LIBERI PENSIONATI

Mediazione obbligatoria per le controversie tributarie


Mediazionepreventiva obbligatoria per tutte le controversie tributarie fino a20mila euro e non solo per i giudizi contro l’Agenzia delle Entrate:lanuova procedura sul contenzioso.Mediazione obbligatoria per tutte lecontroversie di valore non superiore a 20mila euro e non più solo per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Aprevederlo è lo schema di decreto legislativo di riforma del contenziosotributario, passaggio fondamentale della Delega Fiscale, licenziato dalGoverno e in attesa del via libera delle Commissioni parlamentari. Le novitàintrodotte, se confermate, promettono di riscrivere completamente la dinamicadelle cause contro il Fisco.=> La nuova mediazione tributariaMediazione preventivaOltre ai giudizi control’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di mediazione preventiva viene esteso agli attiemessi dalle tutte le amministrazioni finanziarie. Dunque, prima di impugnareuna cartella esattoriale emessa da Equitalia, unfermoauto o un’ipoteca non sarà possibile andare direttamente in tribunale ma bisogneràpassare per una fase preliminare conciliativa, a patto che lacontroversia sia di valore non superiore a 20.000 euro. Questo significa che sideve prima notificare alla controparte l’atto direclamo-mediazione allegando il ricorso chesi intende depositare dal giudice poi, trascorsi 90 giorni e in caso di mancatoaccoglimento o mancata conclusione della mediazione, il contribuente puòprocedere per le vie legali.=> Controversie consumatori: conciliazione via ADRAccordo di mediazioneNella fase dellamediazione, il contribuente può farsi rappresentare da un difensore abilitato.In caso di accordo, l’atto conterràl’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributi,interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi. Per quantoriguarda le sanzioni è prevista una riduzione pari al 40% dell’importo irrogabilein base all’ammontare dei tributi rideterminati.=> Cartelle di pagamento: interessi di mora ridottiAltre novità· possibilità di richiedere la sospensione della sentenza avversa in primo grado,sia per il contribuente che per l’Amministrazione finanziaria;· possibilità di richiedere la sospensione delle cartelle Equitalia o un accertamentoesecutivodell’Agenzia delle Entrate, in attesa della decisione del giudice sul ricorso,a patto di dimostrare il danno grave e irreparabile conseguente all’eventualepagamento·