juveland

I preconcetti della procura federale su Conte....prima parte


Preconcetti nel deferimento, preconcetti nella condanna e preconcetti nella dialettica forzati con presunzione dalla procura Federale (“secondo la prospettazione della procura…” è l’assunto che ricorre più spesso nell’accusa di Palazzi).Una delle contestazioni mosse dalla difesa, attraverso l’avv. Bongiorno, è stata la credibilità di Carobbio considerato come un dio nonostante le molte contraddizioni delle sue ricostruzioni/accuse. Oltre a non tenere conto di ben 24 dichiarazioni contrarie alle accuse di Carobbio; oltre alle tardive integrazioni progressive del pentito; oltre ad aver creduto a dichiarazioni interessate volte ad ottenere uno sconto di pena; oltre al fatto che Carobbio è rimasto solo a sostenere la sua accusa a Conte; oltre al fatto che nemmeno il procuratore federale crede al 100% a Carobbio per altre combine; oltre a non aver dato valore alle smentite documentali; oltre a non aver tenuto conto di tutte le smentite di tutti i chiamati in correità; oltre ad aver ricercato nuovo riparo ( il 10 luglio) attraverso ulteriori tardivi riscontri caduti anch’essi; oltre ad aver ignorato le indagini difensive; oltre a non aver provato la “conoscenza” di Conte delle combine; oltre ad aver giocato sulle (non )ammissioni di Stellini; oltre ad aver accettato inizialmente un patteggiamento di 3 mesi; nonostante tutte queste evidenze, per la giustizia sportiva, Conte è colpevole. Le controdeduzioni di Palazzi davanti alla corte federale, danno una fotografia del modo “intrinseco”con cui sono arrivati alla condanna di Antonio Conte per 10 mesi.E’ ovvio che le responsabilità non sono tutte da addebitare a Palazzi, pur sempre il mezzo per arrivare alla condanna, ma vanno condivise con i rappresentanti delle maggiori istituzioni sportive (Coni e Figc) che hanno permesso alla giustizia sportiva e a Palazzi in pirmis, di rendersi ridicoli e nudi, mostrando chiaramente il loro fine ultimo.Nella sua esposizione Palazzi cita Carobbio più di 60 volte. Per chi ha la pazienza e la voglia di leggere, a seguire la trascrizione integrale dell’intervento di Palazzi dopo le arringhe dei legali di Conte. Da notare come la ricostruzione del procuratore sia stata ritenuta valida solo in parte dalla Corte Federale, anche laddove Palazzi riteneva "inconfutabile" la sua accusa.Trascrizione integrale controdeduzione Palazzi davanti alla Corte FederaleIntroduzioneLa Procura ritiene che debbano essere poste a base del riscontro sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Carobbio e ovviamente le stesse considerazioni valgono per Gervani. Qui viene tirato in ballo Carobbio perché è il dichiarante che accusa l’allenatore Conte e il suo vice.RicusazioneParto da un elemento, se la Corte ritiene, dall’elemento pregiudiziale della ricusazione; che ritengo meriti qualche brevissima replica. Ritiene l’ufficio che la ricusazione è stata reiterata – cioè l’istanza di ricusazione parti con l’annullamento degli atti e con la trasmissione al Giudice di primo grado- ritiene questo ufficio che sia inammissibile. Per quali motivi? Perchè il nostro diritto positivo endo-federale prevede delle specifiche situazione che possono determinare l’incompatibilità del Giudice Giudicante. E bene, la situazione in cui si è venuta a trovare la Commissione disciplinare nella situazione – diciamo – denunciata dalla difesa degli odierni appellanti, è sicuramente non sostenibile in alcuna delle situazioni espressamente previste dal codice di procedura civile espressamente richiamato dal nostro codice di giustizia sportiva. Si è trattato solamente di una valutazione astratta e quello che è più importante, nella stessa parte di stretta e diretta competenza della commissione disciplinare nazionale. E giurisprudenza di legittimità che oramai sta diventando univoca, quindi - non concordo, e permettetemi che faccia comunque i miei complimenti alle difese come al solito brillantissime, non solo ovviamente per gli odierni appellanti ma di tutti, lo dico sempre a termine di ogni dibattimento e lo ripeto, ed è per noi molto stimolante – però non condivido l’assunto difensivo sulla giurisprudenza di legittimità, perché oramai sta diventando univoca, il segmento di legittimità in ordine alla possibilità del Giudice che si è occupato del patteggiamento anche di decidere nel merito della questioni. L’incompatibilità normalmente, secondo la sussistenza della legittimità, e la giurisprudenza del Giudice delle leggi, può riguardare il Giudice quando lo stesso viene chiamato, partecipa ad ipotesi in un’altra fase del giudizio, ma non alla stessa parte di sua diretta competenza. In proposito - a nostro avviso tranciandolo - l’ordinanza della Corte Costituzione 07/11/99 la 232, che è successive a quella richiamata in primo grado dai difensori che hanno sollevato questa eccezione e specificamente permettete che la legga – la leggo principalmente a me stesso – sostiene questa ordinanza che “l’imparzialità del Giudice non può ritenersi staccata da una valutazione anche di merito compiuta all’interno della medesima fase del procedimento, intesa quale sequenza di atti ciascuno dei quali legittima, prepara, condiziona quello successivo al fine di evitare un’assurda frammentazione del procedimento, mediante l’attribuzione di ciascun segmento ad un Giudice diverso”. Ebbene, è il proprio di caso di specie: la Commissione disciplinare nazionale era competente a pronunciarsi sulle richieste di patteggiamento, era competente a pronunciarsi sul merito delle questioni. Non vi è alcun pregiudizio, perché gli atti erano comunque a sua conoscenza proprio per la struttura del nostro procedimento disciplinare e quindi non sussiste alcun tipo di incompatibilità. Sia perché non direttamente desumibile in quelli previsti dal nostro codice (che fa richiamo al codice di procedura civile), ma anche in applicazioni di questi principi che provengono dal Giudice delle Leggi. Quindi ritiene che sia del tutto inammissibile e infondata l’istanza oggi riproposta. Ed è infondata anche sotto il profilo – altrettanto denunciato – della delibazione della pronuncia sulla ricusazione da parte dello stesso giudicante ricusato. Già in altri procedimenti - ed è noto a codesta Corte, per ciò mi esimo assolutamente anche per rispetto della vostra sapienza giuridica - di richiamarla espressamente. E’ noto che vi sono pronunce reiterate sia del giudice della legittimità, sia del Consiglio di Stato, in ordine alla possibilità che lo stesso giudicante che viene ricusato, possa deliberare la stessa ammissibilità quando è evidente l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione. E è proprio il caso di specie, quindi riteniamo che anche sotto l’ulteriore profilo denunciato, l’impugnazione sia infondata e non possa essere accolta. La credibilità di CarobbioPassiamo velocemente alla credibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante Carobbio. Appare evidente dallo sviluppo di tutte le dichiarazioni, che vi è stata una progressione del percorso collaborativo da parte di Carobbio che è del tutto coerente e logica. Io per sgombrare il campo dalle solite e brillanti argomentazioni utilizzate dal Presidente Bongiorno, molto modestamente invito alla rilettura dell’ordinanza di custodia cautelare del maggio del 2012 emessa dal Giudice Salvini, in cui il Giudice, proprio per fondare tutte le accuse, richiama diverse volte le dichiarazioni rese da Carobbio e le ritiene pienamente attendibili e pienamente riscontrate. Quindi non mi pare che si possa ravvisare un giudizio negativo espresso dal Giudice Salvini in ordine alle dichiarazioni rese da Carobbio. Da pagina 51 in poi alla pagina 53 dell’ordinanza di custodia