"LA JUVENTUS HA VINTO SUL CAMPO"La strenua difesa di Antonio Giraudo che attraverso il fido avvocato Luigi Chiappero ha presentato ricorso contro la dura sentenza della Caf . Il testo predisposto dal legale torinese mira in sostanza a derubricare le accuse mosse dal procuratore Palazzi all’ex numero uno juventino: da illecito sportivo (articolo 6 del codice di giustizia sportiva) a semplice slealtà (articolo 1), un alleggerimento che avrebbe riflessi immediati anche sulla posizione della Juventus e potrebbe portare all’annullamento della penalizzazione inflitta dalla Caf. ECC.MA CORTE FEDERALE ROMA Il signor Antonio Giraudo ed il suo difensore con il presente atto dichiarano di proporre appello avverso la decisione della Commissione di Appello Federale del 14 luglio 2006 . A sostegno della presente impugnazione militano le seguenti ragioni di diritto ed equità: - 1. Nel corso del dibattimento era stata eccepita da tutte le parti la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche provenienti dai procedimenti penali di Napoli e di Torino. Si era sostenuto che il divieto di utilizzazione proveniva dall’articolo 270 c.p.p. Di conseguenza, stante l’illegittimità dell’utilizzo delle intercettazioni, si ritiene che i fatti di causa dovessero e debbano essere oggetto di una valutazione fondata esclusivamente sulle risultanze probatorie diverse dalle intercettazioni medesime. A noi pare che nel caso di specie non vi sia corrispondenza tra la sentenza e la formazione della accusa. Normalmente, la sentenza emessa in un procedimento decide su prove proposte dall’accusa e formatesi in quel processo in virtù del generalissimo principio della autonomia e della indipendenza dei giudizi. Nel caso di specie è di tutta evidenza come il giudice sportivo abbia acquisito e valutato in pochissimi giorni atti che provenivano da un’istruttoria di altro processo durata oltre due anni. Onde si chiede che codesta Eccellentissima Corte Federale voglia annullare sul punto la decisione impugnata con le consequenziali provvidenze di legge.- 2. L’impugnata sentenza ha peraltro violato un altro principio cardine dell’ordinamento statale che non può essere pretermesso da nessuna autorità, neppure da quella sportiva.E’ noto, infatti, che il diritto penale si fonda sul principio “nullun crimen sine lege”, nella sua triplice articolazione della riserva di legge, della tassatività e della irretroattività. Orbene, tale principio è cardine anche dell’ordinamento sportivo, dove il legislatore ha già compiuto una scelta ai limiti della legalità introducendo una forma di illecito non compiutamente tipizzato.- 3. Prendendo atto ma non concedendo che si possa parlare di illecito sportivo nei termini appena riportati, occorre ora valutare in concreto i comportamenti addebitati ad Antonio Giraudo che non ha telefonate riservate, non ha chiesto favori ai designatori, non ha mai parlato con arbitri se non in occasione dei convenevoli del dopo-partita sicché, come Pairetto e Lanese, avrebbe al più dovuto essere ritenuto responsabile di violazione dell’articolo 1 CGS. Non è dato comprendere infatti per quale ragione le motivazioni addotte per Pairetto e Lanese in ordine agli incontri con Giraudo possano costituire violazione dell’articolo 1 CGS per gli uni e illecito sportivo per l’altro.E’ infatti corretta la valutazione che delle stesse è stata fatta per Pairetto e Lanese. Il rapporto di amicizia risalente nel tempo specie con il Pairetto, ed i consolidati rapporti coinvolgenti anche i rispettivi nuclei familiari, riportano infatti l’addebito mosso al rango di semplici cortesie. Questo vale, ovviamente, sia per gli sconti sulle autovetture del Gruppo Fiat sia per i doni natalizi. Lo stesso identico discorso ha da valere con riferimento al Mazzini con il quale non vi sono telefonate compromettenti .Conseguentemente, le motivazioni relative alle posizioni di Pairetto e Lanese devono quindi valere anche nei confronti di chi, come Giraudo, ha posto in essere solo identiche condotte.Il secondo ed ultimo elemento di accusa direttamente rivolto a Giraudo sarebbe rinvenibile nel trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla squadra. Il metodo usato secondo la sentenza sarebbe quello di minacciare di far applicare sanzioni agli arbitri o di attaccarli pubblicamente utilizzando giornalisti disponibili a siffatta operazione. Che questo secondo elemento abbia una potenzialità di condizionamento della classe arbitrale è da escludere. L’intervento sui media attuato, tra l’altro, stando alle telefonate solo e sempre dal Moggi, va comunque