Avv.Lorenza Sipione

BOLLO AUTO:decorso infruttuosamente il termine di 3 anni per la notifica al contribuente il diritto si prescrive


 In tema di bollo auto vi è un'interessantissima  nonchè importantissima sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria datata  17 aprile 2009.La Suprema Corte ha affermato che il diritto alla riscossione del tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate si prescrive  se è decorso infruttuosamente  il termine di tre anni per la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente  decorrente non dalla scadenza del termine per il pagamento del tributo  bensì da quello successivo a quello  di competenza.In sostanza, l'Agenzia delle Entrate non  ha più diritto a richiedere il pagamento del bollo auto una volta che abbia fatto decorrere invano il termine di 3 anni per la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente,poichè il diritto  si è prescritto e quindi l'obbligazione si è estinta.Per fare un caso pratico se l'anno di riferimento della tassa di circolazione è del 2008  e la notifica dell'avviso di accertamento è posteriore al 31.12.2011 l'obbligo di pagamento non sussiste più per prescrizione del diritto.