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Patteggiate e pentitevi: noi condanniamo


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Ci hanno detto che patteggiare in ambito sportivo (art. 23 e 24 del codice sportivo), non significa necessariamente ammettere una colpa (art.24), ma superare velocemente un processo sportivo che non fornisce garanzie di difesa e che chi collabora come pentiro va incontro ad un forte sconto della pena. Più semplicemente il “patteggiamento” si presta a quello che può sembrare un ricatto: “se patteggi e fai le giuste confessioni, sconti solo i mesi che concordiamo, altrimenti decidiamo noi della tua vita da sportivo.” Il caso Conte è emblematico: patteggia 3 mesi con il procuratore sportivo, e dopo la mancata accettazione dell’accordo da parte della commissione, lo stesso Palazzi che aveva concordato il patteggiamento, finisce per richiederne 15 di mesi.Palazzi e la Corte Federale hanno considerato i patteggiamenti come ammissioni di colpa senza nessuna differenza tra art. 23 e 24, non solo per i tesserati e le società che hanno optato per questa ipotesi, ma anche per sostenere altre accuse che evidentemente avevano bisogno di qualche stampella per essere sostenute.Palazzi, nelle controdeduzioni nel processo sportivo davanti alla Corte Federale, ha esplicitato questo passaggio:Dolorosissime confessioni ammissioni etero accusatorie di altri soggetti non tesserati e forse - purtroppo, susciterò la reazione dell’avvocato De Renzis che già in primo grado riteneva che questo richiamo era improprio – ma io ritengo che tutti i patteggiamenti e le istanze relative all’applicazione testi dell’articolo 23 e 24, siano degli elementi logicamente valutabili da parte di questa onorevole corte, come ulteriore veridicità dell’impianto accusatorio. E questo non perchè lo dico io, o perché sia particolarmente inelegante – ovviamente non mi riferisco alla situazione che ha visto protagonista Conte - qui sarei veramente inelegante e inopportuno - mi riferisco a quelli conclusi, a quelli posti in essere da altri interessati. Ebbene, ancora una volta sono in buona compagnia perché la Cassazione nel 2007 la 13243, la 42789 del 30/09/2008, e la 8823 del 13/01/2009, prevedono espressamente che tutti i patteggiamenti acquisiti.. possono riscontrare le chiamate in correità e sono elementi di prova liberamente valutabili dal giudicante.Bene. Io per questo elemento richiamo elemento di riscontro. Ma ripeto, non per essere inelegante e persecutorio ma mi rifaccio ancora una volta alla giurisprudenza della Cassazione, che poi si può condividere o meno, però si tratta del giudice e della legittimità.La Corte Federale, ha spiegato di non essere convinta - perchè priva di dimostrazione - della teoria elaborata dalla difesa di Conte secondo cui Carobbio avrebbe costruito un castello di menzogne, che "Pippo" fosse un “bugiardo incallito”. Sui patteggiamenti del Siena e di Stellini precisa, allinenadosi alle conclusioni di Palazzi:“il che induce a ritenere che la stessa (il Siena) non fosse così convinta del fatto che il Carobbio si fosse inventato i fatti di cui è procedimento in quanto "scaricato" dal Siena dopo la promozione in Serie A...."...tesi, quest'ultima che, a differenza di quanto evidenziato in ordine alla partita Novara-Siena, risulta sconfessata dalla circostanza che uno strettissimo collaboratore di Conte, il sig. Stellini ha confessato la propria partecipazione all'illecito di cui è argomento”.Insomma, Carobbio è credibile anche perché Stellini ed il Siena hanno patteggiato. Questi passaggi ci permettono di evidenziare anche un'altro aspetto. Se la giustizia sportiva è cosa diversa dalla giustizia ordinaria poi perché finisce per richiamare le sentenze della Cassazione? Quando deve riscontrare sé stessa la procura federale è intrinseca all'ordinamento statuale, quando invece deve fare come vuole ne è estrinseca. Cioè non puoi dire la giustizia sportiva è diversa, soggiace a regole diverse (endogene) e poi quando ti fa comodo richiamare la giurisprudenza ordinaria.Lo abbiamo temuto, e queste evidenze non fanno altro che confermarlo. L’autonomia della giustizia sportiva ed un sistema autoreferenziale può perseguire liberamente la propria pretesa punitiva pur senza avere la “certezza assoluta”della commissione dell’illecito, soprattutto quando ad animarla non è la voglia di giustizia...http://www.giulemanidallajuve.com/newsite/...lio.asp?id=2476