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RIMUOVERE IL TELEGESTORE PERCHE' ILLEGALE


               IL TELEGESTORE E' ILLEGALEECCO COME CHIEDERNE LA RIMOZIONE mittente Spett.le Nome eindirizzo del FronitoreE p.c.  Ø Autoritàper l’energia elettrica, il gas e il sistema idricoDirezioneinfrastrutture, unbundling e certificazionepiazzaCavour 5 – 20121 Milanoemail:infrastrutture@autorita.energia.it Ø AlMINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICODirezioneGenerale per Comitatocentrale metrico ViaMolise, 2  -   00187 Roma; Ø Ministero dello Sviluppo EconomicoVia Sallustiana,53 - 00187 RomaDott. GiuseppeCapuano  -  Dirigente DIV. XV  (giuseppe.capuano@mise.gov.it)    Oggetto: DIFFIDA AD ADEMPIERE ex. art. 1454 c.c. da parte di ( indicare il nome ) contro  ( indicare il nome del Fornitore ), nella sua qualità di mandante della sottoscritta nei rapporti con  l’Impresa distributrice, ad ottenere la dismissione del Telegestore, utilizzato come sistema di misurazione dei consumi elettrici presso il punto POD ( indicare il numero )  cliente n.( indicare il numero )  perché autorizzatoda AEEG,  in violazione della direttiva MID e con deliberazione in difetto assoluto delle funzioniattribuitele dalla legge istitutiva del 14novembre 1995, n. 481, perciò sottoposta alla sanzione di nullità assoluta di cuiall’art. 21-septies l. 7agosto 1990, n. 241,  e l’inserimento al suo posto di un contatore omologato MID, noninterconnesso con altri software e previsto per il funzionamento a scheda edinoltre diffidare per gli stessi motivi il distributore dal posizionare al puntoPOD citato il telegestore OPEN METER ;La/o sottoscritta/o                                               in virtù del mandato contrattuale ad Enel Energia spa, per tutto quanto attiene ai rapporti con l’Impresa distributrice competenteterritorialmente, PREMESSO CHE:La sottoscritta haverificato  l’utilizzo per lafatturazione inerente il punto POD in oggetto, di quantità di energia, nonlegalmente misurata e non legalmente rilevata, attraverso .un telegestoreillecitamente autorizzato dall’AEEG;ACCERTATO CHE:1) All’AEEG ai sensi della legge istitutiva del 14novembre 1995, n. 481. “  sono state attribuite solamente le c.d. “ gestione post misura” ;2) Pertanto all’Autorità, sono state assegnate soloattribuzioni inerenti la c.d.  “gestione post misura”, rimanendoesclusa la “ gestione della misura deiconsumi “ e tutto quanto concerne la metrologia legale;3) Lo stesso MISE, ha segnalato come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è competente …, a partiredai dati di misura generatisinei contatori di energiaelettrica, a valledell'elaborazione metrologica;4) Sempre il MISE, nella Seduta diannuncio 403 del 01/04/2015l ha affermato: “ In particolare, compito dell'Autorità è quello di disciplinare lac.d. «gestione post misura», ovverole modalità di utilizzo dei dati quantitativi, derivanti dalla misurazione dienergia elettrica, ai fini della determinazione delle partite energeticheeffettivamente consegnate nell'ambito dell'esecuzione di contratti dicompravendita (all'ingrosso e al dettaglio) e di trasporto di energia elettrica(trasmissione e distribuzione), nonché della corretta applicazione dei relativicorrispettivi (prezzi di vendita e tariffe di trasporto, distribuzione emisura); 5) Ciononostante,l’AEEG  e l’AEEGSI, in difetto diattribuzioni hanno emesso delibererelative alla Telegestione, sia la prima del18 dicembre 2006 n. 292/06, emessa dall’Autorità ( AEEG ), in assenza di poteri istituzionali in merito allametrologia legale cheprevede: “Direttive per l’installazionedi misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestioneper i punti di prelievo in bassa tensione”. sia la seconda sui nuovi smartmeter, “Realizzati secondo le specifichefunzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione 87/2016/R/eel,”, entrambeafflitte da vizio di nullità per “difetto assoluto di attribuzione” in capoall’AEEG ( art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241).6) In tali occasioni, l’AUTOTITA’, oltre ad averedeliberato esorbitando dalle funzioni attribuitele, incorrendo nelle sanzionipreviste  dall’art. 21-septies l. 7agosto 1990, n. 241, hatravolto la direttiva MID, infatti ha autorizzato la misurazione attraversotelegestori interconnessi influenzabili da remoto, collocati presso le utenzeelettriche.7) Detti telegestori che Enel distribuzione, chiamaimpropriamente contatori GEM,  non sono più contatoriomologabili MID, seinterconnessi con altri  software nelnetworking di telegestione, poichè contrastano con l’allegato 1  di cui ai punti 7 ( idoneità ),  8 ( sicurezza ) e 10 ( telelettura etelegestione ) del Dgls 22/2007. 