Avv.Lorenza Sipione

Abbandono del tetto coniugale (cass. Civ.2059/2012)


Con tale pronunciamento la Corte di Cassazione  ha soffermato la propria attenzione sull'inosservanza dell'obbligo di coabitazione attuata  mediante abbandono del domicilio coniugale con atto unilaterale, definitivo e volontario.Tale ipotesi è causa di per sè di addebito della separazione perchè comporta la violazione del dovere matrimoniale,riconducibile agli obblighi di assistenza morale e matrimoniale  a favore del coniuge e della prole ex art.147 e ss cc.La Suprema Corte precisa che solo la preventiva proposizione della domanda di separazione (giusta causa di allontanamento del tetto familiare) e la prova di situazioni di fatto incompatibili con la protrazione della convivenza familiare sono tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitazione e non dichiarabile una relativa pronuncia di addebito.Per comprenderci meglio, se ad esempio uno dei due coniugi ha  violato il dovere di fedeltà,tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da essere giusta causa di addebito (a condizione però che sussista un nesso di causalità),all'altro coniuge la separazione sarà analogamente addebitabile se pone  fine alla convivenza dandosi alla fuga. Pertanto quest'ultimo dovrà attivarsi tempestivamente per richiedere la separazione  dando prova della violazione del dovere di fedeltà da parte dell'altro coniuge quindi di una situazione che è incompatibile con la prosecuzione della vita familiare