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Rimandati A Settembre..., ... è l'ora di fare ripetizioni...


Dalla sentenza Corte Federale: (mi raccomando, leggete tutto) la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6,comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al suodirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la stessa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste inessere.I primi giudici osservavano, inoltre, in punto di metodo di valutazione dell’evidenzaprobatoria che le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali venivano inrilievo non quali prove in sé di addebiti, ma in quanto oggetto di vaglio interpretativo, inragione anche del tono e delle cadenze usati dai protagonisti.Con la decisione in parola la Commissione d’Appello Federale ha dichiarato LucianoMoggi ed Antonio Giraudo colpevoli della violazione dell’art. 6, comma 1, del codice digiustizia sportiva quale contestata nel capo di incolpazione n.1, ritenendo provata lacapacità soggettiva ed oggettiva delle plurime condotte di interferire sulla terzietà dellafunzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altresquadre ed in definitiva di assicurarsi un vantaggio in classifica , attraverso le condotte inquestione, cui veniva riconosciuta una capacità causale adeguata per il conseguimentodel risultato sperato.I primi giudici ritenevano che fossero assorbite nella dichiarazione di responsabilità aisensi dell’art.6 citato, le violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo codice,contestate in relazione alle condotte poste in essere al fine di realizzare il più grave illecitodi frode sportiva, ed altresì che si fosse realizzato il condizionamento del regolarefunzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialitàed indipendenza tipici della funzione.Ritenuta la sussistenza dell’aggravante della effettiva realizzazione, attraverso le condottecontestate, del vantaggio della Juventus rispetto alle altre squadre nel corso delcampionato 2004-2005, vinto da quella squadra, agli incolpati veniva inflitta l’inibizione percinque anni, con proposta al presidente Federale di preclusione alla permanenza inqualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché un’ammenda di diversa entità (50.000 europer Moggi e 20.000 euro per Giraudo).A fondamento della pronuncia di condanna veniva utilizzato il materiale probatorioproveniente dalle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti, dalle quali sarebbero emersistretti rapporti tra i due dirigenti ed i designatori arbitrali Pairetto e Bergamo, che venivanogiudicati di natura preferenziale e posti alla base dell’opera di condizionamento da questiultimi effettuata.Ulteriormente, i giudici di primo grado traevano il proprio convincimento da una serie diepisodi, riferiti a singole gare, nei quali si sarebbe manifestata l’opera di condizionamentoin parola attraverso designazioni gradite alla Juventus ed omesse denunce di fattidisciplinarmente rilevanti posti in essere da Moggi a carico dell’arbitro Paparesta dopo lapartita Reggina-Juventus.La decisione della CAF ha poi specificamente pronunciato sulla gara Reggina-Juventus,del 6 novembre 2004, in relazione alla quale erano incolpati il Moggi ed il Giraudo per avertenuto, al termine della gara, una condotta aggressiva ed intimidatoria nei confronti dellaterna arbitrale; la società Juventus per responsabilità diretta in relazione agli addebiticontestati ai suoi dirigenti, l’arbitro Paparesta e l’osservatore CAN Pietro Ingargiola per laviolazione dell’art.1 C.G.S. determinata dalla omessa denuncia dei comportamenticontestati ai dirigenti della Juventus, il Presidente dell’AIA Tullio Lanese, sempre ai sensidell’art.1, comma 1, per aver avallato e consigliato il comportamento omissivodell’Ingargiola.Tutti gli incolpati venivano dichiarati responsabili delle condotte loro ascritte, la cuimaterialità veniva ritenuta provata. La struttura dell’atto di accusa si apre con le articolate contestazioni relative alla posizionedella società Juventus che constano di molteplici addebiti, così ripartiti: a) incolpazione,ex artt. 1, 1° comma e 6, 1° e 2° comma C.G.S., a Luciano Moggi, Antonio Giraudo,Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo DeSantis, nonché a titolo di responsabilità diretta e presunta, alla società in questione, peravere intrattenuto tra loro contatti indebiti, anche su linee telefoniche riservate, erealizzato incontri riservati, così ponendo in essere condotte in violazione dei generalidoveri comportamentali e, al contempo, rivolte a condizionare a favore della Juventus, ilsettore arbitrale;Moggi e Giraudo, ex art. 1, comma 1, citato e la società per responsabilità diretta, peraver tenuto, al termine della gara Reggina – Juventus del 6 novembre 2004, una condottaverbalmente e fisicamente aggressiva nei confronti della terna arbitrale, punitivamentechiusa a chiave nello spogliatoio; In concreto, i primi