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ART. 18, RIFORMA - nota


Premesso che il diritto del lavoratore a conoscere il motivo di un licenziamento e a poter fornire delle giustificazioni, rientrano nel più generale e fondamentale diritto alla difesa, all’informazione e alla certezza del diritto.Si chiede di porre all’attenzione di chi di dovere che il “Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, all’art.14 comma 6 prevede che il licenziamento che violi i requisiti di motivazione (anche senza previa comunicazione dei motivi), o quelli procedurali (le procedure previste dalla legge per licenziare, compresa la possibilità da parte del lavoratore di fornire giustificazioni) risolve, comunque, il rapporto di lavoro sin dalla data del licenziamento, solvo, poi, un diritto in capo al lavoratore ad ottenere un’indennità da quantificarsi tra 6 e 12 mensilità (in base alla gravità della violazione commessa).Il Tribunale, a cui si deve rivolgere il lavoratore, può rilevare che il licenziamento abbia anche un “difetto di giustificazione” (cioè che siano illegittimi i motivi non comunicati o non comunicati in maniera esaustiva) o la sussistenza di una fattispecie di licenziamento discriminatorio, soltanto sulla base della domanda giudiziaria del lavoratore.Solo in tale ultima circostanza si applicano le norme previste per il relativo licenziamento illegittimo o discriminatorio.Il rischi sotteso a tali nuove norme è quello di legittimare il licenziamento senza previa comunicazione dei motivi, incidendo, comunque, pesantemente sul diritto di difesa e di informazione, costituzionalmente garantito ad ogni cittadino, compreso i lavoratori.Napoli, 11 aprile 2012                                                                                  Avv. Francese Rosario