Il ruggito del leone
blog studenti veneziani contro il DdL Gelmini - Redatto da Beatrice Giovannoni
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Questo è l’urlo della generazione studentesca veneziana che si oppone da più di due anni al DdL Gelmini, proposto nel luglio 2008 e contestato dagli studenti, dal mondo universitario, e dalle diverse fazioni politiche. Anche se tale decreto è stato approvato nel dicembre 2010, le manifestazioni studentesche veneziane, rimaste alla storia per il loro fervore, in associazione con gli altri atenei italiani, hanno creato una vera mobilitazione di massa, raccontando la storia del dissenso generale che sta avvenendo contemporaneamente in tutta Europa. Le nostre manifestazioni sono pacifiche; non credo nella violenza ma combatto questo sistema che aumenta il divario tra ricchi e poveri e vieta il diritto allo studio di moltissimi studenti. Questo vuole essere un archivio della forza e della speranza della nuova generazione. Tutti i visitatori potranno commentare e aggiungere informazioni relative al movimento.
Altri indirizzi di riferimento del movimento studentesco veneziano:
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Riguarda l’attuale Decreto di Legge Gelmini in tutte le sue componenti, articoli e commi. Per far conoscere a tutti le modifiche apportate con questa riforma. La conoscenza è importante perché Sapere è Potere.
DOCUMENTO: Il testo integrale del Ddl della Riforma Gelmini dell'Università mercoledì 28 ottobre 2009 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull'università del ministro Mariastella Gelmini. Entro 180 giorni le università dovranno rivedere i loro statuti, snellire consigli di amministrazione e senato accademici, ridurre le facoltà, inserire personale esterno nei nuclei di valutazione. La riforma Gelmini pone fine ai concorsi pilotati per il reclutamento dei docenti; per questi scatta l'obbligo di fare 1.500 ore all'anno, di cui 350 dedicate alla didattica. Il ddl si compone di 27 pagine e 15 articoli, che sanciscono la durata di massimo otto anni della carica di rettori, eletti dai professori, valutazione dei docenti da parte degli studenti e un fondo per il merito degli universitari. Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio. Titolo I Titolo II Titolo III
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Titolo I Articolo 1 1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica. 2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princípi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato “Ministero”. 3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito. 4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati conseguiti. Articolo 2 1. Sono organi delle università:
2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: 3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: 4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), g), h), i), j), k), l), m), e comma 3, lettere g), h) ed i). 5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge un codice etico. 6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all’università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie. 8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7, è trasmesso al Ministero che esercita controllo previsto all’articolo 6 della legge 168 del 1989, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso. 9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. 10. Gli organi delle università decadono automaticamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Il rettore, il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 2, resta in carica fino alla nomina del rettore ai sensi del nuovo statuto. 11. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere a), e), h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti. 12. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell’allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni: Articolo 3 1. Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. 2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione. 3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell’ organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all’esame del Ministero per l’approvazione, sentita l’ANVUR, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate. 5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale trasferimento avviene previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo altresì in ordine all’eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005. |
Titolo II Articolo4 1.E’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a: 2.Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare: a)i criteri di accesso alle prove nazionali standard; 3.La gestione del Fondo, dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede a: a)gestire l’operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione; 4.Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie dei fondo stesso. 5.Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
6.Il Fondo speciale è alimentato con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale effettuato da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi, nonché con eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni.
7.Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo.
8.All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,” sono aggiunte le seguenti parole: “del Fondo per il merito”. Articolo 5 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi: 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a)definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; b)garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario; c)definire i criteri per l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio, di cui all’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d)favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria; e)prevedere la stipula di specifici accordi con Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi; f)disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l’accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale. 6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il Ministro della Gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. 7.Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 8. a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, è abrogato l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Articolo 6 Disciplina di riconoscimento dei crediti
1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “dodici”. Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: “Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.”. 2.Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della Pubblica Amministrazione, sentiti i Ministri competenti. |
Titolo III Articolo 7 1.Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l’afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori scientifico-disciplinari. Articolo 8 1.E' istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata “abilitazione”. L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera k), requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 2.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3.I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: Articolo 9 1.Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c). La programmazione assicura tra l’altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’eventuale rinnovo dei contratti di cui all’articolo 12, commi 4 e 6. 2.Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all’attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 12, eccezion fatta per quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e specificamente ai seguenti criteri: 3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri: a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2; 4. Nei cinque anni successivi all’attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all’articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri: 5. Le procedure di reclutamento, di cui viene comunque assicurata la pubblicità all’interno dell’ateneo, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h). 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005. |
Articolo 10 1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. 3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili una sola volta e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure: 5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche. 6. L’importo dell’assegno è determinato dall’ateneo, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 449 del 1997. 7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all’esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l’università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l’assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione altresì l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato. 8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Articolo 11 Contratti per attività di insegnamento
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. 2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica, ovvero dell’abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Articolo 12 Ricercatori a tempo determinato
1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca. 2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all’articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. 3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro. 4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. 5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7. 6. Le università, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all’articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9. 8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del venti per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del trenta per cento. 9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione altresì l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato. 10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 11.La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione. Articolo 13 1. La concessione dell’opzione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettere c) e d). Articolo 14 1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1. Articolo 15 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca, possono essere avviate esclusivamente le procedure previste dal Titolo III. 2. All'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, al primo periodo, dopo la parola “triennio” sono inserite le seguenti parole: “o nell’ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero stesso”. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a)l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; b)l’articolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005; 4. All’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del1997, sono soppresse le seguenti parole: “Le università,”. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164. 6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Questo testo non contiene gli emendamenti votati alla Camera in data 30 novembre 2010)
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