La voce di Megaride

Un briciolo di umanità per Contrada


Ci viene notificata in questo momento, ore 20,00 pari data, l'ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta. La difesa apprezza il provvedimento della Corte che, nonostante il contrario parere del P.G. Luigi BIRRITTERI, pur rigettando allo stato la richiesta di sospensione della esecuzione della pena, mostra di voler approfondire – vista la complessità della questione – l’esame degli atti processuali (compreso le sentenze già intervenute) sia in relazione al dedotto contrasto tra giudicati (V. sentenze assolutorie Andreotti e Carnevale) nonché  anche in relazione alle richieste di nuove prove formulate (le richieste di escussione testimoniale del sen. Francesco Cossiga e dei poliziotti Francesco Belcamino e Francesco Cardillo). Senza voler esternare del facile ottimismo è palese che se la richiesta di revisione fosse stata manifestamente inammissibile e infondata, come incautamente e sbrigativamente ha sostenuto il P.G. col suo parere, non avrebbe la Corte emesso una siffatta ordinanza.Siccome il nostro obbiettivo è il Giusto ed il Vero rimaniamo in attesa e fiduciosi. Avv. Giuseppe Liperawww.studiolegalelipera.itN° 36/08 R.G. REVISIONECORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTASEZIONE PRIMALa Corte di Appello di Caltanissetta, riunita in Camera di Consiglio così composta:dott. Salvatore Cardinale                        Presidente rel.dott. Maria Carmela Giannazzo                  Consiglieredott. Ignazio Pardo                              Consigliereha pronunciato la seguente:ORDINANZAVista l’istanza depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2008 con la quale il difensore di Contrada Bruno, nato a Napoli il 2 settembre 1931, condannato alla pena di anni 10 di reclusione con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 25 febbraio 2006 divenuta definitiva in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione pronunciato dalla Suprema Corte con sentenza del 10 maggio 2007, ha chiesto, in pendenza del giudizio di revisione, la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 635 c.p.p.;ritenuto che l’istanza proposta trova fondamento nella dedotta sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris, inteso quale probabilità che la richiesta di revisione venga accolta e del periculum in mora in considerazione della avanzata età del condannato;che la difesa istante ha altresì richiesto disporsi, in linea subordinata, in considerazione delle gravi condizioni di salute del Contrada documentate sulla base della documentazione trasmessa in data 31 gennaio 2008 una misura coercitiva meno affittiva si sensi della particolare disciplina dettata dall’art. 635 c.p.p.;visto il parere espresso dal Procuratore Generale che si è opposto alla sospensione della pena osservando che l’istituto predetto ha presupposti del tutto diversi da quelli del rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute previsto dagli artt. 146 e 147 del codice penale, rientrante nella esclusiva competenza della Magistratura di Sorveglianza sicché in sede di revisione alcuna facoltà di disporre la sospensione della pena per motivi di salute ha la Corte di Appello funzionalmente competente;che inoltre lo stesso rappresentante della pubblica accusa ha dedotto l’insussistenza del fondamento della sospensione, la cui disposizione postula la formulazione di una prognosi favorevole sulla fondatezza della richiesta di revisione, nel caso in esame invece inammissibile e comunque infondata per le motivazioni espresse nel parere recante data 7 febbraio 2008;che, tanto premesso, va poi ricordato come secondo l’autorevole insegnamento della Suprema Corte:“La sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen., in pendenza di procedimento di revisione, costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio dell’obbligatorietà dell’esecuzione, e presuppone l’esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l’accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna” (cfr. Sez. F. Sentenza n. 35744 del 20/08/2004);Considerato che, nella specie, la richiesta di revisione trova il proprio fondamento innanzi tutto nella dedotta esistenza di un contrasto di giudicati, ex art. 630 lett. A) c.p.p., tra la pronuncia di condanna emessa nei confronti del Contrada e quelle di assoluzione divenute definitive pronunciate all’esito dei giudizi svoltosi dinanzi la medesima autorità giudiziaria palermitana nei confronti degli imputati Carnevale Corrado ed Andreotti Giulio;che altresì viene dedotta, ex art. 630 lett. C) c.p.p., la sopravvivenza di nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. costituite dalla pendenza di procedimento penale per il delitto di calunnia in danno del Contrada nei confronti di Pulci Calogero e Giuca Giuseppe dinanzi all’autorità giudiziaria di Catania;che con successive istanze depositate in Cancelleria il 2 ed il 5 febbraio 2008 sono state dedotte come nuove prove, inconciliabili con l’affermazione di responsabilità del Contrada, le richieste di escussione testimoniale del sen. Francesco Cossiga e dei poliziotti Francesco Belcamino e Francesco Cardillo;che al fine di formulare un giudizio di verosimile fondatezza dell’istanza di revisione questa Corte deve procedere ad acquisire e valutare approfonditamente la pronuncia di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 25-2-2006, poi confermata in Cassazione, di condanna del Contrada per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.) al fine di analizzare se effettivamente a sostegno dell’affermazione di responsabilità siano state poste a fondamento le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicati nell’istanza di revisione e cioè degli imputati di procedimenti connessi: Brusca Giovanni, Buscetta Tommaso, Cangemi Salvatore, Costa Gaetano, Di Carlo Francesco, Marino Mannoia Francesco, Mutolo Gaspare, Pennino Gioacchino e Siino Angelo;che inoltre deve essere valutato se a fronte delle dichiarazioni provenienti dai predetti collaboratori la Corte di Appello suddetta abbia valorizzato altri elementi di prova quali dichiarazioni provenienti da altri testimoni o argomenti deducibili da produzioni documentali;che inoltre bisogna altresì valutare quale sia effettivamente il contrasto insanabile tra i fatti affermati nella pronuncia di condanna del Contrada e quelli contenuti nelle richiamate sentenze assolutorie emesse all’esito dei giudizi svoltisi nei riguardi degli imputati Andreotti Giulio e Carnevale Corrado;che occorre altresì valutare, pur se in astratto nella fase della valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, la conducenza e rilevanza delle dichiarazioni acquisibili dai testimoni indicati nelle successive istanze depositate il 2 ed il 5 febbraio 2008 dal difensore del Contrada;che pertanto la particolare complessità delle valutazioni da operare rende al momento non formulabile alcun giudizio di verosimile fondatezza dell’istanza, sicchè l’istituto della sospensione per il suo carattere eccezionale in quanto derogatorio al principio generale dell’obbligatorietà dell’esecuzione, non può essere allo stato applicato al caso in specie;che peraltro in tale fase processuale alcuna rilevanza assumono le dedotte gravi condizioni di salute dell’istante non essendo compito rimesso a questa Corte, chiamata a valutare l’istanza di revisione, giudicare le stesse al fine di disporre la sospensione della pena;P.Q.M.visto l’art. 635 c.p.p.;rigetta allo stato la richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena avanzata dal difensore di Contrada Bruno.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Caltanissetta 14 febbraio 2008-02-18 I Consiglieri      Il Presidente est.Depositato in cancelleria il 14/2/080 alle ore 15,15.Spedito per notificaf.to il cancelliere.***************************In data odierna l’avv. Lipera ha inoltrato Al Sig. Magistrato di Sorveglianza Dott.ssa Daniela Della Pietra in quel di SANTA MARIA CAPUA VETERE, copia della relazione medico-legale redatta dal dr. Giuseppe Caruso, sulle condizioni di salute gravissime del dott. Bruno Contrada, ricoverato d’urgenza la settimana scorsa al nosocomio civile in sede.In segno di rispetto alla persona del dott. Bruno CONTRADA e per garantirgli anche un minimo di privacy, questa redazione si limiterà esclusivamente alla pubblicazione delle SOLE conclusioni cui è giunto il medico-legale, dichiarando di aver peraltro preso visione del documento integrale la cui lettura, anche ai meno esperti in campo medico, fa molto riflettere su quello che sembra essere nella sostanza il perfido accanimento giudiziario nei confronti di quest’uomo che – senza fare dell’astratta fantapolitica – senza dubbio “qualcuno” vuole morto.
... “Io sottoscritto Dott. Giuseppe Caruso, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in tossicologia medica, sono stato incaricato dall’Avv. Giuseppe Lipera, di esprimere un moti­vato parere medico-legale riguardo le condizioni di salute del Dott. Bruno Contrada nato a Napoli il 02/09/1931, già detenuto presso il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere (NA), in atto ricoverato presso l’Ospedale Civile di Santa Maria Capua Vetere, in relazione alla com­patibilità con l’ambiente carcerario. Per tale motivo, ottenute le necessarie autorizzazioni, ho proceduto, in data 15/02/2008, a visitare il paziente ed a visionare il diario clinico.“CONCLUSIONI”Da quanto sopra evidenziato si può affermare, che le condizioni di salute del Dott. Bruno Contrada - affetto da “Grave deperimento organico; vasculopatia cerebrale cronica in esito a sequela di accidenti vascolari; emianopsia destra; grave disturbo depressivo con marcata ansia reattiva; diabete mellito tipo 2; vasculopatia ostruttiva carotidea; insufficienza vertebro-basilare con vertigini marcate e persistenti; cardiopatia ipertensiva con bradicardia marcata; ipoacusia bilaterale con acufeni persistenti; ipertrofia prostatica con disturbi della minzione; colelitiasi; BPCO; poliartropatia diffusa con artralgie a marcata incidenza funzionale; deficit funzionale della spalla destra per lesione della cuffia dei rotatori; sinusite fronto-mascellare; gastro-duodenite con disturbi della digestione” – non sono assolutamente compatibili con il regime di detenzione.Tale giudizio, peraltro, è stato espresso da tutti i medici che in questi ultimi tempi hanno visita il paziente, come il Prof. Silvio Buscemi e, finanche, dal Dirigente del Serv. Sanitario del Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere ed oggi risulta confortato anche dalla ultima e recente relazione riassuntiva e globale del 04/02/2008 del Prof. Franco Rengo, Geriatra, Direttore del Policlinico Federico II di Napoli.Il paziente, infatti, si ritiene, specie a causa delle patologie vascolare cerebrale, cardiaca, metabolica e psicologica, sia da ritenersi ad altissimo rischio di re-ictus. La severità di tale quadro clinico, senza dubbio, impone di ritenere il paziente in immanente pericolo di vita essendo la prognosi altamente sfavorevole sia quoad valitudinem che quoad vitam. Per tale motivo, secondo il principio dell’imprescindibile diritto alla salute, si ritiene che al Dott. Bruno Contrada vadano concessi quantomeno gli arresti domiciliari al fine di dargli la possibilità di curarsi in maniera più efficace, evitando così che le sue condizioni di salute possano peggiorare drasticamente ed irrimediabilmente con grave rischio per la vita stessa del paziente.In fedeCatania 18/02/2008DOTT. GIUSEPPE CARUSO