collocato nell’ambito che gli è proprio e cioè quello di una trasmissione da bar sport quale il ”Processo del lunedì” .Ciò che rileva, peraltro, è che detti interventi mediatici non possono costituire per definizione condizionamento della classe arbitrale che deve nel suo complesso ispirarsi ai canoni comportamentali dettati dall’articolo 40 del Regolamento AIA. Si ripete dunque che la sentenza, con il diverso trattamento riservato al Dott. Giraudo, rispetto a quello riservato a Pairetto, Lanese, Mazzini, è profondamente ingiusta. La restante parte della motivazione riguarda unicamente il Moggi e le telefonate intercorse tra questi ed il designatore Bergamo. La corretta lettura della telefonata del 9/2/2005 non pone affatto in evidenza una sudditanza del designatore nei confronti del Moggi. Inserire nella prima griglia i migliori arbitri era infatti un obiettivo dichiarato del sistema. Conforta tale pensiero il provvedimento di archiviazione ed il relativo decreto della Magistratura torinese fatti dopo un’attenta analisi sulla formazione delle griglie dell’annata 2004/05.In definitiva, dunque, nel momento in cui anche per la sentenza i sorteggi sono regolari, non residua alcun elemento utile alla costruzione della ipotesi di illecito sportivo. Anche la richiesta degli assistenti Ambrosini e Foschetti, che secondo la telefonata intercorsa tra Bergamo e Fazi del 9/2/2005 sarebbe stata avanzata dal Moggi al Bergamo e da questi solo parzialmente accolta, dimostra che l’interferenza nella designazione dei segnalinee non produceva l’effetto di ottenere quanto richiesto. La deduzione della sentenza, che attribuisce a Bergamo la designazione di almeno uno dei guardalinee desiderato da Moggi, non tiene conto che la volontà dichiarata di Bergamo è quella di comportarsi diversamente rispetto alla richiesta . In ogni caso la semplice richiesta di due persone, senza motivazione, anche per la Commissione d’Appello Federale non integra la condotta di illecito sportivo. La vittoria sul campo da parte della Juventus nel campionato 2004/05 non è stata frutto di condizionamenti arbitrali da parte dei dirigenti juventini. E’ stata del tutto legittima, ma accompagnata da un clima di sospetto che ha suggerito una distorta lettura degli avvenimenti. Ne sono riprova i numerosissimi auspici di avere Collina come arbitro, non già per essere l’unico a ben arbitrare ma, paradossalmente, per essere l’unico a poter sbagliare senza ingenerare canee mediatiche. Sorge allora spontanea l’esigenza di verificare dagli atti ufficiali il percorso sportivo della Juventus nell’annata 2004/05 utilizzando anche le relazioni degli osservatori arbitrali.Prima di trattare le relazioni degli osservatori, vi è un ulteriore dato che a nostro avviso è essenziale: se è vero, come è vero, che gli arbitri sentiti nel corso del procedimento hanno tutti escluso di essere stati condizionati dai designatori, e che di conseguenza i medesimi, ad eccezione di De Santis e Dondarini, sono stati tutti assolti, diventa fondamentale verificare quante partite del campionato 2004/05 sono state arbitrate dai signori Domenico Messina, Gian Luca Rocchi, Paolo Tagliavento, Pasquale Rodomonti, Paolo Bertini, Antonio Dattilo, Marco Gabriele, Gianluca Paparesta, oltre agli assistenti Alessandro Griselli, Marco Ivaldi e Alessandro Stagnoli.Infatti, alla luce della pronuncia della CAF nei confronti dei summenzionati soggetti, è pacifico come gli stessi non abbiano subito condizionamento alcuno da parte dei dirigenti juventini; analoga conclusione può trarsi per tutte le partite arbitrate da De Santis che, proprio secondo l’ipotesi accusatoria, durante il campionato 2004/05 ha tenuto un comportamento non certo favorevole alla squadra bianconera ed è stato assolto sul punto dalla CAF. Si può dunque ritenere che si sia raggiunta la prova non solo dell’assoluta regolarità delle 23 partite sopra elencate, ma anche dell’assenza di condizionamenti arbitrali per le medesime. Ad esse va aggiunta Sampdoria Juventus arbitrata da Dondarini, essendo in atti provato che nessuna telefonata o altro messaggio giunse al medesimo prima della partita . In conclusione, dunque, soltanto due partite, Bologna-Juventus diretta da Pieri e Cagliari-Juventus diretta da Racalbuto, sono negativamente commentate dagli osservatori.Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere con assoluta certezza che per quanto concerne la Juventus nessun comportamento attribuito dall’accusa a Giraudo abbia superato il momento di contatto con i designatori, atto di per sé inidoneo ad alterare le gare.
