A Room of One's Own

Quale famiglia


I commenti al post n.12  hanno messo a fuoco un argomento di discussione sul quale vorrei soffermarmi. Quale  definizione di “famiglia” adottare come destinataria degli interventi e dei servizi costituisce  un terreno di scontro culturale ed un elemento caratterizzante e distintivo di diverse leggi sia statali che regionali .Il caso della regione Lazio in questo senso é emblematico: nel 2001 viene approvata  una nuova legge di “Interventi a sostegno della famiglia”,  a soli 3 anni dalla precedente, a dimostrazione degli scontri ideologici che l’argomento “famiglia” può ancora scatenare.   La prima delle due leggi che si sono succedute, la n.34 del 1999 sanciva in modo esplicito una totale equiparazione delle famiglie di fatto, fondate sulla semplice convivenza, alle famiglie legalmente costituite fondate sul matrimonio, adottando una definizione di nucleo familiare mutuata dalla normativa dell’ISE, per la quale il nucleo familiare é costituito dal richiedente le prestazioni, dai soggetti con i quali convive, e da quelli considerati a suo carico ai fini Irpef.  Al contrario la legge attualmente in vigore ( l.r.7/12/2001) all’art.1 dichiara: << La regione... riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni>>. Il caso della regione Marche é invece di segno opposto a quello del Lazio. Ad una prima legge in cui la famiglia era definita con riferimento all’art.29 della costituzione ( art.29: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio), ne segue un’altra in cui i confini della famiglia sono lasciati volutamente indefiniti, in una alternanza determinata dai passaggi di maggioranza politica.Le leggi di altre regioni, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, degli Abruzzi,  sono esplicite nel riferirsi alla famiglia legalmente costituita, escludendo quindi altri tipi di famiglie di fatto. Queste scelte preliminari influiscono poi anche sulle politiche che vengono attuate, poiché solo quelle regioni che adottano una definizione rigorosa di famiglia legalmente costituita sono poi in grado di prevedere sostegni di vario tipo a favore delle famiglie di nuova costituzione, dalle agevolazioni per l’acquisto della casa alla riserva di quote di alloggi dell’edilizia popolare. Al di là dei conflitti ideologici, può  in effetti risultare difficile stabilire in modo oggettivo quando una coppia non sposata si possa considerare una coppia “di nuova costituzione”.