La voce di Megaride

Contro gli sprechi della politica italiana


Firma la petizione di supporto al referendumwww.mpie.eu/testo-petizione.htm
Petizione a supporto del REFERENDUM per l'abrogazione dei privilegi della Politica Italiana. I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge: "Nuova disciplina in materia di Indennità – Diaria – Rimborso per Spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori – Spese di trasporto e spese di viaggio – Spese Telefoniche – Assegno di fine mandato – Assegno Vitalizio e Rimborso spese varie previste per: Deputati e Senatori eletti nel Parlamento Italiano, il Presidente della Repubblica Italiana, i Membri della Corte Costituzionale, i Membri del Consiglio Superiore della Magistratura, tutti i Componenti del Governo della Repubblica Italiana, i Parlamentari Europei e riguardanti le somme economiche a carico dello Stato trasferite a Regioni, Province, Comuni al di sopra dei 5000 abitanti, Comunità Montane e tutti gli altri Enti o Società di diritto Pubblico, che utilizzano fondi dello Stato per spese di indennità di qualunque natura, di diarie e rimborsi spese per eletti in qualunque consultazione elettorale o di nomina politica o in qualità di consulenti o esperti, anche di natura privata, con qualunque tipo di contratto stipulato con l'ente o la Società pubblica” ARTICOLO 1Con la presente legge, le indennità parlamentari, le diarie, i rimborsi spese e tutti gli emolumenti, inclusi i vitalizi, previsti dalla legge  31 Ottobre 1965, n. 1261, per  i membri del Parlamento Italiano, sono decurtate del 50%, per la durata di 3 anni, a partire dal mese successivo dalla data della entrata in vigore della presente legge, con riferimento al bilancio dello Stato del 2005.ARTICOLO 2E’ abrogata la parte dell’art. 2, della legge 31 Ottobre 1965, n. 261, che recita “…ed in misura non superiore all’indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate;”.ARTICOLO 3E’ altresì abrogata la parte dell’art. 5, della legge 31 Ottobre 1965, n. 261, che recita “ L’indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate”.ARTICOLO 4L’indennità, la diaria, i rimborsi spese e tutti gli emolumenti previsti dalla legge per il Presidente della Repubblica, sono decurtati del 50%, per la durata di 3 anni, a partire dal mese successivo dalla data della entrata in vigore della presente legge, con riferimento al Bilancio della Stato dell’anno 2005.ARTICOLO 5L’indennità, la diaria, i rimborsi spese e tutti gli emolumenti previsti dalla legge per i membri della Corte Costituzionale, sono decurtati del 50%, per la durata di 3 anni, a partire dal mese successivo dalla data della entrata in vigore della presente legge, con riferimento al Bilancio della Stato dell’anno 2005.ARTICOLO 6L’indennità, la diaria, i rimborsi spese e tutti gli emolumenti previsti dalla legge per i membri Consiglio Superiore della Magistratura, sono decurtati del 50%, per la durata di 3 anni, a partire dal mese successivo dalla data della entrata in vigore della presente legge, con riferimento al Bilancio della Stato dell’anno 2005..ARTICOLO 7L’indennità, la diaria, i rimborsi spese e tutti gli emolumenti previsti dalla legge per i membri componenti il Governo della Repubblica Italiana, sono decurtati del 50%, per la durata di 3 anni, a partire dal mese successivo dalla data della entrata in vigore della presente legge, con riferimento al Bilancio della Stato dell’anno 2005..ARTICOLO 8L’indennità, la diaria, i rimborsi spese e tutti gli emolumenti previsti dalla legge per i Parlamentari Europei eletti nella Repubblica Italiana, sono decurtati del 50%, per la durata di 3 anni, a partire dal mese successivo dalla data della entrata in vigore della presente legge, con riferimento al Bilancio della Stato dell’anno 2005.ARTICOLO 9Tutte le somme a carico dello Stato trasferite a Regioni, Province, Comuni al di sopra dei 5000 abitanti, Comunità Montane e tutti gli altri Enti o Società di diritto Pubblico, che utilizzano fondi dello Stato per spese di indennità di qualunque natura, di diarie e rimborsi spese per eletti in qualunque consultazione elettorale o di nomina politica o in qualità di consulenti o esperti, anche di natura privata, con qualunque tipo di contratto stipulato con enti o Società a maggioranza pubblica, sono dimezzate del 50%, per tre anni, a partire dal mese successivo dalla data della entrata in vigore della presente legge, con riferimento al Bilancio dello Stato dell’anno 2005.ARTICOLO 10Tutti gli articoli di legge contenuti nella attuale legislazione Italiana in contrasto con la presente legge, sono dichiarati abrogati o comunque adeguati nel termine massimo di Sei mesi pena l’abrogazione di conseguenza.ARTICOLO 11La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.           PER UN ITALIA PIU’EQUA, PIU’ GIUSTA, PER IL BENE DI TUTTO IL POPOLO ITALIANO