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Il ruggito del leone

blog studenti veneziani contro il DdL Gelmini - Redatto da Beatrice Giovannoni

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Il DdL Gelmini: cos'è? Titolo 2

Post n°4 pubblicato il 16 Gennaio 2011 da ilruggitodeleone
 

Titolo II
Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario

 Articolo4
Fondo per il merito

 1.E’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a:
a)erogare borse di studio da utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari, nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi;
b)fornire buoni studio, per il finanziamento degli oneri di cui alla precedente lettera a), che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
c)garantire prestiti d’onore concessi per il finanziamento degli oneri di cui alla precedente lettera a).

 2.Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare: a)i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
b)i criteri e le modalità di attribuzione delle borse e dei buoni e di accesso ai finanziamenti garantiti;
c)le caratteristiche, l'ammontare delle borse e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
d)l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, in ragione delle tasse e dei contributi universitari e di tipiche spese di mantenimento;
e)i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a borse, buoni e finanziamenti garantiti;
f)le modalità di utilizzo di borse, buoni e finanziamenti garantiti;
g)le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all’1 percento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
h)i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
i)le modalità di svolgimento delle prove nazionali standard, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, anche avvalendosi di strutture di supporto del Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
j)avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

 3.La gestione del Fondo, dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede a: a)gestire l’operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
b)predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;
c)monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione delle borse, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l’esposizione del Fondo;
d)selezionare con procedura competitiva l’istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

 4.Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie dei fondo stesso.

 5.Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

 

6.Il Fondo speciale è alimentato con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale effettuato da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi, nonché con eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni.

 

7.Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo.

 

8.All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,” sono aggiunte le seguenti parole: “del Fondo per il merito”.

Articolo 5
Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario

 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università;
b)revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e l’andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;
c)valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;
d)introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei;
e)revisione, in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione universitaria.

 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera g);
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell’ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;

 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;
c) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
d) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
e) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l’attribuzione all’università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso;
f)previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’università non può garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell’ipotesi in cui l’ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e, comunque, quando il disavanzo dell’ateneo risulta superiore al dieci per cento del proprio bilancio;
g)disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell’inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro finanziario da sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;
h)previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario;
i)previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.

 4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)determinazione dell’impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connesse attività professionali, sentiti l’ANVUR e il Consiglio universitario nazionale (CUN);
b)disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro regime di cui alla lettera a);
c)disciplina dell’impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell’impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l’attività di ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito;
d)disciplina delle modalità di verifica dell’effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché delle modalità di verifica dell’impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
e)individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l’esercizio di altre attività o incarichi; definizione dei criteri generali per l’assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione; individuazione dei casi in cui l’assunzione di incarichi esterni o istituzionali comporta l’obbligo dell’aspettativa con o senza assegni;
f)disciplina dell’obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;
g)previsione di procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento ordinario volti a favorire la stessa; previsione che in caso di trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo nonché i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;
h)previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro;
i)revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo;
j)revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività;
k)rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
l)possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera k);
m)attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori reclutati da altri atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

 5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a)definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; b)garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario; c)definire i criteri per l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio, di cui all’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d)favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria; e)prevedere la stipula di specifici accordi con Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi; f)disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l’accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.

 6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il Ministro della Gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

7.Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

 8. a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, è abrogato l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

 Articolo 6

Disciplina di riconoscimento dei crediti

 

1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “dodici”. Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: “Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.”.

 2.Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della Pubblica Amministrazione, sentiti i Ministri competenti.

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