CLAMOROSO! SCANDALOSO ! La misurazione di energia elettrica, è effettuata con strumenti di misura non omologabili, perché il loro software, svolge altre funzioni oltre alla misurazione” ( Dlgs””/2007 ) ed è influenzabile in modo inammissibile dal software Enel distribuzione cui è collegato La fatturazione dei servizi di reteè illecita perché in base a presunzione di consumi annuiLa soluzione obbligata è: posizionare a valle del telelettore un contatore non “dialogante” o “scatola nera”. I contatori di Enel distribuzione, in contrasto con la legge, sono istallati, senza una verifica !.La verifica, non è una facoltà, ma una norma di legge da rispettare , mentre va osservato che ne Enel energia, ne Enel distribuzione, sono autorizzati a controllare i contatori!Infatti, il Dlgs 22/2007, ha decretato l'obbligo di assoggettamento alle norme della metrologia legale, i contatori elettronici di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003).In particolare afferma a proposito della valutazione di conformità dei contatori elettronici:" Art.9. Criteri per la notifica degli organismi. 1. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono riconosciuti gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui all'articolo 7.2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri: a) l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità' non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, ne' loro mandatari. Inoltre essi non debbono aver preso parte alla progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, ne' rappresentare i soggetti impegnati in tali attività. "Allegato A1 Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato 1. La dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto. Controlli sul prodotto 5. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a opportuni intervalli da esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli interni del prodotto, tenendo conto della complessità tecnologica degli strumenti e del quantitativo prodotto Dichiarazione scritta di conformità 6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura, contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003), che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato citato al punto 5, il numero d'identificazione di quest'ultimo Esame del tipo 1. L'esame del tipo è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara che tale progetto tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto. Pensiamo che, gli stralci riprodotti, chiariscano come il Decreto Legislativo n.22 2/2 del 2007) non "stabilisce che questi contatori elettronici possano essere installati senza una verifica ", come affermato nell'articolo presente nel sito di SOS tariffe.Occorre tuttavia chiarire, che quanto sopra riportato,riguarda la verifica dei contatori elettronici con la sola funzione di strumenti di misura.Per quanto invece, attiene ai contatori Enel distribuzione,che svolgono attività di tele lettura, le cose sono invece più complicate,perché non sono omologabili. Infatti, il Dlgs 22/2007 ha previsto che:" lo strumento di misura non deve presentare caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo involontariamente in modo scorretto."Il software, del contatore elettronico è stato modificato da parte di hacker, perciò il sistema non è affidabile, poiché, è possibile intervenire sul rapporto di misura,specialmente da parte di chi gestisce il programma del computer presente nel telelettore.La normativa di cui al Dlgs 22/2007: "definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di misura, ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura, giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica,sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.".La metrologia legale costituisce: "uno strumento essenziale per il funzionamento dei mercati e copre un vasto ambito di strumenti di primario interesse socio economico ".La Direttiva impone: " una certificazione metrologica comprendente, tutti gli aspetti di interesse dalle condizioni ambientali in cui operano i dispositivi metrici, alle perturbazioni elettromagnetiche, alla correttezza delle letture metrologico fino ad arrivare all'analisi del software, ormai svolta secondo le guide welmec."Tale Guida WELMEC WG7, prende atto che il semplice test delle prestazioni metrologiche (testing a scatola nera) di uno strumento di misura, senza prestare attenzione al software che controlla questo strumento, non è più in molti casi adeguato per strumenti di misura con controllo a microprocessore, via modem o addirittura basati su PC; questo poiché sono sostanzialmente il software e la sua integrità che determinano le proprietà metrologiche e l'affidabilità di uno strumento.Siccome la Guida copre categorie molto diverse di strumenti di misura, essa può fornire soltanto le basi per l'esame del software.Si pensa che la guida verrà integrata successivamente con allegati specifici per ciascun genere di strumento di misura, in modo simile agli allegati contenuti nel MID.In particolare specifica che: " lo strumento di misura non deve presentare caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo involontariamente in modo scorretto. Ed ancora aggiunge: "Se a uno strumento di misura è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato".Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate, in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura."Proprio così recita negli allegati il Dlgs 22/2007 per contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003)!Il contatore elettronico, non è pertanto omologabile, ove oltre al servizio di misurazione, svolge anche funzione di tele lettura, per la quale effettua un dialogo costante con il server del distributore, cioè può essere: "influenzato, in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura." Ed inoltre i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003) non possono essere omologati se: " lo strumento di misura presenta caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento", come le cronache riportano notizie di arresti di responsabili di hacker aggio a danno dei contatori elettronici Enel ( come riportato dal giornale La Repubblica ).Possiamo pertanto affermare, che finalmente è finita l'epoca in cui Enel distribuzione: " se la poteva cantare e ballare da sola", ora ci sono i controlli e le validazioni da organismi terzi notificati, e secondo la legge il contatore in funzione anche di tele lettura,non e omologabile come misuratore dell'energia consumata.La situazione è risolvibile solo,utilizzando l'attuale contatore elettronico, come tele gestore dell'utenza,potendo effettuare la telelettura in forma non probatoria ed affidare la misurazione dell'energia consumata dall'utente adun contatore elettronico non dialogante con il server del distributore, perfettamente validato ai sensi del Dlgs 22/2007 e pertanto con funzione probatoria.Cioè, l'Enel distribuzione, può continuare ad effettuare la tele lettura, se però i consumi rilevati, sono oggetto di contestazione, solamente il contatore non dialogante o scatola nera, fa testo.Le contestazione diventano risolvibili immediatamente e l'utente è così sicuro di pagare il suo giusto consumo.Tale soluzione, diventa l'unica alternativa, dal momento che ai sensi di legge, gli attuali tele lettori impiegati come contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003), non risultano omologabili, ai sensi del Dlgs 22/2014, perché con lo strumento di misura non è affidabile, se comunica con un dispositivo remoto, quale il server del distributore Vogliamo sperare, che non si sottovaluti, quanto evidenziato in questa nota, che ha tentato di evidenziare i motivi seri, che impediscono l'omologazione del contatore elettrico, asservito contemporaneamente alla misura dell'energia consumata , alla tele lettura ed alla telesgestione, che gioco forza necessitano del continuo e costante "dialogo", tra il server ed software che gestisce il punto POD. Nella speranza di aver contribuito a fare chiarezza, resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.MCI- MOVIMENTO CITTADINI INDIFESIAcuradi:ANDREADI GIOVANNIaiutosicuro@libero.it3452926666Aiutosicuro blog
non è omologabile
CLAMOROSO! SCANDALOSO ! La misurazione di energia elettrica, è effettuata con strumenti di misura non omologabili, perché il loro software, svolge altre funzioni oltre alla misurazione” ( Dlgs””/2007 ) ed è influenzabile in modo inammissibile dal software Enel distribuzione cui è collegato La fatturazione dei servizi di reteè illecita perché in base a presunzione di consumi annuiLa soluzione obbligata è: posizionare a valle del telelettore un contatore non “dialogante” o “scatola nera”. I contatori di Enel distribuzione, in contrasto con la legge, sono istallati, senza una verifica !.La verifica, non è una facoltà, ma una norma di legge da rispettare , mentre va osservato che ne Enel energia, ne Enel distribuzione, sono autorizzati a controllare i contatori!Infatti, il Dlgs 22/2007, ha decretato l'obbligo di assoggettamento alle norme della metrologia legale, i contatori elettronici di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003).In particolare afferma a proposito della valutazione di conformità dei contatori elettronici:" Art.9. Criteri per la notifica degli organismi. 1. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono riconosciuti gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui all'articolo 7.2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri: a) l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità' non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, ne' loro mandatari. Inoltre essi non debbono aver preso parte alla progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, ne' rappresentare i soggetti impegnati in tali attività. "Allegato A1 Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato 1. La dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto. Controlli sul prodotto 5. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a opportuni intervalli da esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli interni del prodotto, tenendo conto della complessità tecnologica degli strumenti e del quantitativo prodotto Dichiarazione scritta di conformità 6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura, contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003), che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato citato al punto 5, il numero d'identificazione di quest'ultimo Esame del tipo 1. L'esame del tipo è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara che tale progetto tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto. Pensiamo che, gli stralci riprodotti, chiariscano come il Decreto Legislativo n.22 2/2 del 2007) non "stabilisce che questi contatori elettronici possano essere installati senza una verifica ", come affermato nell'articolo presente nel sito di SOS tariffe.Occorre