RACCONTI & OPINIONI

Attiviamoci affinchè i datori di lavoro,laddove vi sono le condizioni previste dal d.l. applichino e rispettino il decreto


AVVISO URGENTE: Sei un lavoratore che svolge un lavoro notturno? Con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 L'agenzia delle entrate ha reso noto una consulenza giuridica in merito alla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato con particolare riferimento al lavoro notturno. In molti casi i datori di lavoro avevano dato una interpretazione diversa. L'agenzia con la suddetta risoluzione ha chiarito anche la retro attivita' di tale interpretazione precisando che, per le retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori potranno far valere la tassazione piu' favorevole. PUOI RECUPERARE LA TASSAZIONE PAGATA IN PIU’. A tal fine l’azienda deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttivita’ del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva. PER I LAVORATORI CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI sara' possibile recuperare il maggior credito attraverso la presentazione di un UNICO Integrativo utilizzando il maggior credito IRPEF e addizionale per compensare il debito di imposta sostitutiva (F24 a zero) e recuperando il credito residuo nella prima dichiarazione utile. Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO):è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973, all'ufficio periferico dell'Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore. Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973, all'ufficio periferico dell'Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore. Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730: è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011. Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione. Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973, all'ufficio periferico dell'Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore. 08/09/2010