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WIND 12 RIMODULAZIONE ILLEGGITIMA


WIND ha deciso di rendere effettivo il cambio automatico del profilo tariffario Wind 10.Tutti coloro che sono in posesso di Wind 10 sia in modalità prepagato che postpagato si vedranno trasformare il piano tariffario in WInd 12 dal 1° di Maggio 2007Questo cambiamento và contro le condizioni generali di contratto sottoscritto all'atto dell'acquisto della SIM.Il cambio di profilo tariffario deve essere effettuato sempre di comune accordo con il cliente.Ci sono alcuni casi in cui sono stati applicati, è capitato con 3 con i primi piani tariffari postpagati rimodulazioni che però erano migliorative e non peggiorative rispetto a quanto sottoscritto.Oggi con Wind 10 si parla a 10 cent./min verso rete fissa e mobile (qualsiasi operatore) con scatto alla risposta di 15 cent. Gli SMS verso numeri mobili nazionali sono a 10 cent. ciascunoCon Wind 12 ecco il cambiamento:12 cent./min verso rete fissa e mobile (qualsiasi operatore) con scatto alla risposta di 16 cent.Gli SMS verso numeri mobili nazionali sono a 15 cent. ciascunoL'amministratore delegato di Wind ha motovato questa decisione Lunedì ai microfoni delle Iene (Ogni Lunedì alle 21:00 su Italia 1) come compensazione per il mancato introito delle commissioni di ricarica eliminate dal decreto Bersani il 05/03/2007Il decreto non si applica in modo retroattivo si vuol ricordare alla Wind come anche non possono essere cambiate le condizioni contrattuali in questo modo.E' per questo che è stata promossa una campagna per impedire a Wind l'applicazione di questa rimodulazione.Di seguito è possibile copiare e incollare in un documento Word la Raccomandata con ricevuta di ritorno che và inviata a Wind e via Fax per conoscenza al Garante per le Telecomunicazioni.Wind Telecomunicazioni SpaCasella Postale 1415520140 Milanoper conoscenza- Autorita' per le Garanzie nelle ComunicazioniCentro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 NapoliFax 081/7507616 - Tel. 081/7507111Luogo, Data Oggetto:contestazione legittimita' cambio piano tariffario Utenza n  … …….. intestata a  …………………  residente in ………………………………. n……. cap …….. citta’ …………………………Spettabile Wind Telecomunicazioni Spacon la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile da Wind 10 a Wind 12, che mi avete notificato nei giorni passati. Le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte vostra sono vessatorie e quindi nulle.Nello specifico: 1 – nel contratto sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione. (**) 2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo). 3 - Non ha fondamento il riferimento alla Carta dei Servizi per legittimare la rimodulazione, in quanto questa non ha valore contrattuale.4 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1). Si intima pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito. Distinti saluti, Firma