tuttavia chiarire, che quanto sopra riportato,riguarda la verifica dei contatori elettronici con la sola funzione di strumenti di misura.Per quanto invece, attiene ai contatori Enel distribuzione,che svolgono attività di tele lettura, le cose sono invece più complicate,perché non sono omologabili. Infatti, il Dlgs 22/2007 ha previsto che:" lo strumento di misura non deve presentare caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo involontariamente in modo scorretto."Il software, del contatore elettronico è stato modificato da parte di hacker, perciò il sistema non è affidabile, poiché, è possibile intervenire sul rapporto di misura,specialmente da parte di chi gestisce il programma del computer presente nel telelettore.La normativa di cui al Dlgs 22/2007: "definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di misura, ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura, giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica,sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.".La metrologia legale costituisce: "uno strumento essenziale per il funzionamento dei mercati e copre un vasto ambito di strumenti di primario interesse socio economico ".La Direttiva impone: " una certificazione metrologica comprendente, tutti gli aspetti di interesse dalle condizioni ambientali in cui operano i dispositivi metrici, alle perturbazioni elettromagnetiche, alla correttezza delle letture metrologico fino ad arrivare all'analisi del software, ormai svolta secondo le guide welmec."Tale Guida WELMEC WG7, prende atto che il semplice test delle prestazioni metrologiche (testing a scatola nera) di uno strumento di misura, senza prestare attenzione al software che controlla questo strumento, non è più in molti casi adeguato per strumenti di misura con controllo a microprocessore, via modem o addirittura basati su PC; questo poiché sono sostanzialmente il software e la sua integrità che determinano le proprietà metrologiche e l'affidabilità di uno strumento.Siccome la Guida copre categorie molto diverse di strumenti di misura, essa può fornire soltanto le basi per l'esame del software.Si pensa che la guida verrà integrata successivamente con allegati specifici per ciascun genere di strumento di misura, in modo simile agli allegati contenuti nel MID.In particolare specifica che: " lo strumento di misura non deve presentare caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo involontariamente in modo scorretto. Ed ancora aggiunge: "Se a uno strumento di misura è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato".Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate, in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura."Proprio così recita negli allegati il Dlgs 22/2007 per contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003)!Il contatore elettronico, non è pertanto omologabile, ove oltre al servizio di misurazione, svolge anche funzione di tele lettura, per la quale effettua un dialogo costante con il server del distributore, cioè può essere: "influenzato, in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura." Ed inoltre i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003) non possono essere omologati se: " lo strumento di misura presenta caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento", come le cronache riportano notizie di arresti di responsabili di hacker aggio a danno dei contatori elettronici Enel ( come riportato dal giornale La Repubblica ).Possiamo pertanto affermare, che finalmente è finita l'epoca in cui Enel distribuzione: " se la poteva cantare e ballare da sola", ora ci sono i controlli e le validazioni da organismi terzi notificati, e secondo la legge il contatore in funzione anche di tele lettura,non e omologabile come misuratore dell'energia consumata.La situazione è risolvibile solo,utilizzando l'attuale contatore elettronico, come tele gestore dell'utenza,potendo effettuare la telelettura in forma non probatoria ed affidare la misurazione dell'energia consumata dall'utente adun contatore elettronico non dialogante con il server del distributore, perfettamente validato ai sensi del Dlgs 22/2007 e pertanto con funzione probatoria.Cioè, l'Enel distribuzione, può continuare ad effettuare la tele lettura, se però i consumi rilevati, sono oggetto di contestazione, solamente il contatore non dialogante o scatola nera, fa testo.Le contestazione diventano risolvibili immediatamente e l'utente è così sicuro di pagare il suo giusto consumo.Tale soluzione, diventa l'unica alternativa, dal momento che ai sensi di legge, gli attuali tele lettori impiegati come contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003), non risultano omologabili, ai sensi del Dlgs 22/2014, perché con lo strumento di misura non è affidabile, se comunica con un dispositivo remoto, quale il server del distributore Vogliamo sperare, che non si sottovaluti, quanto evidenziato in questa nota, che ha tentato di evidenziare i motivi seri, che impediscono l'omologazione del contatore elettrico, asservito contemporaneamente alla misura dell'energia consumata , alla tele lettura ed alla telesgestione, che gioco forza necessitano del continuo e costante "dialogo", tra il server ed software che gestisce il punto POD. Nella speranza di aver contribuito a fare chiarezza, resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.MCI- MOVIMENTO CITTADINI INDIFESIAcuradi:ANDREADI GIOVANNIaiutosicuro@libero.it3452926666Aiutosicuro blog