Kipiu Statuto

Ultima versione Statuto - II parte


ART. 11 - DIRITTI dei SOCI: i soci iscritti nel registro dell’Associazione e che siano in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto: 1) a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Associazione, comprese le attività di servizio; 2) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell’Associazione previo assenso del presidente o suo delegato; 3) ai Soci Anziani ed in regola con il versamento della quota associativa, al diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Per la nomina degli organi direttivi essi godono sia dell'elettorato attivo che passivo Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi all’interno dell’Associazione fermo restando quanto indicato al periodo precedente; 4) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti; 5) l'Associazione si impegna a garantire il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea strategica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per tale ragione, in ogni istanza, l'Associazione si impegna a garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni in discussione, a favorire il dibattito ed il confronto delle idee, a vegliare sul rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascun membro, rispettando le manifestazioni di dissenso sulle decisioni prese ed assicurando sempre la circolazione di tutte le informazioni relative all'Associazione ed alle sue attività.    ART. 12 - OBBLIGHI dei SOCI: i soci sono tenuti:  • all'osservanza del presente statuto e di eventuali regolamenti interni emanati dagli organi direttivi;  • a contribuire a definire e realizzare i programmi per il raggiungimento degli scopi sociali; • a contribuire a far conoscere ed affermare gli scopi dell’Associazione;  • a difendere il buon nome dell’Associazione ed osservarne il Regolamento, le deliberazioni assunte dagli organi sociali e anche le regole dettate dalle federazioni ed organismi a cui l’Associazione, con deliberazione presa in Assemblea ordinaria, eventualmente, vorrà aderire.  • al pagamento della quota sociale entro le scadenze previste.   ART. 13 - RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde: a) per recesso: in socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza. b) per causa di morte; c) per esclusione.   ART. 14 – ESCLUSIONE DEI SOCI: l’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea nei confronti del socio: - che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione; - che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito. In attesa della deliberazione definitiva il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell’Associazione. Né il recesso, né l'esclusione danno diritto in alcun modo alla restituzione delle quote annuali versate.  ART. 15 - PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito: 1. dai beni mobili o immobili acquistati, donati o pervenuti a qualsiasi titolo che diverranno proprietà dell'Associazione; 2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 3. de eventuali donazioni, erogazioni e lasciti. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. Le entrate dell'Associazione sono costituite: 1. dalle quote associative annualmente versate dai soci; 2. da contributi, erogazioni ed emolumenti conseguenti a manifestazioni o partecipazione ad esse; 3. dai proventi derivanti delle attività di autofinanziamento e dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; 4. da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e di organismi internazionali 5. da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali. ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE: l’esercizio sociale va dall’ 1.1 al 31.12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all’assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. ART. 16 – STRUTTURA : L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati. L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dai soci. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. ART. 17 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: sono organi dell’Associazione: • l’Assemblea degli associati; • il Consiglio Direttivo; • il Presidente • due Vice Presidenti Fatti salvi gli Organi istituzionali, l'Associazione si riserva la possibilità di costituire al suo interno Commissioni di Lavoro che si occupino (a titolo esemplificativo) dell'approfondimento di temi sensibili, dello sviluppo di attività specifiche, dell'ideazione e/o gestione di progetti. I membri delle Commissioni sono responsabili nei confronti del consiglio per le attività ad esse attribuite, e possono in qualsiasi momento essere revocati dal Consiglio. ART. 18 - RESPONSABILI DI SETTORE: la struttura dell'Associazione prevede la nomina di Responsabili di Settore per ogni settore di attività (teatro, musica, progetti, etc.). I Responsabili di settore sono eletti biennalmente a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo, possono essere rimossi in qualunque momento a maggioranza assoluta dallo stesso Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di coordinare le attività del settore e di fungere da referenti per le relazioni del proprio settore con l'esterno. Prima di prendere qualsiasi decisione relativa alle attività dell'Associazione, i responsabili di settore devono sottoporre la proposta al Consiglio Direttivo, per ottenerne l'approvazione. ART. 19 - ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI: le elezioni degli organi sociali si tengono ogni due anni, a partire dalla convocazione della prima Assemblea. Tutti i soci sono tenuti a partecipare all’Assemblea, dove hanno diritto di parola. Tutti i Soci Anziani hanno diritto di parola e voto e concorrono all’elezione del Consiglio Direttivo, che alla prima riunione elegge al suo interno un Presidente e due Vice-presidenti. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. ART. 20 - ASSEMBLEA: L’Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L’Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno per discutere dell’andamento dell’Associazione. L’Assemblea generale dei soci approva il bilancio annuale, approva gli eventuali regolamenti, vota sulle proposte, ratifica l’ammissione o l’esclusione dei soci deliberati dal Consiglio Direttivo e delibera sulle questioni che il Consiglio o il Presidente ritengano di sottoporre alla sua attenzione. Durante l’Assemblea i soli Soci Anziani eleggono biennalmente il Consiglio Direttivo. L'assemblea si riunisce inoltre quando ne venga fatta richiesta motivata dal Consiglio o da un quinto dei soci. Le delibere vengono prese a maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il loro numero; non sono ammesse deleghe al voto. Le votazioni per la delibera dell'Assemblea possono effettuarsi: per appello nominale o per alzata di mano. Hanno diritto al voto sulle questioni sottoposte all’Assemblea i soci la cui iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola col pagamento della quota associativa. La convocazione delle Assemblee deve effettuarsi mediante comunicazione anche elettronica indirizzata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza o mediante affissione nell’albo dell’Associazione, presso la sede sociale ovvero sull’apposita pagina del sito internet, contenente l ’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della convocazione. L’Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. ART. 21 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA: l’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.