juveland

Juve e giustizia sportiva: facciamo chiarezza


Come è noto, la linea legale della nostra Associazione è da sempre improntata allo scontro totale con la figc, senza mai scendere ad alcun patteggiamento. Non può esistere compromesso con chi viola costantemente i minimi diritti costituzionali.Nel comunicato stampa del 27/07/12, avevamo ancora una volta sollecitato la società Juventus ad intraprendere con determinazione la strada dei tribunali ordinari, qualora la federazione avesse reiterato comportamenti lesivi della sua immagine e dei suoi interessi economici.Attraverso articoli giornalistici sul nostro sito, avevamo più volte spiegato che l'unica strada da percorrere era quella di mostrarsi "finalmente" determinati e minacciare esose richieste danni.Assistiamo, invece, all'ennesimo schiaffo da parte della federazione con il rigetto del sia pur assurdo "patteggiamento senza aver commesso il fatto".Ma in considerazione del livello dell’attuale italica informazione, riteniamo cosa utile continuare ad informare sulla base dei fatti e della vigente normativa, piuttosto che attenerci ai soliti folcloristici articoli della machiavellica stampa nazionale.Erronea ed assurda, secondo il nostro punto di vista, è la strategia legale bianconera.In primo luogo è necessario ribadire che, anche nella eventualità che si intenda adire lo strumento giuridico del patteggiamento, sarebbe stato opportuno attendere l'inizio del dibattimento per poter in seguito "misurarsi a carte scoperte".Il patteggiamento può essere infatti richiesto anche prima che termini la fase dibattimentale di primo grado.A tal proposito, riportiamo l' art. 23 del CGS della FIGC - Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti : 1. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.2. L’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.3. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all’art. 7, comma 6.Ma vi è di più. E' una pura invenzione giornalistica la circostanza per cui l'onere della prova sia invertito. Non è vero che spetta all'incolpato dimostrare la sua innocenza piuttosto che alla federazione di portare prove inconfutabili del dolo.Secondo il TAR Lazio (cfr. TAR Lazio n. 5280 del 2007 e n. 5645 del 2007), le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono procedimenti amministrativi giustiziali, e non già giurisdizionali, ed agli stessi può essere applicato l’ art. 22 della l. n. 689 del 1981, oggi art. 6 del d.lgs n. 150 del 2011, secondo il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”;- la prova della colpevolezza nel processo sportivo va data dall’accusa. In tal senso da ultimo la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite COMUNICATO UFFICIALE N. 013/CGF (2012/2013), secondo la quale : “Del resto, è appena il caso di osservare che l’eventuale insufficienza del materiale probatorio non potrebbe che risolversi negativamente per l’accusa, nel caso essa non riuscisse a provare la colpevolezza del deferito alla luce degli atti e dei documenti prodotti”.E non possiamo accettare la mostruosità giuridica di un procuratore federale, allorquando afferma: “Vista la mole enorme di patteggiamenti e istanze di collaborazione, questo ufficio ritiene che tutte le accuse siano da ritenere credibili”.Il solito dubbio ci assale quindi con forza: chi e perché dal 2006 decide una linea difensiva bianconera così prona alla federazione?http://www.giulemanidallajuve.com/newsite/...lio.asp?id=2403