cautelare di maggio 2012, il Giudice Salvini espressamente afferma che lo stesso Carobbio ammette l’operatività dell’associazione transnazionale, cioè proprio quel reato che secondo l’assunto difensivo che ovviamente - ma sempre con il massimo rispetto – questo ufficio non condivide, sarebbe stata la causa, il motivo per rendere quel tipo di dichiarazioni da parte di Carobbio. Questo lo volevo dire in primis perché chiaramente, perché l’argomento – e non lo dico nel senso negativo del termine – è come sempre particolarmente suggestivo, espresso con maestria dialettica e tecnica per, ad avviso della procura del tutto infondato. Le contestualizzazioni delle dichiarazioni di CarobbioE non è neanche vero che le dichiarazioni accusatorie espresse nei confronti di Conte, di Alessio e di tutti i coinvolti nella gara Novara-Siena siano tardive, sono solo coerentemente e ragionevolmente progressive. Un fenomeno del tutto umanamente comprensibile, del tutto logicamente legittimo. Anche i tempi delle dichiarazioni – si è detto : ‘non si è mai visto che sono decorsi 6 mesi dalle ultime dichiarazioni’. Ebbene, tutti i fatti vanno contestualizzati. E’ un dato obiettivo, io ritengo inconfutabile, ma ovviamente come sempre il vaglio di questa onorevole Corte sarà attento e giustissimo - diciamo -. Le dichiarazioni di Carobbio dopo la nostra audizione, dichiarazioni rese innanzi al procuratore Di Martino, furono secretate; noi prima della desecretazione non lo potemmo più chiamare – e ovviamente c’è tutta un’attività di coordinamento anche informale– non potemmo più chiamare Carobbio se non quando poteva essere operata la desecretazione delle sue dichiarazioni rese in sede penale. Altrimenti avremmo compiuto un atto istruttorio – a parte in assoluto contrasto con l’attività investigativa dall’autorità giudiziaria ordinaria – ma anche del tutto inutile perché giustamente Carobbio si sarebbe presentato davanti a noi e avrebbe addotto la secretazione del verbale-successo in altri casi - di cui non sapevamo, non eravamo coscienti di dover rispondere anche su altre circostanze secretate e quindi –praticamente- abbiamo dovuto semplicemente rinviare l’atto istruttorio programmato. Per Carobbio lo sapevamo specificamente, da questo deriva la accusata lunghezza e dilazione del tempo delle dichiarazioni rese da Carobbio. Ripeto. Io spero come sempre di parlare di fatti obiettivi, esclusivamente obiettivi, che non si possano prestare ad interpretazioni arbitrarie. L’interrogatori di garanzia è del 20 dicembre 2012. E’ noto a tutti che gli interrogatori di garanzia devono avere dei tempi molti ristretti perché – soprattutto quando ci sono stati più colpiti da ordinanze custodiali – le dichiarazioni devono essere rese in tempi ristretti e pena appunto eventuali irregolarità poi nell’adozione delle misure o essi caso delle misure stesse. L’interrogatorio di Garanzia di Carobbio inizia alle 17:25 e termina alle 19:00: è durato un’ora e mezza. Non vedo come un’ora e mezza di dichiarazioni di Carobbio potessero essere più circostanziate, più ampie, rispetto a quelle che sono state con una onesta e preliminare ammissione di responsabilità e intenzione di collaborare. Una ricostruzione umanamente comprensibileAnche le dichiarazioni sul periodo di militanza del Siena in effetti sono pienamente coerenti anche e umanamente comprensibili. Per quale motivo? Perché in realtà – e anche questo è un dato obiettivo – Carobbio ammette tutte le circostanze contro a se, sicuramente, semplicemente ne da una ricostruzione giuridica diversa, chiaramente meno gravosa e gravatoria nei suoi confronti, ma questo è umanamente e anche giuridicamente comprensibile. Ma ciò non significa che stia dichiarando cose non vere – perché andrete a riscontrare – non è che la procura non crede a Carobbio, la procura ha ricostruito obiettivamente i fatti