Comitato Provinciale di Sassari, il quale in risposta ha affermato che non esisteva alcuna incompatibilità alla nomina del candidato proposto.

Quindi l’iter ha seguito il suo corso…sbagliato: il Comitato Provinciale sassarese a metà gennaio 2007, in un delirio di onnipotenza,  ha attribuito di propria iniziativa all’Innominabile la responsabilità dell’Ufficio Giustizia Provinciale di Sassari (con l’autorizzazione ad omologare le gare, a disporre sanzioni, squalifiche, multe e quanto un giudice sportivo può compiere), in attesa della riunione del Consiglio Federale (23 marzo 2007), che ufficialmente avrebbe sostituito il giudice sportivo precedente dimissionario con l’Innominabile. Si trattava solo di… anticipare di due mesi il momento della nomina, conferendo un titolo abusivo (che sarebbe stato poi “sanato” dalla decisione protocollare del Consiglio Federale) ad una persona stimabilissima, con tutte le carte in regola, tranne una…

Ma quattro giorni dopo la nomina, quando finalmente l’Innominabile da abusivo diviene illegalmente legale (o legalmente illegale ?), quando può finalmente estrinsecare tutte le sue funzioni con pieno titolo…la Procura Federale riconosce valida l’incompatibilità dell’Innominabile, affermando che “si ritiene che la posizione del Giudice appena nominato sia incompatibile con l’incarico assunto stante l’affinità con il presidente della Robur et Fides di Sassari” (Proc. Fed. prot. N. 215 del 27 marzo 2007)!!!

Tragedia.

L’opinione della Procura non è vincolante e pertanto non può e non deve essere considerata una revoca, ma il panico provocato da questa notizia costringe il Comitato Provinciale di Sassari a chiedere aiuto al Comitato Regionale e quindi, senza alcuna autorizzazione da parte degli Organi Federali, in un delirio misto di onnipotenza e di scaricabarile, a trasferire la competenza dell’Innominabile a Cagliari, dove un giudice sportivo “non competente territorialmente” viene coinvolto ad omologare le gare e dare sanzioni, proprio quando, dopo due mesi di abusivismo,  il suddetto Innominabile ottiene la autorizzazione illegale a svolgere legalmente il suo compito nel suo territorio!!!

Una farsa.

Infatti, a meno che una sua lettera di dimissioni non sia stata protocollata a Roma in Federazione, con perdita della carica, la sua nomina, anche se decisa contro lo Statuto dal Consiglio Federale, è tuttora valida e nessuno può  revocarla, tranne il Consiglio Federale stesso o il Presidente Federale con una delibera urgente, con convalida del Consiglio nella riunione successiva.

Neppure il presidente del S.O.T. può revocarla!

Questo Organismo Federale infatti non ha nessuna delega per sostituirsi al Presidente Federale, né al Consiglio Federale nella nomina (o nella revoca) dei responsabili dell’Ufficio Giustizia Provinciale (Art. 3,d  Reg. S.O.T.in C.U. n. 183 C.F. pag.58).

Qualora invece le dimissioni fossero arrivate per tempo in Federazione a Roma, il compito di omologare le partite del Comitato provinciale di Sassari spetterebbe al Giudice Sportivo Nazionale, l’unico con competenza estesa a tutto il territorio nazionale (Art. 63,2 R.G.), anziché al Giudice Sportivo Regionale, competente solo per i campionati di sua pertinenza ( Art. 62,1 – Art. 64,1 a R.G.), cioè i campionati a carattere regionale, e neppure ad un G.S. provinciale di Cagliari, competente soltanto per il suo territorio (Art. 55 Statuto) (Art. 111 R.O.) ( pagine 34-35  DOA 2006-2007).

Queste sono le regole federali, se poi l’interpretazione delle alte sfere della Federazione è una interpretazione di comodo per salvare la faccia di chi le infrange…allora “ubi major minor cessat”.

Mi piace sottolineare, comunque, che l’interpretazione dello Statuto e dei regolamenti vigenti nell’ambito della Federazione  è di competenza della Corte Federale, Organo collegiale, le cui deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti (Art. 46, 3-10 Statuto FIP 2004).

Quindi qualsiasi altro Organo Federale non è competente ad esprimere giudizi sull’interpretazione dei regolamenti e, se lo fa, commette un abuso di potere.

Così la fiera degli errori e degli orrori da Sassari si è allargata a macchia d’olio, riuscendo a superare il Tirreno ed investire, novello tsunami, la Federazione Romana, puntando a sud ha colpito anche Cagliari e la Presidenza Regionale, senza che nessuno abbia capito la gravità della vicenda, documentandosi sulle norme federali, ed abbia provveduto a dimostrare un minimo di dignità.

Infatti tutte le decisioni prese dal giudice abusivo sono da annullare, con danno alle società affiliate alla FIP, che hanno visto i vari campionati falsati dalla attività di un giudice “taroccato”.

Dopo una prova di incapacità manageriale di questo livello il Presidente S.O.T., il Comitato Provinciale di Sassari ed il Comitato Regionale Sardegna dovrebbero come minimo presentare le loro dimissioni per aver designato un Innominabile, per averlo fatto lavorare da abusivo ed infine per averne trasferito arbitrariamente le competenze territoriali ad organi di giustizia incompetenti, soprattutto quando finalmente, legale illegalmente, aveva tutti i diritti di svolgere le mansioni del suo incarico!!!

Analogo comportamento ci si aspetterebbe anche dagli Organi Federali di vertice, Presidente Federale e Consiglio Federale, i quali pur a conoscenza della incompatibilità, hanno infranto lo Statuto FIP, nominando Giudice Sportivo un candidato Innominabile, privo cioè dei requisiti richiesti.

Unica giustificazione per questi ultimi sarebbe la fiducia mal riposta negli organi periferici, ma allora in questo caso, come minimo, il Consiglio Federale dovrebbe provvedere, per gravi violazioni all’ordinamento sportivo, allo scioglimento del Comitato territoriale di Sassari, nominando un Commissario straordinario (Art. 32,s Statuto).

 

 

 

 
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