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Il valore legale della firma digitale


Tecnologie e leggi per garantire l'autenticità ed il valore legare dei documenti digitali in Italia e In Europa, alla luce del nuovo Regolamento sulla firma elettronica e digitale.
Di recente è stato pubblicato in G.U. il nuovo regolamento per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica, avanzata, grafometrica, qualificata e digitale, ma il processo di digitalizzazione e dematerializzazione è stato avviato già da tempo.Le nuove tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni hanno infatti comportato con il tempo la sostituzione del tradizionale documento cartaceo con il suo “equivalente” informatico. La sua esistenza è stata legittimata dall’art. 15 della legge n. 59 del 1997: «gli atti, dati e documenti, formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge».=> Vai al dettaglio del nuovo Regolamento per la firma digitale ed elettronicaCiò premesso, non pochi problemi sono sorti sin dagli albori dell’utilizzo di tale strumento, primo tra i quali la necessità di stabilire le caratteristiche fondamentali che il documento informatico dovesse rispettare per avere pieno valore legale.A tal fine è stato emanato il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante «disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa» che, dopo aver definito il documento informatico come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati guridicamente rilevanti», dispone che lo stesso «da chiunque formato, (nonché) la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.  Autenticazione e firma digitaleOra, il problema fondamentale che il legislatore è stato chiamato e risolvere è quello inerente alla c.d. “autenticazione” del documento informatico. Ed infatti, mentre nel documento cartaceo la persona che ne assume la paternità viene identificata tramite la sottoscrizione autografa, garantendone l’autenticità, il documento informatico può essere invece modificato o riprodotto infinite volte, ottenendo copie assolutamente identiche all’originale, essendo il contenuto svincolato dal supporto. E allora, come si fa ad essere sicuri che la copia del documento informatico sia veramente uguale a quello originale (quello del primo estensore) e come si fa, altresì, ad essere certi che in tutti i vari passaggi il documento non sia stato in qualche modo manipolato?=> Leggi di più sulla firma digitaleAl problema appena descritto è stata data soluzione introducendo l’istituto della firma digitale, un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma autonoma su carta, basato sulla tecnologia della “crittografia a chiavi asimmetriche”, ove per crittografia si intende un sistema di “scrittura in codice”, finalizzata a rendere un messaggio “offuscato”, ovvero non comprensibile a persone non autorizzate a leggerlo.