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UFFICIALE: NESSUNO SCONTO PER CONTE: CONFERMATI I 10 MESI. PEPE E BONUCCI PROSCIOLTI!


© foto di Luigi Gasia
E' stata confermata in 2° grado la squalifica di 10 per Antonio Conte, che ricorrerà al Tnas del Coni. Ridotta da 8 a 6 mesi la condanna di Angelo Alessio. Confermati i proscioglimenti di Pepe, Bonucci, Belmonte e Salvatore Masiello per Udinese-Bari. Respinto anche l'appello per Portanova e Di Vaio per Bologna-Bari. Resta prosciolto Di Vaio e restano i sei mesi per omessa denuncia a Portanova. Confermata l'esclusione del Lecce dal campionato di B, così come è confermato il proscioglimento di Vives. Respinto il ricorso di Pesoli che si era incatenato sotto la Federcalcio.Ecco il comunicato il primo comunicato:RIUNIONE LUNEDÌ 21 AGOSTO 20121. Ricorso PROCURATORE FEDERALEavverso:a) il proscioglimento del calciatore NicolaBelmonte dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,5 e 6 C.G.S.;b) il proscioglimento del calciatore LeonardoBonucci dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,5 e 6 C.G.S.;c) il proscioglimento del calciatore SalvatoreMasiello dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,5 e 6 C.G.S;d) il proscioglimento del calciatore Simone Pepedalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.;e) il proscioglimento della Società Udinese CalcioS.p.A. per responsabilità oggettiva in relazionealle violazioni ascritte al calciatore Simone Pepe;in relazione alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010,seguito proprio deferimento - nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera dellaCommissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.n. 12/CDN del 10.8.2012)RESPINTO2. Ricorso Calc. BELMONTE NICOLAavverso la sanzione della squalifica per mesi 6inflitta per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.,in relazione alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011,seguito deferimento del Procuratore Federale –nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012– (Delibera della Commissione DisciplinareNazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)RESPINTO3. Ricorso Calc. GUBERTI STEFANOavverso la sanzione della squalifica per anni 3RESPINTO2inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., inrelazione alla gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011seguito deferimento del Procuratore Federale –nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012– (Delibera della Commissione DisciplinareNazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)4. Ricorso Sig. SEMERARO PIERANDREAavverso la sanzione della inibizione per anni 5inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.,in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011,seguito deferimento del Procuratore Federale –nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012– (Delibera della Commissione DisciplinareNazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)RESPINTO5. Ricorso U.S. LECCE S.P.A.avverso la sanzione dell’esclusione dalCampionato di competenza di Serie B 2012/2013,con assegnazione da parte del Consiglio Federale auno dei campionati di categoria inferiore eammenda di € 30.000 inflitta ai sensi degli artt. 7commi 2, 3, 4, 6 e 4 commi 1, 2 e 5 C.G.S., inrelazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, per ilcomportamento ascritto al Presidente Sig.Semeraro Pierandrea, seguito deferimento delProcuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera dellaCommissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.n. 12/CDN del 10.8.2012)RESPINTO e, per l’effetto, conferma lesanzioni inflitte, ai sensi dell’art. 4, comma 1C.G.S.6. Ricorso PROCURATORE FEDERALEavverso:a) il proscioglimento del calciatore GiuseppeVives dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5e 6 C.G.S;b) il proscioglimento della società U.S. Lecce inrelazione alle violazioni ascritte al calciatoreGiuseppe Vives, per responsabilità oggettiva,in relazione alla gara Bari – Lecce del 15.52011,seguito proprio deferimento – nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Deliberadella Commissione Disciplinare Nazionale – Com.Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)RESPINTO7. Ricorso Calc. PORTANOVA DANIELEavverso la sanzione della squalifica per mesi 6inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., inrelazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,RESPINTO3seguito deferimento del Procuratore Federale –nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012– (Delibera della Commissione DisciplinareNazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)8. Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A.avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000inflitta ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., inrelazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, inriferimento al comportamento del proprio tesseratoPortanova Daniele, seguito deferimento delProcuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25.7.2012 – (Delibera dellaCommissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.n. 12/CDN del 10.8.2012)RESPINTO9. Ricorso PROCURATORE FEDERALEavverso:a) la qualificazione delle violazioni ascritte alcalciatore Daniele Portanova, di cui all’art. 7comma 7 C.G.S. e la relativa sanzione inflittadi mesi 6 di squalifica;b) avverso il proscioglimento del calciatore MarcoDi Vaio dalla violazione dell’art. 7 comma 7C.G.S.;c) l’incongruità della sanzione dell’ammenda di €30.000,00 inflitta alla società F.C. Bologna1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva inrelazione alle violazioni ascritte ai calciatoriDaniele Portanova e Marco Di Vaio, inrelazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,seguito proprio deferimento - nota n.542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 –(Delibera della Commissione DisciplinareNazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del10.8.2012)RESPINTO