sulla base delle dichiarazioni di Carobbio. Quale circostanza può dimostrare ancora di più la credibilità di Carobbio se rende delle dichiarazioni contra a se, anche in riferimento a gare per le quali, sia l’autorità giuridica precedente, sia la procura non era assolutamente a conoscenza? Anche nello stesso interrogatorio reso al procuratore, precedente 19/01/2012, Carobbio risponde negativamente agli esiti in ordine alla possibilità di alterazione delle gare del Siena, semplicemente perché gioca poco. Non lo motiva come una scelta di vita quindi del tutto contraddetta con le situazioni successive. Nessuno motivo di risentimentoAltro aspetto particolarmente rilevante sul quale – giustamente - sul quale si sono soffermate moltissimo le difese … nessun motivo di risentimento dimostrato di Carobbio nei confronti di Conte e nei confronti degli altri soggetti che accusa. E nessun, soprattutto possibile risentimento che sia proporzionale e proporzionato e – diciamo – ragionevolmente coerente rispetto alle accuse gravissime che muove ai suoi chiamati in corresponsabilità.Su questo ci soffermeremo specificatamente in ordine alla gara Novara- Siena. Dico soltanto che in generale non è emerso nessun elemento di risentimento, se non quelli addotti dalla difesa di Conte che però questo ufficio ritiene completamente infondati. Interesse strettamente sanzionatorio - che pure è stato chiamato come elemento idoneo a minare la credibilità del dichiarante –. Signori ma Voi vedrete che Carobbio si sarebbe potuto limitare ad ammettere le responsabilità per le gare per le quali era gravato da elementi di responsabilità? sicuramente il suo scopo di ridurre il trattamento sanzionatorio – c’erano stata già dei precedenti in ambito della giustizia sportiva – sarebbe stato raggiunto lo stesso. Non ci sarebbe stato nessun motivo tale da rendere Carobbio necessitato da chiamare in causa altri soggetti. Abbiamo visto – io ho richiamato i passi dell’ordinanza pag. 53 (maggio 2012) – che lo stesso giudicante, incidentale, dichiara, ammette, argomenta, che le dichiarazioni di Carobbio sono ammissive dell’esistenza e dell’operatività dell’organizzazione transnazionale.Quindi vi rendete conto della piena auto-accusorietà di queste dichiarazioni rese da Carobbio. I tempi delle dichiarazioni Anche i tempi delle dichiarazioni accusatorie contraddicono l’assunto difensivo. E’ ovvio che se Carobbio avesse avuto un intento calunniatorio, non avrebbe visto l’ora di poter mettere in pratica questo suo intendo calunniatorio; non avrebbe aspettato la prima audizione innanzi la procura federale per muovere delle accuse precisamente così fatte, così gravi nei confronti di suoi compagni di squadra o addirittura nei confronti del suo allenatore; nei confronti del quale, ha dimostrato di avere un atteggiamento molto corretto, come dimostreremo tra pochissimo. Lo avrebbe già fatto quantomeno dal 19/01/12, quando aveva avuto ben quasi un mese per pensare a quali accuse calunniatori, calunniose potesse dedicarsi proprio per coltivare e mettere in pratica i suoi risentimenti; per esercitare i suoi risentimenti nei confronti dei vari soggetti e soprattutto con modalità completamente diverse. Molto più gravose, sia nei confronti di Conte, sia nei confronti della sua società di all’epoca di appartenenza perché anche in questo caso le difese, in modo abile ma infondato, si chiamano pretesi motivi di risentimento nei confronti del Siena. Ebbene vedremo che anche nei confronti della dirigenza della società, Carobbio avrebbe potuto, ove avrebbe voluto muovere delle accuse calunniatorie, avrebbe potuto rendere dichiarazioni molto più stringenti e molto più gravatorie a carico del suo presidente. Questa per l’attendibilità intrinseca. I riscontri esterniQuindi io ritengo che debba essere su questi dati pienamente confermata.. ma anche l’attendibilità