In giurisprudenza si è posto il problema di chiarire se la contestuale detenzione ai fini di spaccio di droghe leggere e di droghe pesanti comportasse la configurazione di più reati,avviniti dalla continuazione, o di un solo reato.Ciò perchè il legislatore aveva previsto un'apposita distinzione fra droghe leggere (es.mariujana) e pesanti (eroina) che si riverberava sul trattamento sanzionatorio ,più mite nel primo caso , più grave nel secondo anche alla luce della diversità dei beni giuridici protetti,l'ordine pubblico,da un parte, la salute dall'altra..Orbene la distinzione tabellare fra droghe leggere e droghe pesanti prevista nell'art.14 del DPR 309/1990 è stata soppressa dalla legge 49/2006 sciogliendo ogni dubbio circa la configurabilità di un concorso di reati.Nel caso di specie,infatti, non si ha una pluralità di reati, ma una sola fattispecie criminosa ,nel cui caso si applica il trattamento sanzionatorio previsto per il reato più grave.Questo perchè, si è detto, il commercio illecito di sostanze droganti leggere e pesanti ha la medesima efficacia lesiva dei beni giuridici tutelati ,tanto che il trattamento sanzionatorio è ,ormai,indifferenziato.
Detenere contestualmente ai fini di spaccio sostanze droganti di tipo diverso configura due reati diversi?
In giurisprudenza si è posto il problema di chiarire se la contestuale detenzione ai fini di spaccio di droghe leggere e di droghe pesanti comportasse la configurazione di più reati,avviniti dalla continuazione, o di un solo reato.Ciò perchè il legislatore aveva previsto un'apposita distinzione fra droghe leggere (es.mariujana) e pesanti (eroina) che si riverberava sul trattamento sanzionatorio ,più mite nel primo caso , più grave nel secondo anche alla luce della diversità dei beni giuridici protetti,l'ordine pubblico,da un parte, la salute dall'altra..Orbene la distinzione tabellare fra droghe leggere e droghe pesanti prevista nell'art.14 del DPR 309/1990 è stata soppressa dalla legge 49/2006 sciogliendo ogni dubbio circa la configurabilità di un concorso di reati.Nel caso di specie,infatti, non si ha una pluralità di reati, ma una sola fattispecie criminosa ,nel cui caso si applica il trattamento sanzionatorio previsto per il reato più grave.Questo perchè, si è detto, il commercio illecito di sostanze droganti leggere e pesanti ha la medesima efficacia lesiva dei beni giuridici tutelati ,tanto che il trattamento sanzionatorio è ,ormai,indifferenziato.