Post N° 699
"LA JUVENTUS HA VINTO SUL CAMPO"La strenua difesa di Antonio Giraudo che attraverso il fido avvocato Luigi Chiappero ha presentato ricorso contro la dura sentenza della Caf . Il testo predisposto dal legale torinese mira in sostanza a derubricare le accuse mosse dal procuratore Palazzi all’ex numero uno juventino: da illecito sportivo (articolo 6 del codice di giustizia sportiva) a semplice slealtà (articolo 1), un alleggerimento che avrebbe riflessi immediati anche sulla posizione della Juventus e potrebbe portare all’annullamento della penalizzazione inflitta dalla Caf. ECC.MA CORTE FEDERALE ROMA Il signor Antonio Giraudo ed il suo difensore con il presente atto dichiarano di proporre appello avverso la decisione della Commissione di Appello Federale del 14 luglio 2006 . A sostegno della presente impugnazione militano le seguenti ragioni di diritto ed equità: - 1. Nel corso del dibattimento era stata eccepita da tutte le parti la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche provenienti dai procedimenti penali di Napoli e di Torino. Si era sostenuto che il divieto di utilizzazione proveniva dall’articolo 270 c.p.p. Di conseguenza, stante l’illegittimità dell’utilizzo delle intercettazioni, si ritiene che i fatti di causa dovessero e debbano essere oggetto di una valutazione fondata esclusivamente sulle risultanze probatorie diverse dalle intercettazioni medesime. A noi pare che nel caso di specie non vi sia corrispondenza tra la sentenza e la formazione della accusa. Normalmente, la sentenza emessa in un procedimento decide su prove proposte dall’accusa e formatesi in quel processo in virtù del generalissimo principio della autonomia e della indipendenza dei giudizi. Nel caso di specie è di tutta evidenza come il giudice sportivo abbia acquisito e valutato in pochissimi giorni atti che provenivano da un’istruttoria di altro processo durata oltre due anni. Onde si chiede che codesta Eccellentissima Corte Federale voglia annullare sul punto la decisione impugnata con le consequenziali provvidenze di legge.- 2. L’impugnata sentenza ha peraltro violato un altro principio cardine dell’ordinamento statale che non può essere pretermesso da nessuna autorità, neppure da quella sportiva.E’ noto, infatti, che il diritto penale si fonda sul principio “nullun crimen sine lege”, nella sua triplice articolazione della riserva di legge, della tassatività e della irretroattività. Orbene, tale principio è cardine anche dell’ordinamento sportivo, dove il legislatore ha già compiuto una scelta ai limiti della legalità introducendo una forma di illecito non compiutamente tipizzato.- 3. Prendendo atto ma non concedendo che si possa parlare di illecito sportivo nei termini appena riportati, occorre ora valutare in concreto i comportamenti addebitati ad Antonio Giraudo che non ha telefonate riservate, non ha chiesto favori ai designatori, non ha mai parlato con arbitri se non in occasione dei convenevoli del dopo-partita sicché, come Pairetto e Lanese, avrebbe al più dovuto essere ritenuto responsabile di violazione dell’articolo 1 CGS. Non è dato comprendere infatti per quale ragione le motivazioni addotte per Pairetto e Lanese in ordine agli incontri con Giraudo possano costituire violazione dell’articolo 1 CGS per gli uni e illecito sportivo per l’altro.E’ infatti corretta la valutazione che delle stesse è stata fatta per Pairetto e Lanese. Il rapporto di amicizia risalente nel tempo specie con il Pairetto, ed i consolidati rapporti coinvolgenti anche i rispettivi nuclei familiari, riportano infatti l’addebito mosso al rango di semplici cortesie. Questo vale, ovviamente, sia per gli sconti sulle autovetture del Gruppo Fiat sia per i doni natalizi. Lo stesso identico discorso ha da valere con riferimento al Mazzini con il quale non vi sono telefonate compromettenti .Conseguentemente, le motivazioni relative alle posizioni di Pairetto e Lanese devono quindi valere anche nei confronti di chi, come Giraudo, ha posto in essere solo identiche condotte.Il secondo ed ultimo elemento di accusa direttamente rivolto a Giraudo sarebbe rinvenibile nel trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla squadra. Il metodo usato secondo la sentenza sarebbe quello di minacciare di far applicare sanzioni agli arbitri o di attaccarli pubblicamente utilizzando giornalisti disponibili a siffatta operazione. Che questo secondo elemento abbia una potenzialità di condizionamento della classe arbitrale è da escludere. L’intervento sui media attuato, tra l’altro, stando alle telefonate solo e sempre dal Moggi, va