A seguito di specifico atto di diffida della nostra Associazione del 3 giugno 2010, la F.I.G.C, con risposta del 6 luglio 2010, ha rappresentato ancora una volta la palese volontà, come ente di diritto pubblico, di non informare la sua azione e condotta ai principi di trasparenza, efficacia, imparzialità e pubblicità, nonchè di buon andamento dell’azione amministrativa codificata a livello costituzionale, ex art. 97 cost. e nella legislazione ordinaria dagli artt. 1 e segg. della L. n. 241 del 1990. In data 07/10/10 l’Associazione Gùlemanidallajuve ha rinnovato le sue richieste, associandosi peraltro all’esposto della Juventus del 10 maggio 2010. Giùlemanidallajuve intende inoltre conoscere, ai sensi della L. 241 del 1990, l’orientamento giuridico per i fatti nuovi venuti alla luce e se questi ultimi siano eventualmente da dichiarare prescritti secondo il vigente ordinamento sportivo. La F.I.G.C, in ordine ai fatti sopravvenuti, emersi nel procedimento penale rg. n.43915/02 pendente presso il Tribunale di Napoli, evincibili secondo l’ordinaria diligenza e comunque conoscibili dalla F.I.G.C, in qualità di parte civile nel citato processo penale, non può trascurarli e non considerare la loro rilevanza nell’ordinamento sportivo rispetto ad altre squadre, tanto in ossequio al principio di parità di trattamento e lealtà sportiva; neppure può assumere degli atteggiamenti omissivi che causerebbero l’eventuale prescrizione in sede di giustizia sportiva. Tali atteggiamenti, è bene ricordarlo, potrebbero sfociare in fatti penalmente rilevanti, nonché dare adito ad azioni di risarcimento danni cagionato per l’inosservanza dolosa o colposa.