Creato da piersilvioTA il 23/01/2010
L'avvocato Felisatti è specializzato in diritto penale e difende presso tutti i fori d'Italia. Particolare competenza anche in diritto civile, sanitario, societario, finanziario e diritto dell'internet.Assiste anche con gratuito patrocinio. Per info 346-8506448
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Post n°7 pubblicato il 10 Febbraio 2010 da piersilvioTA
Seil giudice ritienga di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva reiterata, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti previsto dal comma 4 dell'art 69 cp ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilancimanto pur con prevalenza dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità
In tema di ritualità della querela la mancata identificazione del querelante, secondo il disposto dell'art 337 co 4 cpp, rende l'atto di querela invalido, mancando la prova che la persona indicata sia effetttivamente la parte offesa legittimata a proporre la querela. |
Post n°6 pubblicato il 28 Gennaio 2010 da piersilvioTA
L'intromissione non autorizzata in un sistema informatico o telematico costituisce un'ipotesi di reato punibile dal codice penale a livello di querela e per violazione della privacy. Non di meno è frequente il fenomeno di intasamento della posta elettronica con messaggi di spam o trovarsi sulle chat contatti di persone che non si conoscono. Ebbene in tutti questi casi la CASSAZIONE ha condannato questi comportamenti risarcendo la parte offesa con cospicui risarcimenti monetari. Per info Avv. Massimo FELISATTI |
Post n°5 pubblicato il 27 Gennaio 2010 da piersilvioTA
In tema di bancarotta fraudolenta per fondare la responsabilità dell'aministratore di diritto in concorso con quella dell'amministratore di fatto, occorre la dimostrazione sotto il profilo soggettivo, della generica consapevolezza da parte del primo che l'amministatore effettivo distrae.occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali, ovvero espone o riconosce passività inesistenti pur non potendo tale consapevolezza desumersi semplicemente dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire la carica.
La somministrazione ad atleti di sostanze destinate a migliorare artificiosamente le prestazioni e per l'effetto il rendiconto agonistico, se commessa prima dell'entrata in vigore della disciplina antidoping introdotta con la L 376/2000 è punibile in applicazione dell'art 2 comma 4 quale disciplina più favorevole dell'art 1 co 1 seconda parte della L 401/89 laddove è sanzionato il delitto di frode in competizioni sportive.
E' ravvisabile il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico nel caso di abusiva introduzione in una centrale telefonica per l'indebita effettuazione di telefonate sulle linee degli utenti privati pur quando non ne sia derivata una violazione della riservatezza
G.d.P. per difetto di motivazione sulla pena e sulla quantificazione delle spese di P.C. il ricorso in Cassazione merita accoglimento |
Post n°4 pubblicato il 24 Gennaio 2010 da piersilvioTA
In tema di imposte sui redditi, anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art 7-bis della L. n.429/92,non può negarsi, pur in assenza all'epoca di una specifica norma fiscale antielusiva sui crediti di imposta. l'applicazione del principio di antielusione a contratti posti in essere dalle parti al solo fine di conseguire un risparmio fiscale,senza concreto scambio, di prestazione contrattuali, la cui effettività. in presenza dell'onere di provare le componenti passive del reddito- avrebbe dovuto comunque essere dimostrata dalla contribuente. |
Post n°3 pubblicato il 23 Gennaio 2010 da piersilvioTA
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