giudici hanno ritenuto che tale effetto di condizionamento delcampionato 2004/2005 sia stato, dagli incolpati, raggiunto grazie all’alterazione delregolare funzionamento del settore arbitrale ed alla lesione dei principi di alterità, terzietà,imparzialità ed indipendenza tipici di tale funzione.Ulteriormente, la decisione impugnata ha osservato che, nella struttura dell’atto di accusa,sono individuabili specifiche condotte di per sé violative dei generali canoni posti dall’art. 1citato, il cui insieme è stato giudicato idoneo a realizzare il condizionamento del regolarefunzionamento del settore arbitrale a vantaggio della Juventus, così risolvendosi inun’attività diretta a portare alla società un vantaggio in classifica. Anche a questo proposito la Corte non ha dubbi nel dichiarare che i primi giudici,contrariamente a quanto sostenuto in tutti gli appelli degli interessati, hanno fattoineccepibile governo del proprio compito relativamente ad entrambi i punti, con laconseguenza che tutta la parte della decisione concernente la posizione della Juventusva confermata in termini di affermazione di responsabilità, con le modifiche peggiorative,conseguenti all’impugnazione della Procura Federale, delle pene irrogate a taluni incolpatie migliorative, in relazione ai rispettivi appelli, per altri incolpati, nei termini di seguitoesposti.Opportunamente la sentenza impugnata pone una doppia premessa al proprio giudizio:essa va condivisa e fatta propria da questa Corte, con le precisazioni che seguono quantoalla prima.Questa concerne la necessaria valutazione congiunta delle posizioni dei due dirigentidella società torinese, Moggi e Giraudo: le considerazioni che seguono costituisconorisposta e confutazione agli articolati gravami proposti sia da costoro, che dalla societàJuventus.E’, in particolare, condivisibile, perché rispondente ad esigenze di logica e congruenzaargomentativa la ragione posta a fondamento di questa scelta, e cioè l’accertata e 65concertata – come si vedrà oltre – confluenza dell’oggetto e del fine della loro attivitàillecità nell’interesse della Juventus.La Corte ritiene che, del tutto esattamente, i primi giudici abbiano affermato laresponsabilità di Moggi con esclusivo riferimento a condotte ed episodi positivamenterefluiti o capaci di refluire sulla posizione sportiva della Juventus, sicchè, come si vedràdall’esame dei singoli casi, nessun dubbio può sorgere circa l’inerenza dell’affermazionedelle pesanti responsabilità del dirigente al trattamento punitivo riservato alla Juventus.Va, preliminarmente, osservato, che i giudici di primo grado hanno chiaramente enunciatonon solo che l’alterazione ex art. 6 CGS, rilevante ai fini del presente procedimento, avevaad oggetto la classifica del campionato in questione nel suo complesso, ma che ilprogramma era destinato a realizzarsi attraverso il condizionamento del settore arbitrale.Come detto, sono più che adeguati e più che congruamente valutati, dai primi giudici, glielementi di prova dell’avvenuto condizionamento di cui si dice (come risalta dalle espressecitazioni racchiuse al punto nella decisione impugnata, alle cui pagine da 79 a 90 si faespresso rinvio).In effetti, agli atti è affluita una quantità cospicua ed inequivoca di elementi dimostrativi:a) della speciale cura che i due dirigenti dicevano dovesse essere posta nei rapporti colmondo arbitrale;b) della natura, intensità, ambiguità e non trasparenza dei loro rapporti con i designatoriPairetto e Bergamo, costellati da ripetuti incontri conviviali, privati ed esclusivi, da unincalzante numero di colloqui telefonici, [omissis] dalle pesantissime, insistite interferenze di Moggi nella predisposizione delle griglie per il sorteggio arbitrale atte a sovrapporsi, sovrastandole. Questi gli episodi, ripetuti nel tempo e nello spazio, incontroversi nella loro storicità,congiuntamente o disgiuntamente posti in essere da Moggi e Giraudo e, comunque, tuttiobiettivamente tendenti alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potessetrarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005, episodi a cui la decisioneimpugnata ha giustamente attribuito capacità causale adeguata per il conseguimento ditale risultato sperato.Anche questo giudizio va integralmente condiviso e specularmene rigettata la articolatacensura mossa alla decisione impugnata da parte degli appellanti.Ed invero, una volta chiarito che il condizionamento del settore arbitrale costituiscesistema comportamentale idoneo all’alterazione del campionato, va aggiunto che, adavviso della Corte, i mezzi in concreto posti in essere (e prima analiticamente descritti)vanno definiti, senz’altro, idonei allo scopo, sia con valutazione ex ante che, per semplicecompletezza espositiva, con valutazione ex post.Si consideri, al riguardo, che in astratto le condotte di Moggi e Giraudo non potevano nonsortire il risultato auspicato in riferimento agli allettanti vantaggi diretti ed indiretti