Mestizaje

Sulle votazioni


DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA:1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza) E ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO ESSERE STATA VIDIMATA) dicendo: "Rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!"3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO DELLA SCHEDA4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI AGGIUGERE, IN CALCE AL VERBALE, UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio: "Nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta")(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104).COSI' FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL VOTO, NULLO O BIANCO, SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU' VOTI!!!QUESTA E' SOLO INFORMAZIONE, E' GIUSTO CHE QUALSIASI CITTADINO SAPPIA COSA PUO' E COSA NON PUO' FARE QUANDO VIENE CHIAMATO ALLE ELEZIONI. QUESTO MESSAGGIO NON HA LO SCOPO DI ISTIGARE NESSUNO, MA SEMPLICEMENTE DI INFORMARLO, OGNUNO E' LIBERO DI AGIRE COME MEGLIO CREDE.Art. 1041. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle op! erazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio de! l diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.Per maggiori informazioni clicca qua.