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...fini la comédie

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Messaggi del 26/03/2014

O.N.L.U.S. E AGEVOLAZIONI FISCALI

 

Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni dei redditi e con esse si mettono a posto anche le ricevute per detrazioni e oneri deducibili. Tra questi vi sono le donazioni alle ONLUS delle quali vi parlo nel presente post.

Nell'ordinamento italiano l'espressione organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l'acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria alla quale, secondo l'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

Tipi di ONLUS

ONLUS ORDINARIA (PER OPZIONE)

Associazioni (riconosciute o meno); Comitati; Fondazioni; Enti di carattere privato in genere; Cooperative non sociali.

ONLUS DI DIRITTO 

Associazioni di volontariato iscritte nei registri escluse le OdV che svolgono attività commerciali diverse da quelle "marginali" D.m. 25/5/95 (art. 30 D.L. 185/2008); O.n.g. iscritte presso il M.A.E.; Cooperative sociali iscritte nell'albo regionale; Consorzi al 100% di coop. sociali.

ONLUS PARZIARIE (PER OPZIONE)

Enti ecclesiastici concordatari;  Associazioni di promozione sociale affiliate agli enti nazionali riconosciuti dal

Ministero degli Interni.

Non possono mai acquisire la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- enti pubblici

- società commerciali (tranne le cooperative)

- partiti politici

- organizzazioni sindacali

- associazioni di datori di lavoro

- associazioni di categoria.

Tutte le agevolazioni sono indicate nel Dlgs 460/1997 - pdf.

Ai fini delle imposte dirette, per esempio:

  • non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali
  • non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
  • non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi
  • non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

Per quanto riguarda l'Iva, per esempio, non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientrano:

  • l'esenzione dall'imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative
  • il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

Ora passiamo dalla parte del privato che fa la donazione alle associazioni, modalità del versamento:

 

Le donazioni alle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito d'impresa, nei limiti del 10% del reddito dichiarato e nella misura massima di €. 70.000,00 (il minore dei due importi) in base al DL 35/05 articolo 14 (Onlus e terzo settore).

In alternativa, è possibile detrarre il 24% della donazione dall'imposta lorda, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15 del D.P.R. 917/86).

Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell'Irpef (pari al 5 per mille).

Quindi carissimi amici armatevi di bollettini per i versamenti e poi conservateli. Se ne avete dello scorso anno potete benissimo inserirli nella dichiarazione del 2014 redditi 2013


Prima mattina di pubblicazione cari amici lettori quindi auguro

BUONA COLAZIONE A TUTTI

Sveglia amici oggi secondo e ultimo giorno del post

cioccolato caldo

 
 
 

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