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Indebito pagamento Enel energia spa - restituzione - rimborso forfetario automatico


Indebito pagamento Enel energia spa - restituzione - rimborso forfetario automaticoGiudice di Pace - Sez. Bitonto-Sentenza 659 del 13.07.2012 Condanna per Enel Energia Spa alla restituzione delle somme indebitamente prelevate per bollette di gas non dovute e al rimborso forfetario automatico per omesso rispetto degli standard diqualità e continuità del servizio afferenti al superamento del tempo dirisposta a richiesta scritta, previsto normativamente dall'Autorità perl'energia elettrica e il gasREPUBBLICAITALIANAIN NOME DELPOPOLO ITALIANOIl Giudicedi Pace di Bitonto, avv. Marilia Bonelli ha pronunziato la seguenteSENTENZANella causacivile iscritta al n.790 Ruolo Generale 2009TRA______rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Taccogna -ATTORE-CONTROENEL EnergiaSpa -CONVENUTO-Ai sensidell'art. 132 co.2 n.4 c.p.c., come modificato dal DL. 69/09, applicabile aigiudizi pendenti, dal contenuto della sentenza è stata omessa l'esposizione dello svolgimento del processo.Sulleconclusioni delle parti, la causa viene decisa come di seguitoMotivazione L'attore ha adeguatamente fornito prova orale e documentale del proprio assunto, e segnatamente che il convenuto ha incassatosomme non dovute per erogazione di gas domestico inesistente e non richiesto.Vi è infatti prova che l'attore ha comunicato in data 22/11/06 il proprio recesso contrattuale e del suo successivo trasferimento in data 4/01/07 inaltra abitazione. A fronte di tale incontestabile recesso il convenuto non ha dato riscontro, continuando a prelevare dal c/c postale dell'attore somme non  dovute e relative a fornitura di gas mai erogato. A tal fine si rivela fondamentale la testimonianza del sig.____, il quale ha abitatonell'appartamento sito in A. Successivamente al rasloco dell'attore, sin dall'epoca del rilascio dell'appartamento da parte del ____. Tale prova testimoniale, unitamente alla copiosa documentazione esibita dall'attore, rendepalese l'illegittimo prelievo dal c/c posale della somma di € 178,45 così come l'ulteriore importo di € 168,87 erroneamente pagato dall'attore, in quanto nondovute rappresentando un presunto consumo di gas mai fornito.A tali somme indebitamente trattenute dal convenuto va aggiunta l'altra pari ad € 776,58 quale documentalmente riconosciuta dal convenuto a titolo di rimborso nella fattura del 2/04/2009 ma mai corrisposta.Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenzialeri chiesto per la turbativa alla serenità patita, in quanto l'attore non ha fornito adeguata prova dell'esistenza del danno, ritenendosi inattendibile la testimonianza sul punto della sig.ra ____. moglie convivente dell'attore inregime di comunione dei beni, per avere la stessa un evidente interesse incausa che ne giustificherebbe la partecipazione al giudizio.Viene invece riconosciuto il rimborso forfetario automatico per omesso rispetto degli standard di qualità e continuità del servizio afferenti al superamento del tempo di risposta a richiesta scritta, previsto normativamente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. G – art. 101D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e art. 11 co.2 D.Lgs 30/07/1999 n.286, in relazione all'omessa e inadeguata risposta alle comunicazioni scritte dell'attore del22/11/06, del 2/08(2008 e successive . Il rimborso viene liquidato nella misuradi € 51,64La domanda viene pertanto accolta con condanna di ENEL Energia Spa al pagamento della complessiva somma di € 1.123,90 a titolo di restituzione d'indebito ed € 51,64a titolo di rimborso automatico, il tutto oltre interessi legali.Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese legali, che vengono liquidate come in dispositivoPQMIl Giudicedi pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ______ nei confronti di ENEL Energia Spa, in persona del suo legale rappresentante protempore, così provvede:1) Condanna il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 1.175,54 a titolo di restituzione d'indebito e rimborso contrattuale, oltre interessi legali;2) Condanna altresì il medesimo convenuto al pagamento delle spese legali, che distrae in favore dell'avv. Alessandra Taccogna, dichiaratasi anticipataria, liquidate in€ 1.133,18 (di cui € 500,00 per diritti, € 500 per onorario ed € 133,18 perspese documentate) oltre rimborso forfetario su diritti e onorari, IVA e CAP.Sentenza esecutiva per legge.Bitonto, 13 luglio 2012