comunque collocato nell’ambito che gli è proprio e cioè quello di una trasmissione da bar sport quale il ”Processo del lunedì” .Ciò che rileva, peraltro, è che detti interventi mediatici non possono costituire per definizione condizionamento della classe arbitrale che deve nel suo complesso ispirarsi ai canoni comportamentali dettati dall’articolo 40 del Regolamento AIA. Si ripete dunque che la sentenza, con il diverso trattamento riservato al Dott. Giraudo, rispetto a quello riservato a Pairetto, Lanese, Mazzini, è profondamente ingiusta. La restante parte della motivazione riguarda unicamente il Moggi e le telefonate intercorse tra questi ed il designatore Bergamo. La corretta lettura della telefonata del 9/2/2005 non pone affatto in evidenza una sudditanza del designatore nei confronti del Moggi. Inserire nella prima griglia i migliori arbitri era infatti un obiettivo dichiarato del sistema. Conforta tale pensiero il provvedimento di archiviazione ed il relativo decreto della Magistratura torinese fatti dopo un’attenta analisi sulla formazione delle griglie dell’annata 2004/05.In definitiva, dunque, nel momento in cui anche per la sentenza i sorteggi sono regolari, non residua alcun elemento utile alla costruzione della ipotesi di illecito sportivo. Anche la richiesta degli assistenti Ambrosini e Foschetti, che secondo la telefonata intercorsa tra Bergamo e Fazi del 9/2/2005 sarebbe stata avanzata dal Moggi al Bergamo e da questi solo parzialmente accolta, dimostra che l’interferenza nella designazione dei segnalinee non produceva l’effetto di ottenere quanto richiesto. La deduzione della sentenza, che attribuisce a Bergamo la designazione di almeno uno dei guardalinee desiderato da Moggi, non tiene conto che la volontà dichiarata di Bergamo è quella di comportarsi diversamente rispetto alla richiesta . In ogni caso la semplice richiesta di due persone, senza motivazione, anche per la Commissione d’Appello Federale non integra la condotta di illecito sportivo. La vittoria sul campo da parte della Juventus nel campionato 2004/05 non è stata frutto di condizionamenti arbitrali da parte dei dirigenti juventini. E’ stata del tutto legittima, ma accompagnata da un clima di sospetto che ha suggerito una distorta lettura degli avvenimenti. Ne sono riprova i numerosissimi auspici di avere Collina come arbitro, non già per essere l’unico a ben arbitrare ma, paradossalmente, per essere l’unico a poter sbagliare senza ingenerare canee mediatiche. Sorge allora spontanea l’esigenza di verificare dagli atti ufficiali il percorso sportivo della Juventus nell’annata 2004/05 utilizzando anche le relazioni degli osservatori arbitrali.Prima di trattare le relazioni degli osservatori, vi è un ulteriore dato che a nostro avviso è essenziale: se è vero, come è vero, che gli arbitri sentiti nel corso del procedimento hanno tutti escluso di essere stati condizionati dai designatori, e che di conseguenza i medesimi, ad eccezione di De Santis e Dondarini, sono stati tutti assolti, diventa fondamentale verificare quante partite del campionato 2004/05 sono state arbitrate dai signori Domenico Messina, Gian Luca Rocchi, Paolo Tagliavento, Pasquale Rodomonti, Paolo Bertini, Antonio Dattilo, Marco Gabriele, Gianluca Paparesta, oltre agli assistenti Alessandro Griselli, Marco Ivaldi e Alessandro Stagnoli.Infatti, alla luce della pronuncia della CAF nei confronti dei summenzionati soggetti, è pacifico come gli stessi non abbiano subito condizionamento alcuno da parte dei dirigenti juventini; analoga conclusione può trarsi per tutte le partite arbitrate da De Santis che, proprio secondo l’ipotesi accusatoria, durante il campionato 2004/05 ha tenuto un comportamento non certo favorevole alla squadra bianconera ed è stato assolto sul punto dalla CAF. Si può dunque ritenere che si sia raggiunta la prova non solo dell’assoluta regolarità delle 23 partite sopra elencate, ma anche dell’assenza di condizionamenti arbitrali per le medesime. Ad esse va aggiunta Sampdoria Juventus arbitrata da Dondarini, essendo in atti provato che nessuna telefonata o altro messaggio giunse al medesimo prima della partita . In conclusione, dunque, soltanto due partite, Bologna-Juventus diretta da Pieri e Cagliari-Juventus diretta da Racalbuto, sono negativamente commentate dagli osservatori.Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere con assoluta certezza che per quanto concerne la Juventus nessun comportamento attribuito dall’accusa a Giraudo abbia superato il momento di contatto con i designatori, atto di per sé inidoneo ad alterare le gare.