Il roveto

Post N° 611


Scrive Stefano Crisostomo a Beppe Severgnini: "Da studente di diritto non posso che sollevare una critica convinta merito..segnatamente al reato d'immigrazione clandestina...Dov'è qui l'offesa? Quale bene o interesse giuridicamente tutelati è rivolta a violare l'immigrazione clandestina?".Parole auree, uscite da una bocca d'oro (questo è il significato di crisostomo). Tuttavia lo studente di diritto non ricorda che i reati possono essere "di danno", cioè immediatamente offensivi, e "di pericolo", quando il danno non è immediato, ma può verificarsi prima o dopo.L'immigrazione clandestina, ora costituente reato, appartiene alla seconda categoria. I clandestini, difatti, o per mantenersi o perchè già propensi al delitto nei luoghi di provenienza, spesso delinquono: in tal caso il pericolo solo potenziale all'ingresso si traduce in danno alla collettività ed all'ordinamento italiani.Solo l'ingresso regolare può, attraverso l'dentificazione e la verifica del possesso attuale e futuro dei mezzi di sussistenza, escludere (almeno in massima parte), la possibilità di condotte illecite da parte dell'immigrato sul territorio italiano.