offerti aidesignatori (anche individualmente), all’ineffabile confidenza nei rapporti personali .La decisione di primo grado ha combinato i criteri di applicazione della pena risultanti dalprimo comma dell’art. 13 C.G.S., e [/b]dipendenti dalla natura e gravità dei fatti commessi[/b] conquelli, sempre in punto di gravità, desumibili dall’art. 133 del codice penale e legati alle modalità delle azioni poste in essere, alla loro incidenza concreta rispetto al campionato2004/2005 ed all’immagine dello sport italiano, all’intensità della colpevolezza in relazionealle singole posizioni funzionali, all’accertata pluralità di illeciti, alle condizioni economichedel responsabile (nel caso di ammende), alla lesione arrecata alla funzione edall’immagine della categoria ( rispettivamente di dirigenti federali ed arbitri).Con riferimento alle posizioni, sin qui, esaminate la Corte osserva quanto segue.Va confermata la pena di cinque anni di inibizione e proposta al Presidente federale dipreclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e all’ammenda di50.000 euro motivatamente inflitta a Moggi alla luce sia dell’affermata responsabilità pergravi episodi di illecito sportivo, sia dalla protrazione nel tempo, sostanzialmentecorrispondente allo svolgimento del campionato 2004/2005, della sua condottastrutturalmente rivolta al conseguimento dello scopo di alterazione della competizione pereffetto del condizionamento della classe arbitrale, sia, infine e con particolare rilievo, allaluce della completa realizzazione in termini effettuali dell’illecito disegno, che ha incrinatola pubblica fiducia nella lealtà delle competizioni sportive.Per quanto concerne la pena da irrogare alla società Juventus occorre tenere contocumulativamente di una serie di fattori.In primo luogo, deve porsi nel dovuto rilievo il, già ricordato, carattere stabile e duraturo,nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa deipropri dirigenti, del conseguimento dell’obiettivo di condizionamento a proprio favore delsettore arbitrale, dell’ulteriore vantaggio dell’alterazione della classifica e dell’ottenimentodella vittoria del campionato, della rimarchevole ed irreparabile alterazione della parità dicondizioni di contendibilità del titolo sportivo rispetto a molte altre squadre, del beneficiotratto dalle condotte dei propri dirigenti che, seppure non diano formalmente vita ad un“sistema”, solo per difetto della previsione dell’illecito sportivo associativo, sicuramentepossiedono il carattere altamente inquinante della sistematicità e della stabilitàorganizzativa: l’aggregazione di tutti questi disdicevoli elementi è, peraltro, addebitabile,tra tutti gli incolpati del presente procedimento, solo alla Juventus, ciò che ne rendeincomparabile, in negativo, la posizione rispetto ad ogni altro.Va ritenuta congrua la seguente pena che, necessariamente, interviene lungo una triplicetraiettoria temporale:1) la sanzione della revoca dell’assegnazione dello scudetto 2004/2005 è l’effetto direttodell’accertata alterazione del campionato ad opera della società e dei suoi dirigenti e vainflitta come pena autonoma, ai sensi della lettera i) dell’art. 13 CGS, così confermandosila decisione di primo grado;2) la sanzione della non assegnazione del titolo di campione di Italia 2005/2006 e dellaretrocessione all’ultimo posto in classifica nello stesso, ai sensi del combinato dispostodella disposizione da ultimo citata e della lettera g) della norma in questione, dipendonodalla circostanza che va considerato “campionato di competenza”, a scopi concretamentesanzionatori, quello nel quale l’illecito è accertato (argomentando dalla logica osservazione sviluppata, sul punto, dalla Commissione disciplinare nella propria decisionedel 27 luglio 2005, in comunicato ufficiale n. 10 della Lega Nazionale Professionisti,relativa al cd. “caso Genoa”) o giudicato, allorquando non sia più possibile intervenire suquello in cui l’illecito fu consumato (che costituisce la cornice tipica del campionato di“competenza”): sanzione generata dalla speciale gravità dei fatti commessi e, dunque, daconfermare, assieme a quella pecuniaria di 80.000 di ammenda, certamente commisurataalle capacità economiche della società.3) la sanzione della penalizzazione nella prossima stagione sportiva, volta ad attribuireadeguata efficacia anche deterrente al trattamento complessivo, nella misuraragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruità della pena resa esplicita in primo grado dal difensore della società, su espressa sollecitazionedel Presidente del Collegio) e della squalifica per 3 gare di campionato del campo digiuoco, così riformandosi equitativamente l’originaria pronuncia.... Domanda: con il materiale uscito grazie alla difesa Moggi è necessario attendere il terzo grado di giudizio penale per mandare gli avvocato Juve a "minacciare" la FIGC di ritorsioni legali o, diversamente, chiedere la revisione ai sensi art.39 CGS?