La voce di Megaride

La sfiga di non chiamarsi Sofri


A S. E. il Procuratore GeneraleCorte Suprema di CassazioneROMARIC. N°28170/08 R.G. Cass. Pen.Udienza 8/10/2008 – Sez.I^Oggetto:  Evidenziazione di contrasto di pareri espressi nelle requisitorie Richiesta di risoluzioneEccellentissimo Signor Procuratore Generale,ci permettiamo di sottoporre alla benevola attenzione della S.V. il contrasto di opinioni che, in seno al Generale Ufficio che Ella dirige, è sorto in merito al caso di Bruno Contrada e, più in generale, in relazione alla questione di concessione del differimento della pena per grave infermità fisica riguardo a detenuti ultrasettantenni.
In data 27/2/2008 il Sost. Proc. Gen. Dott. Tindari Baglioni, nella sua requisitoria scritta (ric. n.5778/2007 R.G. Cass. Pen. e Prot. P.G. N.502/2 anno 2007), accoglieva favorevolmente il ricorso presentato nell’interesse di Bruno Contrada, motivando la sua soluzione (di annullamento dell’impugnata ordinanza reiettiva emessa in data 10/1/08 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli) con la considerazione che, data l’età ormai avanzata e le riconosciute condizioni sul grave stato di salute dell’istante, nulla osta perché si giunga alla concessione del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.Così infatti si esprimeva il detto Sostituto Procuratore Generale: “una valutazione di sintesi e complessiva dello stato di salute del ricorrente … si rende necessaria anche perché le conclusioni dell’organo giudicante divergono dalle conclusioni mediche sia delle strutture sanitarie (carcerarie ed ospedaliere) sia dei consulenti di parte, che ritengono versare il Contrada in condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario”.Ed ancora, il requirente, in ordine alle condizioni di salute di Bruno Contrada, ha avuto modo di sottolineare l’importanza del “rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica”, il quale, a volte, deve avere priorità assoluta “sulle esigenze di tutela della collettività” e concludeva evidenziando, attraverso il richiamo dell’importantissima sentenza del Supremo Collegio del 12/2- 20/4-2001 n.16183 RV. 218640, come sia “immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compiuto i settanta anni, sicchè, nell’ipotesi di esecuzione della pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un istanza di differimento per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare, l’indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione stessa ovvero …”.Per contro, in data 27/6/08 diverso Sostituto Proc. Gen., il Dott. Enrico Delehaye, argomentava la sua richiesta di rigetto del ricorso (N. 18812/2008 R.G. Cass. Pen e Prot. P.G. n. 1773/2/2008), avverso altra ordinanza reiettiva emessa in data 3/4/08 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, in ordine sempre alla concessione del differimento pena per Bruno Contrada, facendo leva principalmente su un presunto sconfinamento del limite della cognizione del Giudice di Legittimità.
Il Dott. Delehaye, nella citata requisitoria, affermava infatti che “i motivi esposti a sostegno dell'impugnazione  non denunciano vizi di legittimità, ma si risolvono in censure di fatto del provvedimento in esame” e continuava richiamando l’art. 11 dell’ord. pen., il quale riconosce l’obbligo della presenza di un servizio sanitario all’interno di ogni istituto penitenziario e pertanto riteneva sufficiente questa presenza per supportare le sue convinzioni sulla compatibilità dello stato di salute del ricorrente con il regime carcerario.Così leggiamo ancora nella predetta requisitoria: “… analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto attiene alla mancanza di un centro clinico nell’ambito del carcere militare di S. Maria Capua Vetere (ma non di un servizio sanitario in quanto ogni istituto deve esserne obbligatoriamente dotato ed agli atti risultano le varie relazioni del medico incaricato) perché per ogni eventualità può essere disposto il ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 Ord. Penit., come del resto è ripetutamente avvenuto nei confronti del Contrada”.Come è noto, successivamente il Tribunale di Sorveglianza di Napoli con ordinanza 23-24/7/2008, col parere favorevole del P.G. di Napoli (Dott. Ugo Ricciardi) alla richiesta di differimento della pena, ha poi concesso a Bruno Contrada la mera detenzione domiciliare presso l’abitazione della sorella Anna a Napoli anziché a casa sua a Palermo.Proposto tempestivo ricorso avverso detto provvedimento da parte della difesa, lo scorso 3 settembre lo stesso Sost. P.G. Dott. Delehaye si è nuovamente espresso in termini negativi sul ricorso presentato dalla difesa dell’ex Dirigente Generale della Polizia di Stato,  limitandosi in questa occasione (N. 28170/2008 R.G. Cass., Pen. e Prot. P.G. n. 2071/2/2008) a richiamare le motivazioni del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli  per giustificare la sua ferma posizione di diniego.Da quanto sopra richiamato è evidente come le requisitorie (che alleghiamo per migliore scienza) dei due ottimi “Consulenti della Corte Suprema” non si differenziano solo su alcune marginali questioni giuridiche, ma sono assolutamente discordanti, ponendosi su posizioni diametralmente opposte.Riteniamo di ben sapere che è compito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione quello di svolgere le funzioni del Pubblico Ministero presso l'organo Supremo della Giustizia, che in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte Suprema di Cassazione, redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme e con la sua attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.Or ci chiediamo dunque come sia possibile che lo stesso Ufficio della Procura Generale, nelle espressioni di due suoi Sostituti Procuratori Generali, formuli pareri così distanti fra loro ed in aperto contrasto con il principio appena richiamato dell’uniforme interpretazione della Legge.Da qui la nostra determinazione di rivolgerci alla E.V., che dirige l’importantissimo e delicato Ufficio della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, affinché valuti se sussiste il denunciato contrasto di pareri e se vi è la possibilità di porre fine ad una situazione di incertezza che nuoce, non solo per le sorti del Dott. Bruno Contrada, ma anche a quelle della Giustizia in generale.Allegati ut supra.Con i più rispettosi ossequi Avv. Giuseppe LiperaCatania, 21 settembre 2008