LIBERI PENSIONATI
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a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti I limiti di reddito personale annuo Con Circolare del 2 Gennaio 2009, n. 1 l’Inps, con riferimento al DM del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2008, n. 290 ha fissato nella misura del 3,3% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009. Fonte DIARIODELWEB.it Tale decreto ha stabilito all' 1,7% l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2009. La perequazione automatica attribuita alle pensioni in via previsionale per l'anno 2008 era stata dell’1,6% Dunque la differenza di perequazione previsionale tra 2009 e 2008, è stata pari allo 0,1%. Tale perequazione si applica anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Il conguaglio relativo alla differenza di perequazione per l’anno 2008 sarà corrisposto sulla rata di gennaio 2009. I limiti di reddito per il diritto all’assegno e pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 2,8% corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2007 - luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007. Gli importi delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,04% corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2008 – luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007. Le prestazioni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti possono essere riscosse presso l’ufficio postale o bancario, in contanti allo sportello o con accredito sul conto corrente. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.
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