Il roveto

Post N° 444


Umorismo involontario. Riporto testualmente: "Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per effettuare viaggi di andata e ritorno. In deroga a quanto previsto dall’art. 23 § 4 delle “Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle FS”, il viaggio di andata deve essere obbligatoriamente effettuato prima di quello di ritorno". Siffatta deroga introduce una forte limitazione alla libertà di circolazione (art. 16 della Costituzione) di colui che volesse effettuare il viaggio di andata dopo quello di ritorno. Dovrebbe intervenire la Consulta e, magari, anche la Corte di Giustizia della Ue.