...fini la comédie

pikkepo65 - "Redattrice pr due giorni" I LOVE SHOPPING


  
  
  Nei giorni che precedono le date ufficiali di inizio saldi possono esserci dei ribassi alla cassa, non esplicitamente pubblicizzati, è bene chiedere e fare comunque un giro esplorativo, per accertarsi dei prezzi originali: diffidate di favolosi sconti del 50 - 70%, spesso nascondono il malcostume di "barare" sul prezzo originale. Sconti significativi si giustificano solo quando i saldi stanno per finire! Diffidare dei capi che sono presenti in tutte le taglie e tutti i colori: è molto probabile che non sia merce a saldo, ma prodotta e immessa sul mercato per l’occasione e quindi con un finto prezzo scontato.Se avete dubbi, chiedete chiarimenti al negoziante, i prezzi esposti vincolano il venditore.Quindi se alla cassa avete delle sorprese, reclamate e pretendete che si adegui a quanto dichiarato nel cartellino e non esitate, in caso di problemi, a far intervenire la polizia municipale. I CAPI DEVONO SEMPRE AVERE PREZZO INIZIALE, PERCENTUALE DI SCONTO E PREZZO FINALE!!!  
   
 La normativa di riferimento per la disciplina dei saldi di fine stagione è contenuta nel D. lgs. n. 4/98 e nel Codice del Consumo per quel che concerne in particolare le garanzie. •Fate attenzione che la merce in saldo sia quella stagionale. La legge prevede, infatti, che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e articoli cosiddetti di "moda", cioè quelli che hanno probabilità di deprezzarsi se non vengono venduti durante una certa stagione. •queste vendite possono essere effettuate solo in periodi determinati dell’anno e di durata limitata, stabiliti con anticipo, oltre che comunicati al pubblico con un cartello apposto nel locale commerciale e ben visibile dall'esterno almeno 3 giorni prima della data di inizio della vendita stessa.  Riguardo le garanzie: CODICE DEL CONSUMO  
   
 La merce in saldo, se difettosa, è sostituibile ai sensi del decreto legislativo del 2002. È, quindi, possibile restituite un capo difettoso, ripeto difettoso ma non danneggiato o non più conforme, accompagnato dallo scontrino fiscale che ne dichiari la vendita. Ecco perché è importante conservare lo scontrino che vale anche come garanzia per 2 anni; ricordate, però, che gli scontrini di carta chimica sbiadiscono dopo qualche mese e che è meglio fotocopiarli. Se, però, la richiesta di sostituzione del prodotto non è né per vizio né per mancata conformità, la suddetta sostituzione è a discrezione del commerciante. Per quanto riguarda i tempi di denuncia del difetto, ai sensi del decreto del 1998 su citato “il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto” e non più, come diceva l'art. 1495 c.c entro 8 giorni dall'acquisto. PER IL CAMBIO MERCE E' SEMPRE RICHIESTA L'INTEGRITA' DEL CAPO: CONSERVARE CARTELLINO ATTACCATO AL CAPO.. QUINDI AL MOMENTO DELL'ACQUISTO ACCERTARSENE SEMPRE!!!  
 Per quanto riguarda le modalità di pagamento, se sulle vetrine o all'interno del punto vendita sono esposti gli adesivi che attestano il pagamento con carta di credito e/o bancomat, il negoziante è obbligato ad accettare questo tipo di pagamento elettronico anche durante i saldi. Se il capo scelto presenta difetto, è buona norma contrattare un ulteriore ribasso immediato, il negoziante NON PUO' dire che il capo è già scontato!! Capita pure di trovare cartellino di sconto errato .. sia in eccesso che in difetto, ma è facilmete comprensibile guardando gli altri capi nello scaffale.  
  Per qualsiasi dubbio: GUARDIA DI FINANZA: INSIEME PER LA LEGALITA'