8) Pertanto itelegestori, non risultano conformi alle direttive MID, perché i software di misurazione risultano influenzabili da remoto daaltri software, a danno degli utenti;9) Infatti,l’interconnessione dei telegestori, con altri software, nel networking ditelegestione, consente ad altri software la possibilità di “ comandare “ altelegestore presso gli utenti, di conteggiare il kWh  ad esempio ogni 3000 secondi invece che ogni3600 secondi, frodando l’utente del 20% di energia, tutto ciò è documentato inun dossier del centro ricerche della Ecotecnologie.10) La possibilità di frodare l’utente,vietata dalla direttiva MID citata, rendenon omologabile il contatore GEM dell’Enel, se interconnesso ad altri software.Loscandalo dell’AEEG, è rappresentato dall’avere autorizzato l’utilizzo di talecontatore GEM, interconnesso nel sistema di telegestione quale  telegestore, funzionante da front end, inassenza di attribuzioni per funzioni di misurazione dell’energia elettricaconsumata presso le utenze.PERTUTTI QUESTI MOTIVILasottoscritta considerato che:1) Enel energia spa, in violazione della direttiva MID e delle delibere autorizzative dell’AEEGin viziatedi nullità assoluta, per difetto assoluto di attribuzioni di cui all’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241, ha posizionato alpunto POD in oggetto, telegestore costituito dal contatore GEM internnesso conaltri sostware nel sistema di telegestione;2) Infatti,l’inserimento del telegestore attualmente presso l’utenza de quo è statoeffettuato  a seguito della delibera AEEG nr. 292/06, in difetto dell’attribuzione conferita dalla leggeistitutiva, relativa esclusivamente per “ gestioneextra misura “, e pertanto in assoluta incompetenza per autorizzarel’implementazione dei telegestori; 3) Enel, ha dichiarato come a seguito della DeliberaAEEGSI 87/2016/R/eel, ha progettato e si accinge ad istallare, un sistema ditelegestione del servizio elettrico che prevede l’attivazione presso il puntoPOD in oggetto, di un apparecchio denominato ENEL OPEN METER;4) Prima l’AEEG  e poi l’AEEGSI, hanno esorbitato dallefunzioni attribuite per legge, fino ad arrivare ad autorizzare telegestori,che  apertamente violano la direttivaMID.5) Tale direttiva, infatti, esclude che il contatore GEM o gli OPEN METER,certificati come strumenti di misura autonomi, possano essere interconnessi nelsistema di telegestione.La sottoscritta alla firma delcontratto di fornitura ha dato mandato al Fornitore, per la stipula dicontratti di trasporto e dispacciamento. In particolare la sottoscritta haautorizzato e conferito mandato ad Fornitore per la stipula dei Contratti:1) di trasporto con l’impresa distributrice competente territorialmente;2) di dispacciamento per il punto di fornitura in oggetto.In virtù di tale contratto, il Fornitore ha sottoscritto per conto dellasottoscritta,  i necessari contratticon il Gestore della Rete e con l’Impresa distributrice competenteterritorialmente.Con lapresente la sottoscritta INTIMA e DIFFIDA,  ( indicare il nome del fornitore )       nella suaqualità di mandante nei rapporti con il distributore, ad ADEMPIERE, ai sensi e per gli effettidell’art. 1454 del Codice Civile entro e non oltre il termine di 30  giorni dal ricevimento della presente,  provvedendo:1. Affinché provveda, nella sua qualità di mandante della sottoscritta nei rapporticon  l’Impresa distributrice competente territorialmente, entro il termine indicato ad ottemperare alla dismissione deltelegestore utilizzato come sistema di misurazione dei consumielettrici al punto PODin oggetto, perché autorizzato daAEEG,  in violazione della direttiva MID ed in difetto assoluto delle attribuzioniricevute  ai sensi della legge istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, pertanto sanzionabile con la nullità assoluta inconformità all’art. 21-septies l. 7agosto 1990, n. 241,  così dainserire al suo posto  un contatore omologato MID, non interconnessocon altri software; 11) Affinché nella stessa qualità, provveda a diffidare il Distributore locale dal posizionare al punto PODin oggetto l’apparecchio Enel Open Meter, perché “Realizzatosecondo le specifiche funzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione87/2016/R/eel,”, viziata da nullità assoluta per “difetto assoluto di attribuzione” in capo all’AUTORITA’, e perciò risulta inesistentegiuridicamente e non produttiva di effetti, infatti,  ai sensi della legge istitutiva del 14novembre 1995, n. 481., gli è stataattribuita solamente la c.d. “  gestione post misura”, pertanto  in difetto assoluto di attribuzione restaassoggettata alle sanzioni previste dall’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241,.2. Ed inoltre 3. Al fine disemplificare, eliminando le bollette e le letture,  la gestione del punto POD in oggetto, ilcontatore di cui al punto 1, può essere predisposto per il pagamento deiconsumi elettrici,   attraverso undispositivo a scheda  pre o post pagata,purchè ciò non incida sui parametri metrologici dello strumento di misura.La sottoscritta,  avverte ilFornitore  ( indicare il nome ), nella sua qualità di mandante nei rapporti con ildistributore locale, che decorso inutilmente tale termine,  agirà ulteriormente nelle sedi competenticivili e penali, per il ripristino della situazione esistente il giorno dellacollocazione illegale del telegestore al punto POD in oggetto, oltre alrisarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a suocarico.Con ogni piùampia riserva di diritti, ragioni e azioni, valga la presente ad interrompere ogni prescrizione e decadenza Distinti saluti.Firma__________________