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Assegni nucleo familiare

Post n°22 pubblicato il 07 Luglio 2008 da iodottoressa
 

Anf, al via la revisione annuale
Nuovi importi per nuclei orfanili e con inabili

Decorre dal 1° luglio il periodo annuale per la riconferma del diritto alla prestazione spettante ai lavoratori dipendenti e che richiede agli stessi il compito di presentare apposita modulistica al proprio datore di lavoro.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge. L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (elettrici, gas, autoferrotranvieri, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) e ai lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.
La domanda al datore di lavoro. Nel caso di lavoratori dipendenti e/o pensionati, per ottenere la prestazione è necessario presentare apposita domanda, utilizzando il modulo a tal fine predisposto dall'Inps (modello SR-16). In particolare, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, ovvero alla sede Inps se il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc., cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.
Nel caso di lavoratore dipendente, la domanda è sufficiente ad avviare la procedura di pagamento dell'assegno. Il datore di lavoro, infatti, dietro richiesta diretta del lavoratore che dimostra di averne diritto, verifica i requisiti e le condizioni e procede all'erogazione del trattamento. In alcuni casi il datore di lavoro è tenuto a pagare l'assegno solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps.
Riprende la rivalutazione. La legge n. 296/2006, Finanziaria del passato 2007, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina in materia di assegno al nucleo familiare. In particolare, ha previsto la rimodulazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, della maggior parte delle tabelle con reddito di riferimento (scaglioni) e con le misure dell'assegno vigenti, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l'altro e di aumentare l'importo della prestazione in esame:

1.

per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 11) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno;

2.

per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 12) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell'assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;

3.

per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19) gli importi dell'assegno sono stati rivalutati del 15%;

4.

le tabelle rimanenti (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D) sono rimaste invariate.

Per i nuclei numerosi serve il placet dell'Inps. In merito alle agevolazioni per i nuclei numerosi (quelli con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), con la circolare n. 13/2007 l'Inps ha spiegato che per la loro individuazione è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati ex articolo 38 del dpr n. 818/57 presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).
Poiché a tal fine rileva il solo stato di figlio o equiparato. In presenza di tale presupposto, rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell'anf, anche i figli tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
Rientrano in tale categoria anche gli equiparati ai figli ai sensi del citato articolo 38 del dpr n. 818/57. Quanto all'accertamento della qualità di studente o della qualifica di apprendista, l'Inps ha precisato che nel primo caso (studente) deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di laurea o di formazione professionale.
Per quanto concerne la corresponsione dell'assegno, l'Inps ha poi stabilito una procedura ad hoc di tipo autorizzativo. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ha spiegato, le sedi territoriali dovranno accertare:

il soddisfacimento del requisito dei quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;

il possesso della qualità di studente o della qualifica di apprendista.

Le autorizzazioni avranno validità annuale, fermo restando, comunque, che verrà meno il diritto alla prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o per il quale venga meno uno dei requisiti che danno titolo alla prestazione. Per richiedere l'autorizzazione va utilizzato il modello Anf/42. Mentre le variazione, da comunicare tempestivamente alla sede competente Inps, vanno dichiarate sul modello Anf/Var. Il richiedente l'Anf può autocertificare la qualità di studente del figlio, mentre la qualifica di apprendista potrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dette dichiarazioni sostitutive, o la relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica o copia del contratto apprendistato) vanno allegate al modello Anf 42.

INFO : neocomm@libero.it

 
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