estrinseca che emerge da molteplici riscontri esterni di assoluta valenza. In primo luogo le indagini di polizia giudiziaria che hanno dimostrato la presenza di questo gruppo di persone che formano l’associazione anche non tesserate, presenti nei luoghi dove si svolgevano le gare; e nei ritiri delle squadre e queste sono encomiabili indagini di polizia giudiziaria - condotte dalla procura di Cremona in questo caso – che ci dimostrano tale presenza e ci forniscono quindi un riscontro logico di enorme valenza probatoria sulla credibilità estrinseca, sull ‘attendibilità estrinseca di Carobbio .I contatti telefonici. Lo stesso discorso anche per i contatti telefonici. Le ramificazioni dei contatti tra i vari esponenti, i vari calciatori che facevano questa attività: da una parte di alterazione e quindi prestando il loro consenso all’alterazione, e la collaterale e concorrente attività - di cui lo stesso Giudice Salvini ha dato atto nella sua ordinanza di custodia cautelare – al fine di attività di inside training per poter avvantaggiare queste associazioni, che appunto, volevano comminare scommesse su gare alterate. I protocolli seriali operativi. Anche questi dimostrati – e qui devo richiamare quando ha detto prima l’Avv. Rodella in difesa di Vitiello . Non è affatto vero che gli incontri erano soltanto clandestini. Proprio quello che emerge nella partita Albinoleffe-Siena, di un incontro avvenuto fuori la hall di un albergo, nel cortile dell’albergo, tra una molteplicità enorme di tesserati che alla luce del sole stringevano accordi illeciti, dimostra purtroppo che evidentemente questi tesserati avevano perso il senso del disvalore della loto attività; che tale attività di grandissimo disvalore veniva posta in essere alla luce del sole. Sono dati obiettivi, riscontrati da una serie di dichiarazioni confessorie che sono veramente inconfutabili. Ebbene a questo punto non è affatto vero che gli incontro dovessero essere per forza clandestini nella notte, in piazzole di servizio dimostrato anche in altri casi. Purtroppo si è verificato anche che questi incontri avvenissero alla luce del sole e conferma quindi la piena veridicità di Carobbio anche con riferimento all’incontro Drascek-Vitiello.Patteggiamenti: elementi di prova liberamente valutabiliDolorosissime confessioni ammissioni etero accusatorie di altri soggetti non tesserati e forse - purtroppo, susciterò la reazione dell’avvocato De Renzis che già in primo grado riteneva che questo richiamo era improprio – ma io ritengo che tutti i patteggiamenti e le istanze relative all’applicazione testi dell’articolo 23 e 24, siano degli elementi logicamente valutabili da parte di questa onorevole corte, come ulteriore veridicità dell’impianto accusatorio. E questo no perchè lo dico io, o perché sia particolarmente inelegante – ovviamente non mi riferisco alla situazione che ha visto protagonista Conte - qui sarei veramente inelegante e inopportuno - mi riferisco a quelli conclusi, a quelli posti in essere da altri interessati. Ebbene, ancora una volta sono in buona compagnia perché la Cassazione nel 2007 la 13243, la 42789 del 30/09/2008, e la 8823 del 13/01/2009, prevedono espressamente che tutti i patteggiamenti acquisiti.. possono riscontrare le chiamate in correità e sono elementi di prova liberamente valutabili dal giudicante .Bene. Io per questo elemento richiamo elemento di riscontro. Ma ripeto, non per essere inelegante e persecutorio ma mi rifaccio ancora una volta alla giurisprudenza della Cassazione, che poi si può condividere o meno, però si tratta del giudice e della legittimità.Pertanto in applicazione dei criteri ermeneutici sempre richiamati, ritiene la procura che le dichiarazioni di Carobbio si debbano ritenere pienamente credibili sia dal punto vista intrinseco che estrinseco. http://www.giulemanidallajuve.com/newsite/...lio.asp?id=2465